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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10034/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 396/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38681/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di mesi sette di reclusione e € 1.500,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 18,62 di marijuana da cui erano ricavabili n. 62,7 dosi medie.

Il 16/09/2018.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato tramite il suo difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. esclusa in ragione della circostanza che l’imputato aveva riportato condanne di cui una per reato specifico, dando così rilievo ai precedenti penali anche se non integranti l’abitualità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10034/2026 Roma, lì, 16/03/2026

2.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla circostanza che l’imputato sarebbe rimasto assente nel processo e non avrebbe tenuto un buon comportamento processuale, circostanza quest’ultima smentita dal consenso all’acquisizione di atti processuali a fini probatori.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il rigetto del ricorso.

Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Va, in primo luogo, rammentato che la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è incompatibile con la speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., ma operano su piani distinti: la minore offensività della fattispecie lieve e la particolare tenuità dell’offesa per la causa di non punibilità.

La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258).

Come chiarito nelle citate pronunce la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata introdotta dal Legislatore al fine di "rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge" (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione) e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame.

2. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione delle modalità della condotta e segnatamente il quantitativo significativo di stupefacente da cui erano ricavabili 62,7 dosi singole, in un contesto (in aggiunta al primo elemento valutato tratto dalla gravità del fatto in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto non minimo) di commissione del reato da parte di soggetto gravato da precedenti penali, da cui ha motivatamente escluso la particolare tenuità dell’offesa.

Ora il ricorrente, che contesta solo il secondo profilo di esclusione (i precedenti penali tra cui uno specifico), non si confronta appieno con la decisione che ha fondato l’esclusione non già (solo) sulla mera presenza di precedenti penali, ma sulla valutazione della non particolare tenuità dell’offesa in ragione del quantitativo detenuto in un contesto di reiterazione della stessa condotta in ragione del procedente penale (cfr. pag. 5).

3. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato.

Il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle richiamando la gravità del fatto.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).

Ora il ricorrente censura la decisione evidenziando il buon comportamento processuale avendo prestato consenso all’acquisizione della prova (Relazione del Gabinetto della Polizia scientifica) in un contesto nel quale la corte territoriale ha comunque espresso un giudizio di non meritevolezza e di gravità del fatto commesso da soggetto che ha riportato condanne per reati commessi tra il 2018 e 2022, anche una per reato specifico. [OSCURATO:PERSONA] che è legittimo ricavare la motivazione implicitamente dal complesso motivazionale (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 Rv. 249731), ritiene, il Collegio, che la censura sia infondata.

La corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche con richiamo ai precedenti penali.

4. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 396/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38681/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di mesi sette di reclusione e € 1.500,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 18,62 di marijuana da cui erano ricavabili n. 62,7 dosi medie. Il 16/09/2018. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato tramite il suo difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. esclusa in ragione della circostanza che l’imputato aveva riportato condanne di cui una per reato specifico, dando così rilievo ai precedenti penali anche se non integranti l’abitualità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10034/2026 Roma, lì, 16/03/2026 2.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla circostanza che l’imputato sarebbe rimasto assente nel processo e non avrebbe tenuto un buon comportamento processuale, circostanza quest’ultima smentita dal consenso all’acquisizione di atti processuali a fini probatori. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Va, in primo luogo, rammentato che la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è incompatibile con la speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen., ma operano su piani distinti: la minore offensività della fattispecie lieve e la particolare tenuità dell’offesa per la causa di non punibilità. La fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258). Come chiarito nelle citate pronunce la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata introdotta dal Legislatore al fine di "rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione) e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò "una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad una serie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua, la quale, dunque, pur all'interno del perimetro della tipicità, si pone in un gradino più basso rispetto alla valutazione della "lieve entità" del fatto, considerata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 2. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell’offesa in ragione delle modalità della condotta e segnatamente il quantitativo significativo di stupefacente da cui erano ricavabili 62,7 dosi singole, in un contesto (in aggiunta al primo elemento valutato tratto dalla gravità del fatto in ragione del quantitativo di stupefacente detenuto non minimo) di commissione del reato da parte di soggetto gravato da precedenti penali, da cui ha motivatamente escluso la particolare tenuità dell’offesa. Ora il ricorrente, che contesta solo il secondo profilo di esclusione (i precedenti penali tra cui uno specifico), non si confronta appieno con la decisione che ha fondato l’esclusione non già (solo) sulla mera presenza di precedenti penali, ma sulla valutazione della non particolare tenuità dell’offesa in ragione del quantitativo detenuto in un contesto di reiterazione della stessa condotta in ragione del procedente penale (cfr. pag. 5). 3. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti infondato. Il giudice dell’impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle richiamando la gravità del fatto. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Ora il ricorrente censura la decisione evidenziando il buon comportamento processuale avendo prestato consenso all’acquisizione della prova (Relazione del Gabinetto della Polizia scientifica) in un contesto nel quale la corte territoriale ha comunque espresso un giudizio di non meritevolezza e di gravità del fatto commesso da soggetto che ha riportato condanne per reati commessi tra il 2018 e 2022, anche una per reato specifico. [OSCURATO:PERSONA] che è legittimo ricavare la motivazione implicitamente dal complesso motivazionale (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 Rv. 249731), ritiene, il Collegio, che la censura sia infondata. La corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche con richiamo ai precedenti penali. 4. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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