Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22902/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pro tempore, e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof.

Andrea DiPorto;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA];– intimati–avverso la sentenza n. 3213 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il15/11/2023 e non notificata.Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina della Lombardiaprosciolse il notaio [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata contestata laviolazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile 16 Febbraio1913, n. 89, essendo stata riscontrata la mancanza della dichiarazionedella conformità catastale, richiesta a pena di nullità dall’art. 29, comma 1bis, della legge 27 Febbraio 1985, n. 52, in un atto di vendita del19/03/2019 avente a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sufabbricati costituenti unità immobiliari urbane.Con ricorso depositato in data 5/7/2022, il capo dell'Archivio notariledistrettuale di Como e il Ministero della Giustizia proposero reclamoavverso detto provvedimento, che si concluse, nella resistenza del notaioBresciani, con la sentenza n. 3213/2023, pubblicata il 15/11/2023, con laquale la Corte d'appello di Milano respinse il ricorso.Per quanto qui rileva, i giudici di merito, premesso che l'atto di vendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA], mancante della dichiarazione della conformità catastale, erastato confermato con atto del 17/12/2021, hanno ritenuto che le pronuncedi questa Corte in ordine alla consumazione istantanea dell'illecito nonriguardassero i casi di nullità formale e sanabile, ma quelli di nullitàsostanziale e assoluta, oppure gli atti mancanti della dichiarazione diconformità catastale ricevuti dal notaio prima dell'introduzione del comma1 ter dell’art. 29 legge n. 52 del 1985 e successivamente non confermati,e che invece trovassero applicazione quei principi secondo cui, in presenzadella conferma, si aveva il recupero dell'atto nullo, con sanatoria dellaNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026nullità e conseguente venir meno ex post della responsabilità disciplinaredel notaio, purché in presenza di prova attestante l’intervenuta confermae la sussistenza della conformità allo stato di fatto dei dati catastali almomento del compimento dell'atto nullo, come accaduto nella specie.

LaCorte di merito ha altresì escluso la configurabilità dell’art. 147, comma 1,lett. a), della legge notarile, in quanto questa sanzionava disciplinarmenteil professionista che ponesse in essere condotte lesive della sua dignità ereputazione o del decoro e del prestigio della classe notarile, trattandosi difattispecie non ravvisabile nella specie, stante l'unicità della violazionecommessa.2.

Avverso questa sentenza, l’Archivio notarile distrettuale di Como e ilMinistero della Giustizia propongono ricorso per cassazione, affidandolo ununico motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoanche con memoria, mentre il Procuratore Generale Presso la Corted’appello di Milano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 28, comma 1, n. 1, e 138, comma 2, legge 16 Febbraio 1913,n. 89, e 29, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 52 del 1985, comemodificato dall’art. 8 del d.l. 24 Aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge1 giugno 2017, n. 96, per avere i giudici di merito deciso difformementedai principi affermati da questa Corte, secondo cui sussiste laresponsabilità disciplinare del notaio ai sensi del ridetto art. 28 anchequando sia stata omessa la dichiarazione di conformità prevista a pena dinullità dall’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, e vi sia statasuccessiva conferma ai sensi del comma 1 ter della medesimadisposizione, sostenendo che le fattispecie ivi analizzate erano differentida quella in esame.

I ricorrenti hanno in particolare evidenziato, in puntodi fatto, che il notaio aveva rogato un contratto mancante dellaNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei daticatastali e della planimetria successivamente all’entrata in vigore dell’art.8, comma 1 bis, del d.l. n. 50 del 2017 – istitutiva della possibilità diconferma dell’atto nullo; che la violazione era stata rilevata in occasionedell’ispezione eseguita per il biennio 2019/2020 e rilevata con verbaleispettivo il 15/12/2021; che il notaio si era quindi impegnato a stipulare inbreve tempo l’atto di conferma; e che l’atto rogato era dunque nullo inquanto espressamente proibito dalla legge, mentre la conferma eraintervenuta il 17/12/2021.

In punto di diritto, hanno evidenziato che,trattandosi di nullità formale e rilevando il controllo ex ante al momentodel perfezionamento dell’atto, assumeva rilevanza la sola incompletezzadella dichiarazione contenuta nel rogito, consumandosi l’illecito almomento della ricezione dello stesso e non essendo espressamenteprevisto dalla legge un esonero del notaio da siffatta responsabilità.1.1.

La censura è fondata.L’art. 28 co. 1 n. 1 legge 16 febbraio 1913 n. 89, che vieta al notaio diricevere «atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamentecontrari al buon costume o all’ordine pubblico», è stata più volteinterpretata da questa Corte nel senso che il divieto attiene a ogni vizioche dia luogo a nullità assoluta dell’atto, con esclusione dei vizi che dianoluogo solo all’annullabilità o all’inefficacia dell’atto o alla nullità relativa(tra le tante Cass., Sez. 3, 9/12/2010 n. 24867; Cass., Sez. 3, 12/4/2000n. 4657), riferendosi il divieto a quegli atti che la legge, in considerazionedel loro contenuto, ritenga di non dover riconoscere per la tutela di uninteresse superiore, sottratto alla disponibilità della parte (sul punto Cass.,Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868).E’ stato altresì chiarito che la locuzione «atti proibiti dalla legge», dato ilsuo carattere generale, individua tutte le ipotesi di nullità e quindi nonsoltanto quelle comprese nel primo comma dell’art. 1418 c.c. - atticontrari a norme imperative -, ma anche quelle indicate nei commiNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026successivi, essendo anche questi contrari a norme imperative, e che lacontrarietà a norme imperative è ravvisabile se il divieto ha carattereassoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla suaosservanza per alcuno dei destinatari della norma (in questi termini ancheCass., Sez. 3, 7/11/2005, n. 21493 Cass. 11128/1997 e Cass. 1766/1998valorizzati dal controricorrente).Come affermato da Cass., Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868, riportando quantoaffermato da Cass., Sez. 3, 7/11/2005, n. 21493, non rileva, se non conriguardo al trattamento sanzionatorio, se detta nullità investa tutto l’atto -e quindi dia luogo a una nullità totale - o solo alcune clausole - e quindidia luogo a una nullità parziale, essendo al notaio preclusa la possibilità dicompiere un atto contrastante con l’ordinamento, né dunque«l’eterointegrazione del contratto di cui all’art. 1419 co.2 c.c., checomporta la sostituzione di diritto delle clausole nulle con disposizioniimperative», in quanto ciò «non esclude che sia stata posta in essere unanullità assoluta, ma lo presuppone; è l’esistenza di detta nullità, posta inessere dal notaio con la redazione della clausola nulla, che segna ilmomento consumativo dell’illecito, sul quale non possono spiegareefficacia sanante, o estintiva della punibilità, rimedi predisposti dallegislatore per conservare ai fini privatistici l’atto».In definitiva, sebbene la sostituzione di diritto di una clausola nulla opericon riferimento al momento genetico del contratto, ciò vale ai soli finiprivatistici, e non con riferimento al diverso profilo disciplinare del notaiorogante, per il quale l’illecito di cui all’art. 28, comma 1, n. 1, legge n. 89del 2013, avendo carattere istantaneo, risulta definitivamente consumato(nello stesso senso, anche Cass. 24867/2010).In definitiva, secondo Cass., Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868, «non vi èragione per ritenere che la responsabilità disciplinare debba esserevalutata diversamente nel caso in cui il notaio riceva un atto contenenteuna clausola nulla sostituita di diritto da norma imperativa -atto la cuiNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026nullità viene immediatamente meno con il meccanismo dell’automaticaeterointegrazione del contratto-, rispetto al caso in cui il notaio riceva unnullità fino a quando la sanatoria non viene - eventualmente- posta inessere.

E’ evidente che nel secondo caso il giudizio di disvalore sullacondotta del notaio, da eseguire al momento della stipula originaria, inquanto in quel momento le parti si sono affidate al ministero notarile, nonpuò essere di minore gravità rispetto al primo caso».E questi principi si ritiene di dover confermare anche in questo caso, nonassumendo rilevanza il contenuto dell'art. 29 comma 1-ter, introdotto daldecreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017 n. 96, il quale recita testualmente: «se la mancanzadel riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione,resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali edelle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da untecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dallaloro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche dauna sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa formadel precedente, che contenga gli elementi omessi.

L'atto di confermacostituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensidell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».Infatti, come anche chiarito da Cass., Sez. 2, 27/9/2025, n. 26290, purpotendo l’atto essere confermato ai sensi del ridetto art. 29, comma 1 ter,nessuna disposizione esclude che gli atti confermabili integrino violazionedell'art. 28 legge notarile, con la conseguenza che, essendosi l'illecitodisciplinare del notaio consumato nel momento in cui è stato rogato l'attoaffetto da nullità, il rimedio previsto dal legislatore per la suaconservazione non può assumere efficacia sanante o estintiva dellapunibilità.Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026Tali conclusioni sono conformi, del resto, all'orientamento espresso daCass. n. 21829 del 2019 e n. 16519 del 2020, secondo cui il rigetto delmotivo dipende dal fatto che la responsabilità disciplinare del notaiosussiste per il solo fatto di aver ricevuto un atto vietato dalla legge, senzache abbia rilievo l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenutaammissibile da parte del legislatore, né (a fortiori) l'astratta possibilità diconferma del medesimo.Sebbene la disciplina sopravvenuta abbia mutato i caratteri della nullità,giacché quella che originariamente era configurata come nullità assoluta,formale e insanabile, è divenuta sanabile, ciò non toglie che l'illecitodisciplinare del notaio è calibrato esclusivamente sul momento dellaconsumazione dell'illecito (in tal senso Cass. n. 641 del 2023).Né, per gli stessi motivi, rileva che nella fattispecie la condotta integrantel'illecito sia stata commessa allorché era già in vigore l'art. 29 comma 1-ter e che l'atto nullo fosse suscettibile di conferma, giacché, come pureevidenziato da Cass., Sez. 2, 27/9/2025, n. 26290, cit., la sopravvenutaeliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativodell'illecito disciplinare e assume rilevanza esclusivamente ai fini dellavalutazione della gravità della condotta.Né può dirsi che una tale interpretazione possa esporre la norma in esamea un rilievo di legittimità costituzionale se raffrontata con quanto stabilitodal d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di nullità urbanistiche, comeevidenziato dal controricorrente.A questo proposito, già Cass., Sez. 2, 12/1/2023, n. 641, ha ritenuto diescluderlo, condivisibilmente evidenziando «l'eterogeneità degli scopi cuisono dirette le due diverse normative», posto che la disciplina delleinvalidità derivanti dalle violazioni della normativa edilizia rispondeall’esigenza di limitare le transazioni aventi a oggetto gli immobili abusivi,mentre l’art. 29 persegue finalità di contrasto all’evasione fiscale (suquesto punto Cass., Sez. 2, 9/2/2022 n. 4216), e considerando cheNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026«semmai proprio la mancanza, per le violazioni di cui si discute, di unaprevisione analoga al menzionato art. 47 T.U.E., conferma l'irrilevanzadella conferma dell'atto a fini disciplinari».Queste considerazioni, che qui si intende ribadire, sono stateulteriormente ribadite dalla citata Cass., Sez. 2, n. 9868 del 2025,secondo cui «a fronte della specifica disposizione che gli atti prividell’indicazione del permesso a costruire e del certificato di destinazioneurbanistica sono nulli e non possono essere stipulati, ma possono essere“confermati” o “integrati” nel ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 46co. 4 e 30 co. 4-bis, è stata necessaria la precisa previsione dell’art. 47co.1 per escludere che il ricevimento di tali atti integrasse violazionedell’art. 28 co. 1 n.1 legge notarile».Da ciò consegue che debba essere escluso il dubbio di incostituzionalitàdell’art. 29 comma 1-ter legge 52 del 1985 prospettato dalcontroricorrente per non avere la disposizione escluso la responsabilitàdisciplinare del notaio in caso di atto nullo confermabile.2.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale tornerà adesaminare il caso attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è affidato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi exlege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. prof. Andrea DiPorto;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA];– intimati–avverso la sentenza n. 3213 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il15/11/2023 e non notificata.Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA];lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina della Lombardiaprosciolse il notaio [OSCURATO:PERSONA] al quale era stata contestata laviolazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile 16 Febbraio1913, n. 89, essendo stata riscontrata la mancanza della dichiarazionedella conformità catastale, richiesta a pena di nullità dall’art. 29, comma 1bis, della legge 27 Febbraio 1985, n. 52, in un atto di vendita del19/03/2019 avente a oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sufabbricati costituenti unità immobiliari urbane.Con ricorso depositato in data 5/7/2022, il capo dell'Archivio notariledistrettuale di Como e il Ministero della Giustizia proposero reclamoavverso detto provvedimento, che si concluse, nella resistenza del notaioBresciani, con la sentenza n. 3213/2023, pubblicata il 15/11/2023, con laquale la Corte d'appello di Milano respinse il ricorso.Per quanto qui rileva, i giudici di merito, premesso che l'atto di vendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA], mancante della dichiarazione della conformità catastale, erastato confermato con atto del 17/12/2021, hanno ritenuto che le pronuncedi questa Corte in ordine alla consumazione istantanea dell'illecito nonriguardassero i casi di nullità formale e sanabile, ma quelli di nullitàsostanziale e assoluta, oppure gli atti mancanti della dichiarazione diconformità catastale ricevuti dal notaio prima dell'introduzione del comma1 ter dell’art. 29 legge n. 52 del 1985 e successivamente non confermati,e che invece trovassero applicazione quei principi secondo cui, in presenzadella conferma, si aveva il recupero dell'atto nullo, con sanatoria dellaNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026nullità e conseguente venir meno ex post della responsabilità disciplinaredel notaio, purché in presenza di prova attestante l’intervenuta confermae la sussistenza della conformità allo stato di fatto dei dati catastali almomento del compimento dell'atto nullo, come accaduto nella specie. LaCorte di merito ha altresì escluso la configurabilità dell’art. 147, comma 1,lett. a), della legge notarile, in quanto questa sanzionava disciplinarmenteil professionista che ponesse in essere condotte lesive della sua dignità ereputazione o del decoro e del prestigio della classe notarile, trattandosi difattispecie non ravvisabile nella specie, stante l'unicità della violazionecommessa.2. Avverso questa sentenza, l’Archivio notarile distrettuale di Como e ilMinistero della Giustizia propongono ricorso per cassazione, affidandolo ununico motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoanche con memoria, mentre il Procuratore Generale Presso la Corted’appello di Milano è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 28, comma 1, n. 1, e 138, comma 2, legge 16 Febbraio 1913,n. 89, e 29, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 52 del 1985, comemodificato dall’art. 8 del d.l. 24 Aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge1 giugno 2017, n. 96, per avere i giudici di merito deciso difformementedai principi affermati da questa Corte, secondo cui sussiste laresponsabilità disciplinare del notaio ai sensi del ridetto art. 28 anchequando sia stata omessa la dichiarazione di conformità prevista a pena dinullità dall’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, e vi sia statasuccessiva conferma ai sensi del comma 1 ter della medesimadisposizione, sostenendo che le fattispecie ivi analizzate erano differentida quella in esame. I ricorrenti hanno in particolare evidenziato, in puntodi fatto, che il notaio aveva rogato un contratto mancante dellaNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei daticatastali e della planimetria successivamente all’entrata in vigore dell’art.8, comma 1 bis, del d.l. n. 50 del 2017 – istitutiva della possibilità diconferma dell’atto nullo; che la violazione era stata rilevata in occasionedell’ispezione eseguita per il biennio 2019/2020 e rilevata con verbaleispettivo il 15/12/2021; che il notaio si era quindi impegnato a stipulare inbreve tempo l’atto di conferma; e che l’atto rogato era dunque nullo inquanto espressamente proibito dalla legge, mentre la conferma eraintervenuta il 17/12/2021. In punto di diritto, hanno evidenziato che,trattandosi di nullità formale e rilevando il controllo ex ante al momentodel perfezionamento dell’atto, assumeva rilevanza la sola incompletezzadella dichiarazione contenuta nel rogito, consumandosi l’illecito almomento della ricezione dello stesso e non essendo espressamenteprevisto dalla legge un esonero del notaio da siffatta responsabilità.1.1. La censura è fondata.L’art. 28 co. 1 n. 1 legge 16 febbraio 1913 n. 89, che vieta al notaio diricevere «atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamentecontrari al buon costume o all’ordine pubblico», è stata più volteinterpretata da questa Corte nel senso che il divieto attiene a ogni vizioche dia luogo a nullità assoluta dell’atto, con esclusione dei vizi che dianoluogo solo all’annullabilità o all’inefficacia dell’atto o alla nullità relativa(tra le tante Cass., Sez. 3, 9/12/2010 n. 24867; Cass., Sez. 3, 12/4/2000n. 4657), riferendosi il divieto a quegli atti che la legge, in considerazionedel loro contenuto, ritenga di non dover riconoscere per la tutela di uninteresse superiore, sottratto alla disponibilità della parte (sul punto Cass.,Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868).E’ stato altresì chiarito che la locuzione «atti proibiti dalla legge», dato ilsuo carattere generale, individua tutte le ipotesi di nullità e quindi nonsoltanto quelle comprese nel primo comma dell’art. 1418 c.c. - atticontrari a norme imperative -, ma anche quelle indicate nei commiNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026successivi, essendo anche questi contrari a norme imperative, e che lacontrarietà a norme imperative è ravvisabile se il divieto ha carattereassoluto, tale da non consentire possibilità di esenzione dalla suaosservanza per alcuno dei destinatari della norma (in questi termini ancheCass., Sez. 3, 7/11/2005, n. 21493 Cass. 11128/1997 e Cass. 1766/1998valorizzati dal controricorrente).Come affermato da Cass., Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868, riportando quantoaffermato da Cass., Sez. 3, 7/11/2005, n. 21493, non rileva, se non conriguardo al trattamento sanzionatorio, se detta nullità investa tutto l’atto -e quindi dia luogo a una nullità totale - o solo alcune clausole - e quindidia luogo a una nullità parziale, essendo al notaio preclusa la possibilità dicompiere un atto contrastante con l’ordinamento, né dunque«l’eterointegrazione del contratto di cui all’art. 1419 co.2 c.c., checomporta la sostituzione di diritto delle clausole nulle con disposizioniimperative», in quanto ciò «non esclude che sia stata posta in essere unanullità assoluta, ma lo presuppone; è l’esistenza di detta nullità, posta inessere dal notaio con la redazione della clausola nulla, che segna ilmomento consumativo dell’illecito, sul quale non possono spiegareefficacia sanante, o estintiva della punibilità, rimedi predisposti dallegislatore per conservare ai fini privatistici l’atto».In definitiva, sebbene la sostituzione di diritto di una clausola nulla opericon riferimento al momento genetico del contratto, ciò vale ai soli finiprivatistici, e non con riferimento al diverso profilo disciplinare del notaiorogante, per il quale l’illecito di cui all’art. 28, comma 1, n. 1, legge n. 89del 2013, avendo carattere istantaneo, risulta definitivamente consumato(nello stesso senso, anche Cass. 24867/2010).In definitiva, secondo Cass., Sez. 2, 15/4/2025, n. 9868, «non vi èragione per ritenere che la responsabilità disciplinare debba esserevalutata diversamente nel caso in cui il notaio riceva un atto contenenteuna clausola nulla sostituita di diritto da norma imperativa -atto la cuiNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026nullità viene immediatamente meno con il meccanismo dell’automaticaeterointegrazione del contratto-, rispetto al caso in cui il notaio riceva unnullità fino a quando la sanatoria non viene - eventualmente- posta inessere. E’ evidente che nel secondo caso il giudizio di disvalore sullacondotta del notaio, da eseguire al momento della stipula originaria, inquanto in quel momento le parti si sono affidate al ministero notarile, nonpuò essere di minore gravità rispetto al primo caso».E questi principi si ritiene di dover confermare anche in questo caso, nonassumendo rilevanza il contenuto dell'art. 29 comma 1-ter, introdotto daldecreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017 n. 96, il quale recita testualmente: «se la mancanzadel riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione,resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali edelle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da untecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dallaloro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche dauna sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa formadel precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di confermacostituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensidell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».Infatti, come anche chiarito da Cass., Sez. 2, 27/9/2025, n. 26290, purpotendo l’atto essere confermato ai sensi del ridetto art. 29, comma 1 ter,nessuna disposizione esclude che gli atti confermabili integrino violazionedell'art. 28 legge notarile, con la conseguenza che, essendosi l'illecitodisciplinare del notaio consumato nel momento in cui è stato rogato l'attoaffetto da nullità, il rimedio previsto dal legislatore per la suaconservazione non può assumere efficacia sanante o estintiva dellapunibilità.Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026Tali conclusioni sono conformi, del resto, all'orientamento espresso daCass. n. 21829 del 2019 e n. 16519 del 2020, secondo cui il rigetto delmotivo dipende dal fatto che la responsabilità disciplinare del notaiosussiste per il solo fatto di aver ricevuto un atto vietato dalla legge, senzache abbia rilievo l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenutaammissibile da parte del legislatore, né (a fortiori) l'astratta possibilità diconferma del medesimo.Sebbene la disciplina sopravvenuta abbia mutato i caratteri della nullità,giacché quella che originariamente era configurata come nullità assoluta,formale e insanabile, è divenuta sanabile, ciò non toglie che l'illecitodisciplinare del notaio è calibrato esclusivamente sul momento dellaconsumazione dell'illecito (in tal senso Cass. n. 641 del 2023).Né, per gli stessi motivi, rileva che nella fattispecie la condotta integrantel'illecito sia stata commessa allorché era già in vigore l'art. 29 comma 1-ter e che l'atto nullo fosse suscettibile di conferma, giacché, come pureevidenziato da Cass., Sez. 2, 27/9/2025, n. 26290, cit., la sopravvenutaeliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativodell'illecito disciplinare e assume rilevanza esclusivamente ai fini dellavalutazione della gravità della condotta.Né può dirsi che una tale interpretazione possa esporre la norma in esamea un rilievo di legittimità costituzionale se raffrontata con quanto stabilitodal d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di nullità urbanistiche, comeevidenziato dal controricorrente.A questo proposito, già Cass., Sez. 2, 12/1/2023, n. 641, ha ritenuto diescluderlo, condivisibilmente evidenziando «l'eterogeneità degli scopi cuisono dirette le due diverse normative», posto che la disciplina delleinvalidità derivanti dalle violazioni della normativa edilizia rispondeall’esigenza di limitare le transazioni aventi a oggetto gli immobili abusivi,mentre l’art. 29 persegue finalità di contrasto all’evasione fiscale (suquesto punto Cass., Sez. 2, 9/2/2022 n. 4216), e considerando cheNumero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026«semmai proprio la mancanza, per le violazioni di cui si discute, di unaprevisione analoga al menzionato art. 47 T.U.E., conferma l'irrilevanzadella conferma dell'atto a fini disciplinari».Queste considerazioni, che qui si intende ribadire, sono stateulteriormente ribadite dalla citata Cass., Sez. 2, n. 9868 del 2025,secondo cui «a fronte della specifica disposizione che gli atti prividell’indicazione del permesso a costruire e del certificato di destinazioneurbanistica sono nulli e non possono essere stipulati, ma possono essere“confermati” o “integrati” nel ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 46co. 4 e 30 co. 4-bis, è stata necessaria la precisa previsione dell’art. 47co.1 per escludere che il ricevimento di tali atti integrasse violazionedell’art. 28 co. 1 n.1 legge notarile».Da ciò consegue che debba essere escluso il dubbio di incostituzionalitàdell’art. 29 comma 1-ter legge 52 del 1985 prospettato dalcontroricorrente per non avere la disposizione escluso la responsabilitàdisciplinare del notaio in caso di atto nullo confermabile.2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, la quale tornerà adesaminare il caso attenendosi alle indicazioni della presente decisione.Al giudice di rinvio è affidato anche il compito di liquidare le spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.Il consigliere estensore([OSCURATO:PERSONA])Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 11168/2024Numero sezionale 1498/2026Numero di raccolta generale 22902/2026Data pubblicazione 08/07/2026
Sentenza Cassazione n. 22902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris