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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 26239/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. /uP [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena della reclusione di anni uno e mesi sei, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p. nonché all'art. 47 ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354; nonché vizio motivazionale con riferimento al giudizio operato dal Tribunale di persistente pericolosità sociale del condannato.

3. Il sostituto Procuratore Generale, Domenico A. R. Seccia, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte del ricorrente avvenuta in data 8 febbraio 2024.

2. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso proposto dai difensori di fiducia il 09/10/2023, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti, prodotto dalla Difesa, il relativo certificato).

3. L'intervenuto decesso del ricorrente determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di sorveglianza instaurato, ed, in tale ipotesi, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il ricorso, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (nello stesso senso, in caso di procedimenti in materia di misure cautelari, Sezioni unite n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 , e più recentemente a Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente.

P.Q.

M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto decesso del ricorrente.

Così deciso, il 11 aprile 2024 [)Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. /uP [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena della reclusione di anni uno e mesi sei, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 146 e 147 c.p. nonché all'art. 47 ter, comma 1-ter, legge 26/07/1975 n. 354; nonché vizio motivazionale con riferimento al giudizio operato dal Tribunale di persistente pericolosità sociale del condannato. 3. Il sostituto Procuratore Generale, Domenico A. R. Seccia, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile per la sopravvenuta morte del ricorrente avvenuta in data 8 febbraio 2024. 2. Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione del ricorso proposto dai difensori di fiducia il 09/10/2023, il ricorrente è deceduto (è stato acquisito agli atti, prodotto dalla Difesa, il relativo certificato). 3. L'intervenuto decesso del ricorrente determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di sorveglianza instaurato, ed, in tale ipotesi, resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il ricorso, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (nello stesso senso, in caso di procedimenti in materia di misure cautelari, Sezioni unite n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 , e più recentemente a Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, Neri, Rv. 249612; Sez. 5, n. 27005 del 10/09/2020, Antonelli, Rv. 279472). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto decesso del ricorrente. P.Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto decesso del ricorrente. Così deciso, il 11 aprile 2024 [)Consigliere estensore
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