CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 20047/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RAI -Oh [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 aprile 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 13.07.2021 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonello, con la quale quest'ultimo veniva riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica, previa riqualificazione dei reati di cui ai capi a), b), c) e d) nei reati di cui all'art. 424, co. 1 e 2, cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonello deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 424 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, c:ongruamente apprezzati in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]