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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16251/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Prima sezione Penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 13 maggio 2021, che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale della richiesta di revoca del sequestro preventivo, adottato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), di un parapendio con motore C065-07 e vela in relazione al reato di cui agli artt. 432 cod. pen. e art. 1116 cod. nav, per avere lo Schettini effettuato nel settembre 2020 un volo a distanza inferiore a 10 KM dalla zona aereoportuale di Salerno, interessata in quel giorno da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato, ponendo così in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo.

1.1. Nella pronuncia di annullamento con rinvio, la Prima sezione riteneva fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorrente relativi alla mancanza di motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato ipotizzato.

In particolare, dopo avere premesso che il sequestro era stato effettuato ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro innpeditivo fosse cosa pertinente a reato e che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato, la Corte ribadiva che anche il pericolo in questione, analogamente a quanto previsto per le misure cautelari personali in base all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., dovesse presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità, dovendosi valutare non solo la situazione esistente al momento dell'adozione del vincolo, ma anche quella durante la sua vigenza.

Alla luce di siffatte considerazioni la Corte riteneva che sul punto l'ordinanza impugnata esauriva la propria motivazione attraverso una apodittica affermazione dell'esistenza del pericolo così come richiamato dalla norma, senza che il pericolo fosse agganciato a specifici indicatori fattuali da valutare alla luce del caso concreto, ivi compreso il decorso del tempo tra il momento della violazione contestata e la richiesta di restituzione.

L'apparenza di motivazione sullo specifico punto determinava l'annullamento con rinvio.

2. Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza del 3.1.2022, rigettava nuovamente l'appello, disattendendo dunque la richiesta di dissequestro.

Nel motivare sullo specifico punto oggetto di annullamento ribadiva che, in considerazione dell'epoca dei fatti (settembre 2020) non certo distante, del carattere sicuramente strumentale del velivolo rispetto alla condotta contestata e della condotta allarmante e inosservante delle minime cautele posta in essere dallo Schettini, non era possibile formulare un giudizio prognostico di corretto utilizzo del velivolo da parte del ricorrente qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso.

3. Ha proposto ricorso lo Schettini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di doglianza.3.1.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché alla mancata individuazione del nesso di pertinenzialità tra la res oggetto di sequestro e la condotta contestata.

In particolare, la nuova ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che le censure relative all'autonomo assembramento del velivolo, all'assenza di abilitazione al volo del pilota e all'assenza del libretto motore è stata sconfessata dalla difesa con produzione documentale.

L'ordinanza impugnata si sarebbe ancora una volta limitata alla astratta prospettazione della fattispecie di reato, non indicando le ragioni che rendono sostenibile la ipotesi accusatoria.

Quanto al requisito del periculum in mora e alla strumentalità della res rispetto al fatto reato, il ricorrente ha lamentato la assenza di motivazione nel provvedimento impugnato sulla proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non potendo il vincolo reale essere disposto sulla base della semplice supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere il reato.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato.

In particolare, i requisiti della concretezza ed attualità devono sussistere anche durante la vigenza della misura di modo che possa ritenersi probabile la prospettiva di un contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va respinto in quanto nel suo complesso infondato.

2. Ed invero, quanto al primo motivo, va evidenziato che le censure possono investire unicamente lo specifico tema che è stato oggetto della precedente pronunzia di annullamento con rinvio e, dunque, nel caso di specie, la carenza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

E' precluso, dunque, a questo Collegio rivalutare ed esaminare doglianze che esulino dal perimetro circoscritto dalla pronunzia di annullamento con rinvio.

3. Il secondo motivo è infondato.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità.

Attraverso una diffusa e analitica disamina degli elementi e degli argomenti dimostrativi del fumus dei reati in relazione ai quali la misura reale è stata applicata, l'ordinanza ha, in sede di giudizio di rinvio, valorizzato l'epoca dei fatti (settembre 2020) non certo distante dall'attualità, il carattere sicuramente strumentale del velivolo rispetto alla condotta contestata che ha descritto come allarmante e inosservante delle minime cautele, impedendo la formulazione di un giudizio prognostico di corretto utilizzo del velivolo da parte del ricorrente qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso.

Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente.

4. Il rigetto del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 Il Consi9.Uee.es)€csore Il E e Grazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021 la Prima sezione Penale di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno del 13 maggio 2021, che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento di rigetto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale della richiesta di revoca del sequestro preventivo, adottato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), di un parapendio con motore C065-07 e vela in relazione al reato di cui agli artt. 432 cod. pen. e art. 1116 cod. nav, per avere lo Schettini effettuato nel settembre 2020 un volo a distanza inferiore a 10 KM dalla zona aereoportuale di Salerno, interessata in quel giorno da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato, ponendo così in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo. 1.1. Nella pronuncia di annullamento con rinvio, la Prima sezione riteneva fondati il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorrente relativi alla mancanza di motivazione in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato ipotizzato. In particolare, dopo avere premesso che il sequestro era stato effettuato ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e, dunque, sul duplice presupposto che il velivolo sottoposto a sequestro innpeditivo fosse cosa pertinente a reato e che la libera disponibilità dello stesso potesse aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato, la Corte ribadiva che anche il pericolo in questione, analogamente a quanto previsto per le misure cautelari personali in base all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., dovesse presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità, dovendosi valutare non solo la situazione esistente al momento dell'adozione del vincolo, ma anche quella durante la sua vigenza. Alla luce di siffatte considerazioni la Corte riteneva che sul punto l'ordinanza impugnata esauriva la propria motivazione attraverso una apodittica affermazione dell'esistenza del pericolo così come richiamato dalla norma, senza che il pericolo fosse agganciato a specifici indicatori fattuali da valutare alla luce del caso concreto, ivi compreso il decorso del tempo tra il momento della violazione contestata e la richiesta di restituzione. L'apparenza di motivazione sullo specifico punto determinava l'annullamento con rinvio. 2. Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza del 3.1.2022, rigettava nuovamente l'appello, disattendendo dunque la richiesta di dissequestro. Nel motivare sullo specifico punto oggetto di annullamento ribadiva che, in considerazione dell'epoca dei fatti (settembre 2020) non certo distante, del carattere sicuramente strumentale del velivolo rispetto alla condotta contestata e della condotta allarmante e inosservante delle minime cautele posta in essere dallo Schettini, non era possibile formulare un giudizio prognostico di corretto utilizzo del velivolo da parte del ricorrente qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso. 3. Ha proposto ricorso lo Schettini, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché alla mancata individuazione del nesso di pertinenzialità tra la res oggetto di sequestro e la condotta contestata. In particolare, la nuova ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che le censure relative all'autonomo assembramento del velivolo, all'assenza di abilitazione al volo del pilota e all'assenza del libretto motore è stata sconfessata dalla difesa con produzione documentale. L'ordinanza impugnata si sarebbe ancora una volta limitata alla astratta prospettazione della fattispecie di reato, non indicando le ragioni che rendono sostenibile la ipotesi accusatoria. Quanto al requisito del periculum in mora e alla strumentalità della res rispetto al fatto reato, il ricorrente ha lamentato la assenza di motivazione nel provvedimento impugnato sulla proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non potendo il vincolo reale essere disposto sulla base della semplice supposizione che la cosa potrebbe essere utilizzata per commettere il reato. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato. In particolare, i requisiti della concretezza ed attualità devono sussistere anche durante la vigenza della misura di modo che possa ritenersi probabile la prospettiva di un contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto in quanto nel suo complesso infondato. 2. Ed invero, quanto al primo motivo, va evidenziato che le censure possono investire unicamente lo specifico tema che è stato oggetto della precedente pronunzia di annullamento con rinvio e, dunque, nel caso di specie, la carenza di motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari. E' precluso, dunque, a questo Collegio rivalutare ed esaminare doglianze che esulino dal perimetro circoscritto dalla pronunzia di annullamento con rinvio. 3. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità. Attraverso una diffusa e analitica disamina degli elementi e degli argomenti dimostrativi del fumus dei reati in relazione ai quali la misura reale è stata applicata, l'ordinanza ha, in sede di giudizio di rinvio, valorizzato l'epoca dei fatti (settembre 2020) non certo distante dall'attualità, il carattere sicuramente strumentale del velivolo rispetto alla condotta contestata che ha descritto come allarmante e inosservante delle minime cautele, impedendo la formulazione di un giudizio prognostico di corretto utilizzo del velivolo da parte del ricorrente qualora fosse stato disposto il dissequestro dello stesso. Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente. 4. Il rigetto del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022 Il Consi9.Uee.es)€csore Il E e Grazi
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