CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 23217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Catania in data 31 ottobre 2025, la quale, ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., su richiesta dell’imputato, ha rideterminato la pena al medesimoirrogata in relazione al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. nella misura di mesiotto di reclusione ed euro 206,00 di multa.2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, intema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc.pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si sianotrasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limitiedittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).Poiché nel caso in esame, le censure si appuntano sul vizio di motivazione inordine al trattamento sanzionatorio, il quale è stato determinato in conformitàconcordata tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve esserecondannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favoredella Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione delricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]