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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29322/2021

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Sanzioni ORDINANZA amministrative 2u,t1E sul ricorso (iscritto ai N.R.G. 16612/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S20 G371M), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Mazzini, n. 88; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2768/2017 (pubblicata il 201 novembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il giugno 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 28 novembre 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Messina, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 82448, notificata il 6 novembre 2012, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato gli aveva irrogato, nella qualità di titolare del pubblico esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Paternò, il pagamento della somma di euro 8.010,33, con riferimento alla rilevata violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e d) del c.d.

TULPS, in relazione all'accertata detenzione di due apparecchi indicati al precedente comma 7 poiché da considerarsi non conformi, in quanto, a seguito di modifiche effettuate sulle schede di gioco, risultavano non rispondenti alle caratteristiche o alle prescrizioni contemplate dalla normativa vigente.

A sostegno della formulata opposizione il Saitta deduceva la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per vizi di forma e per violazione di legge; la carenza di potere in capo all'A.A.M.S.; la mancata contestazione immediata della violazione; il vizio di omessa motivazione; la presunta illiceità delle macchine sequestrate; l'omessa descrizione dei fatti; la prescrizione del diritto alla riscossione, nonché l'erroneo calcolo della sanzione.

Nella costituzione dell'opposta Amministrazione a mezzo di funzionario, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 2768/2017 (pubblicata il 20 novembre 2017), la rigettava e dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché la resistente [OSCURATO:PERSONA] non si era avvalsa di difesa tecnica.

A fondamento dell'adottata decisione, il Tribunale messinese rilevava l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso ravvisando: - la sufficienza della descrizione del fatto contestato al Saitta; l'insussistenza del prospettato difetto di legittimazione in capo all'Amministrazione ingiungente; la mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione dell'individuazione del concreto momento in cui erano stati accertati i fatti contestati all'opponente (dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981), tenuto conto che per gli stessi era stato anche instaurato procedimento penale; la legittimità dell'operata contestazione differita dell'infrazione amministrativa; l'adeguatezza della motivazione dell'impugnata ordinanza- ingiunzione; la configurazione degli elementi costitutivi della contestata violazione posta a fondamento dell'emesso provvedimento sanzionatorio; l'adeguatezza e la correttezza della sanzione amministrativa irrogata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 689/1981 nonché la falsa applicazione dell'art. 445 c.p.p., sul presupposto che, nel caso di specie, il Tribunale di Messina aveva erroneamente respinto la censura con la quale si era sostenuto che la sanzione amministrativa avrebbe potuto essere irrogata solo dal giudice penale.

2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981, dell'art. 12 delle cc.dd. preleggi, dell'art. 116 c.p.c., nonché il travisamento di prova documentale, avuto riguardo alla prospettata erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza- ingiunzione per omessa contestazione immediata della violazione in questione.

3. Con la terza censura il ricorrente ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 689/1981 per non aver ritenuto il Tribunale di Messina prescritto il diritto dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione amministrativa in relazione all'accertata violazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata a verbale in data 20 novembre 2017, comportante la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell'art. 112 e dell'art. 115, comma 1, c.p.c. .

5. Con il quinto ed ultimo mezzo il ricorrente ha dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione del principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. e 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, eccependo anche l'incostituzionalità del citato art. 649 in relazione agli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.6.

Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile.

Va, infatti, osservato che il giudizio conseguente alla proposizione del ricorso in opposizione alla richiamata ordinanza-ingiunzione da parte del Saitta dinanzi al Tribunale di Messina rientra - con riferimento alla regolamentazione processuale ad esso applicabile - nell'ambito di applicabilità della disciplina generale prevista dall'art. 6 del d.

Igs. n. 150/2011, donde l'assoggettabilità della sentenza di primo grado al rimedio impugnatorio ordinario dell'appello (da proporre e da svolgersi nelle forme del rito del lavoro, ai sensi del disposto generale dell'art. 2, comma 1, del citato d.

Igs.), non essendo, per la materia cui inerisce la violazione dell'art. 110 TULPS in questione, oggetto del provvedimento sanzionatorio, diversamente previsto (come differentemente contemplato, ad esempio, con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, avuto riguardo al disposto dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso d.

Igs., e in ordine alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, in relazione all'art. 19-ter, comma 6, del medesimo d.

Igs., disposizioni, entrambe, che escludono espressamente l'appellabilità dell'ordinanza del Tribunale).

Ciò sta a significare che, per effetto dell'applicabilità nel caso di specie del regime generale delle impugnazioni e, quindi, della norma fissata nell'art. 339, comma 1, c.p.c. (potendosi formulare ricorso per cassazione, in via altrettanto generale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., solo avverso le sentenze in grado di appello o in unico grado, quando non sia espressamente previsto un doppio grado di giudizio), il Saitta non avrebbe potuto proporre direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (non ricorrendo nemmeno le condizioni previste dal comma 2 del citato art. 360), ma avrebbe dovuto formulare appello.

Da qui deriva la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sanzioni ORDINANZA amministrative 2u,t1E sul ricorso (iscritto ai N.R.G. 16612/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46S20 G371M), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Mazzini, n. 88; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2768/2017 (pubblicata il 201 novembre 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il giugno 2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 28 novembre 2012 il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Messina, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 82448, notificata il 6 novembre 2012, con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato gli aveva irrogato, nella qualità di titolare del pubblico esercizio "[OSCURATO:PERSONA]" con sede in Paternò, il pagamento della somma di euro 8.010,33, con riferimento alla rilevata violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e d) del c.d. TULPS, in relazione all'accertata detenzione di due apparecchi indicati al precedente comma 7 poiché da considerarsi non conformi, in quanto, a seguito di modifiche effettuate sulle schede di gioco, risultavano non rispondenti alle caratteristiche o alle prescrizioni contemplate dalla normativa vigente. A sostegno della formulata opposizione il Saitta deduceva la nullità dell'ordinanza- ingiunzione per vizi di forma e per violazione di legge; la carenza di potere in capo all'A.A.M.S.; la mancata contestazione immediata della violazione; il vizio di omessa motivazione; la presunta illiceità delle macchine sequestrate; l'omessa descrizione dei fatti; la prescrizione del diritto alla riscossione, nonché l'erroneo calcolo della sanzione. Nella costituzione dell'opposta Amministrazione a mezzo di funzionario, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 2768/2017 (pubblicata il 20 novembre 2017), la rigettava e dichiarava il non luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché la resistente [OSCURATO:PERSONA] non si era avvalsa di difesa tecnica. A fondamento dell'adottata decisione, il Tribunale messinese rilevava l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso ravvisando: - la sufficienza della descrizione del fatto contestato al Saitta; l'insussistenza del prospettato difetto di legittimazione in capo all'Amministrazione ingiungente; la mancata maturazione del termine di prescrizione in ragione dell'individuazione del concreto momento in cui erano stati accertati i fatti contestati all'opponente (dal quale sarebbe dovuto decorrere il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981), tenuto conto che per gli stessi era stato anche instaurato procedimento penale; la legittimità dell'operata contestazione differita dell'infrazione amministrativa; l'adeguatezza della motivazione dell'impugnata ordinanza- ingiunzione; la configurazione degli elementi costitutivi della contestata violazione posta a fondamento dell'emesso provvedimento sanzionatorio; l'adeguatezza e la correttezza della sanzione amministrativa irrogata. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 689/1981 nonché la falsa applicazione dell'art. 445 c.p.p., sul presupposto che, nel caso di specie, il Tribunale di Messina aveva erroneamente respinto la censura con la quale si era sostenuto che la sanzione amministrativa avrebbe potuto essere irrogata solo dal giudice penale. 2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981, dell'art. 12 delle cc.dd. preleggi, dell'art. 116 c.p.c., nonché il travisamento di prova documentale, avuto riguardo alla prospettata erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza- ingiunzione per omessa contestazione immediata della violazione in questione. 3. Con la terza censura il ricorrente ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 689/1981 per non aver ritenuto il Tribunale di Messina prescritto il diritto dell'Amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione amministrativa in relazione all'accertata violazione. 4. Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata a verbale in data 20 novembre 2017, comportante la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., dell'art. 112 e dell'art. 115, comma 1, c.p.c. . 5. Con il quinto ed ultimo mezzo il ricorrente ha dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la violazione del principio del "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 c.p.p. e 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, eccependo anche l'incostituzionalità del citato art. 649 in relazione agli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.6. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile. Va, infatti, osservato che il giudizio conseguente alla proposizione del ricorso in opposizione alla richiamata ordinanza-ingiunzione da parte del Saitta dinanzi al Tribunale di Messina rientra - con riferimento alla regolamentazione processuale ad esso applicabile - nell'ambito di applicabilità della disciplina generale prevista dall'art. 6 del d. Igs. n. 150/2011, donde l'assoggettabilità della sentenza di primo grado al rimedio impugnatorio ordinario dell'appello (da proporre e da svolgersi nelle forme del rito del lavoro, ai sensi del disposto generale dell'art. 2, comma 1, del citato d. Igs.), non essendo, per la materia cui inerisce la violazione dell'art. 110 TULPS in questione, oggetto del provvedimento sanzionatorio, diversamente previsto (come differentemente contemplato, ad esempio, con riferimento alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, avuto riguardo al disposto dell'art. 14, ultimo comma, dello stesso d. Igs., e in ordine alle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, in relazione all'art. 19-ter, comma 6, del medesimo d. Igs., disposizioni, entrambe, che escludono espressamente l'appellabilità dell'ordinanza del Tribunale). Ciò sta a significare che, per effetto dell'applicabilità nel caso di specie del regime generale delle impugnazioni e, quindi, della norma fissata nell'art. 339, comma 1, c.p.c. (potendosi formulare ricorso per cassazione, in via altrettanto generale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., solo avverso le sentenze in grado di appello o in unico grado, quando non sia espressamente previsto un doppio grado di giudizio), il Saitta non avrebbe potuto proporre direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado (non ricorrendo nemmeno le condizioni previste dal comma 2 del citato art. 360), ma avrebbe dovuto formulare appello. Da qui deriva la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile