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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1980

Cassazione n. 07909/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27370/25 ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, oltre che alla estrema gravità dei fatti e dei suoi precedenti penali; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente, contestuale detenzione di armi da sparo e le modalità della condotta al momento del controllo di polizia; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come generiche ed inammissibili riferite alla determinazione della pena, in rapporto a circostanze di fatto che sono state valutate come subvalenti rispetto agli altri parametri presi in considerazione per la determinazione della pena; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27370/25 ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, oltre che alla estrema gravità dei fatti e dei suoi precedenti penali; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente, contestuale detenzione di armi da sparo e le modalità della condotta al momento del controllo di polizia; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come generiche ed inammissibili riferite alla determinazione della pena, in rapporto a circostanze di fatto che sono state valutate come subvalenti rispetto agli altri parametri presi in considerazione per la determinazione della pena; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re estens
Sentenza Cassazione n. 07909/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris