CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natcva [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nata PALERMO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e 14, ricors; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per l'accoglimento de d ricorso. L [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 21 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 10, giorni 6 di reclusione ed C 7253 di multa in ordine ali delitti di usura alla stessa contestati ed a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3, mesi 11, giorni 4 di reclusione ed C 3246 di multa in relazione alle fattispecie di usura in concorso ed estorsione alla stessa ascritte. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le imputate, con atto del difensore Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - carenza della motivazione dell'impugnata sentenza o illogicità, contraddittorietà della stessa ed errata applicazione dell'art. 629 cod.pen. quanto alla affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione contestato al capo n. 11 dell'imputazione; si lamentava, in primo luogo, la discrasia temporale tra le date di consumazione dei fatti di usura contestati al capo n. 10 e le successive condotte estorsive del febbraio 2016 posto il contrasto tra i momenti consumativi così come indicati in rubrica; in ogni caso, si rilevava come la condotta dovesse essere ricondotta alle ipotesi di truffa con rappresentazione di un pericolo inesistente posto che la ricorrente aveva fatto riferimento all'interesse ed all'intervento di un terzo così inducendo in errore la vittima; - contraddittorietà ed illogicità della motivazione di appello e di primo grado in merito al reato di usura contestato al capo n. 10 ad entrambe le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; al proposito si deduceva che i fatti di usura di cui al capo n. 10 erano stati distinti in 3 episodi, per i primi due dei quali il primo giudice aveva riqualificato il fatto come esercizio abusivo di attività finanziaria; tale statuizione risultava travolta dalla decisione di appello che aveva assolto le imputate perché il fatto non sussiste; quanto al terzo ed ultimo episodio, contestato sempre al capo n.10 ad entrambe le ricorrenti, in relazione ad un presunto prestito erogato a dicembre del 2015, la ricostruzione dei fatti e della successione dei prestiti era illogica così come la motivazione della sentenza di primo grado avverso la quale erano stati proposti specifici motivi di appello (pagine 17 e seguenti del gravame) non analizzati dalla pronuncia di secondo grado; sussisteva pertanto carenza totale della motivazione sul punto; - insufficienza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in merito al mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità, delle attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale,... [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo, che per necessarie ragioni di pregiudizialità deve essere analizzato per primo, è fondato e deve, pertanto, essere accolto; il giudice di appello, a pagina 21 della motivazione, dopo avere statuito l'assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] e della Morana per il capo n. 10 primo e secondo periodo perché il fatto non sussiste, esponeva testualmente che "nessuna specifica doglianza viene mossa dalle appellanti in ordine alle residue imputazioni di usura per cui è intervenuta condanna in primo grado, reati che peraltro all'evidenza sussistono in virtù delle convincenti osservazioni analiticamente operate dal primo giudice...". E tuttavia l'affermazione secondo la quale avverso le condanne per i fatti di usura residuali non fossero stati proposti motivi di appello si rivela errata in relazione al capo n.10 terzo periodo per il quale il giudice di primo grado risulta avere pronunciate condanna per entrambe le ricorrenti ed il giudice di appello, confermata tale statuizione, calcolava distinti aumenti per continuazione. Invero, come esattamente osservato dal ricorso, l'atto di appello proposto nell'interesse delle imputate aveva devoluto al giudice di secondo grado uno specifico motivo in relazione al capo n. 10 alle pagine 17 e seguenti dell'appello; in particolare a pagina 18 si lamentava che la condanna di primo grado per il prestito del 10 dicembre 2015 ( terzo episodio) fosse dovuta ad una confusione tra diversi episodi ed importi. Rispetto a tale doglianza manca quindi qualsiasi motivazione da parte del giudice di appello che, erroneamente, riteneva non essere stati formulati motivi in relazione alle fattispecie di usura residuali di cui al capo n. 10 e cioè proprio quella relativa al terzo episodio. La sentenza pertanto deve essere annullata con rinvio per colmare il suddetto difetto di motivazione. 2. Dall'accoglimento del secondo motivo deriva, necessariamente, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata anche in relazione al capo n. 11; ed invero l'estorsione contestata in detto capo di imputazione è relativa alla supposta condotta di minaccia finalizzata all'incasso degli interessi usurari pattuiti con la persona offesa Coffaro. Risulta invero dalla formulazione della imputazione indicata a pagina 5 della motivazione di appello che la richiesta estorsiva aveva ad oggetto il profitto del reato indicato al precedente capo n.10. Così che l'intervenuta assoluzione per i primi due episodi del capo n. 10 statuita dalla corte di appello e l'annullamento con rinvio relativamente al terzo episodio ora disposta, impedisce allo stato di definire il giudizio relativamente a detto capo di imputazione n.11. Invero i motivi di gravame con i quali si contesta la natura illecita della richiesta mossa dalla Morana alla Coffaro vanno rivalutati alla luce della definitiva decisione circa la natura illecita del prestito contestato al capo n.10. Ove i motivi di appello relativi alla usura contestata al terzo periodo del capo n.10 dovessero essere accolti, rimane travolta anche la fattispecie di estorsione di cui al capo n.11, viceversa il giudice di appello potrà confermare la statuizione di condanna. Il terzo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di entrambe le imputate rimane totalmente assorbito avendo ad oggetto doglianze in punto di attenuanti e pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente ai capi 10 e 11 e rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Roma, 8 novembre 2023 I