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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:200
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993C0052 - IT Avviso legale importante | 61993C0052 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 18 MAGGIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSE C-52/93 E C-61/93. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELLA DIRETTIVA 83/189/CEE. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03591 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi a questa Corte due ricorsi diretti a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], emanando varie normative senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] medesima dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1).

La direttiva 83/189/CEE

2. L' obiettivo di tale direttiva consiste nel prevenire l' istituzione di nuove misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative agli scambi di merci risultanti dall' introduzione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di normative tecniche relative ai prodotti.

Lo strumento prescelto ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è quello di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a comunicare preventivamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica e a ritardare l' introduzione di tale normativa per un determinato periodo, concedendo in tal modo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri il tempo necessario al fine di poter prendere conoscenza del progetto e di formulare osservazioni in merito ove ritengano che l' emananda regola rischi di costituire un ostacolo agli scambi commerciali.

Una prima direttiva di modifica è stata emanata nel 1988 (2) e l' emanazione di una seconda è appena avvenuta nel marzo di quest' anno (3). [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il mancato rispetto degli artt. 8 e 9 della direttiva.

Gli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono ivi indicati nei seguenti termini: "Articolo 8

1. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. (...) Articolo 9

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, se la [OSCURATO:PERSONA] o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne.

2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la [OSCURATO:PERSONA], nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia. (...)".

La fase precontenziosa del procedimento

3. Nell' ambito del ricorso proposto con atto del 26 gennaio 1993 (causa C-52/93), la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di aver emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi di fiori (iris, giglio) senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto.

La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 31 luglio 1991 una lettera di messa in mora alle autorità olandesi, che hanno presentato osservazioni il 4 novembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi notificato un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE in data 18 maggio 1992, cui è stata data risposta il 23 luglio seguente.

Nell' ambito del ricorso proposto con atto 9 marzo 1993 (causa C-61/93), tre sono le normative olandesi censurate dalla [OSCURATO:PERSONA]: 1) il decreto 16 gennaio 1989 in materia di contatori di kilowattore, recante modifica di un regio decreto del 1970 emanato in base alla legge del 1937 sui pesi e le misure.

Per quanto attiene a tale decreto, una lettera di messa in mora è stata notificata il 16 ottobre 1989 dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato osservazioni il 17 novembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi notificato il parere motivato il 30 ottobre 1991, cui è stata data risposta il 13 gennaio 1992. 2) Il decreto 24 agosto 1988 recante modifica della normativa in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite.

La lettera di messa in mora è stata notificata il 27 ottobre 1989 ed il parere motivato il 2 aprile 1991.

Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettera del 9 luglio 1991. 3) Il decreto 21 ottobre 1988 recante modifica della decisione relativa alla composizione, alla classificazione, al confezionamento ed all' etichettatura dei pesticidi.

La lettera di messa in mora è stata notificata il 9 febbraio 1990 ed il parere motivato il 2 aprile 1991.

Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettera del 9 luglio 1991.

4. Le lettere di messa in mora della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 1989 (contatori elettrici), 27 ottobre 1989 (bottiglie), 9 febbraio 1990 (pesticidi) e 31 luglio 1991 (bulbi di fiori) sono pressoché identiche. [OSCURATO:PERSONA] richiama l' attenzione del governo olandese sulla norma tecnica nazionale di cui acclude copia alla lettera. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale norma ricade nella sfera d' applicazione della direttiva 83/189, ma che il relativo progetto legislativo non è stato oggetto di comunicazione ai sensi dell' art. 8 della direttiva stessa e che la sua emanazione non è stata sospesa, ai sensi dell' art. 9. [OSCURATO:PERSONA] conclude, quindi, che si tratta di un "caso manifesto di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla detta direttiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri, con conseguente necessità di (...) immediata sospensione della normativa medesima". [OSCURATO:PERSONA] ricorda peraltro che, come precisato nella comunicazione 86/C 245/05 (4), "essa ritiene che da tale violazione della procedura derivi la conseguenza che la regolamentazione tecnica di cui trattasi non può produrre effetti giuridici ed è quindi inopponibile nei confronti dei terzi".

Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] "ai sensi dell' art. 169 del Trattato, invita codesto governo a formulare osservazioni in ordine alla tesi che la [OSCURATO:PERSONA] ha l' onore di esporre (...)", riservandosi la possibilità di formulare un parere motivato nel prosieguo.

Per quanto attiene ai contatori elettrici, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver omesso di notificare il progetto del decreto secondo la procedura prevista dalla direttiva, facendo al tempo stesso presente che la normativa era stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] ad altro titolo.

Il detto governo ha sottolineato, inoltre, che la nuova normativa risultava più favorevole alla circolazione delle merci rispetto alla precedente.

Per quanto riguarda i bulbi dei fiori, il governo olandese ha parimenti riconosciuto il proprio errore, contestando peraltro l' opportunità di una revoca della normativa da cui deriverebbe un vuoto giuridico con conseguenze nefaste.

Quanto alle bottiglie ed ai pesticidi, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle lettere di messa in mora.

5. Nei vari pareri motivati la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno all' obbligo ad esso incombente di comunicare i progetti relativi alle normative tecniche e di sospenderne l' adozione per il periodo previsto dalla direttiva.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la tesi secondo cui una normativa emanata senza previa comunicazione ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189/CEE non può essere considerata efficace nei confronti di terzi in base al sistema legislativo dello Stato membro interessato.

Tale principio sarebbe stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di efficacia diretta delle direttive e costituirebbe trasposizione a volte dell' adagio "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" (v. i pareri motivati del 30 ottobre 1991 e 18 maggio 1992), a volte del divieto di "Venire contra factum proprium" (v. i pareri motivati del 2 aprile 1991). [OSCURATO:PERSONA] ne deriva che "al fine di porre termine a tale situazione, il provvedimento di cui trattasi dev' essere sospeso.

Il relativo progetto potrà essere notificato successivamente". [OSCURATO:PERSONA] ha infine invitato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ad "adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro il termine di due mesi".

Nelle risposte ai pareri motivati, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] riconosce che i progetti relativi ai decreti de quibus avrebbero dovuto essere comunicati, osservando che non è sempre facile distinguere se una norma costituisca norma tecnica o meno ed impegnandosi ad evitare di incorrere in siffatti errori in futuro.

Esso si è tuttavia rifiutato di procedere alla revoca dei decreti di cui trattasi in base al rilievo che questi non costituirebbero ostacolo agli scambi commerciali (contatori elettrici, bottiglie, pesticidi), cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta, e che la loro revoca creerebbe un vuoto giuridico indesiderabile.

Il procedimento scritto dinanzi a questa Corte

6. Le conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo dei propri ricorsi sono semplici, in quanto si riassumono nella richiesta di declaratoria di inadempimento degli artt. 8 e 9 della direttiva e di condanna alle spese del procedimento.

La questione della sospensione delle normative contestate resta peraltro al centro della discussione. [OSCURATO:PERSONA] deduce la tesi, già esposta nei propri pareri motivati, dell' inefficacia nei confronti dei terzi della normativa nazionale di cui non sia stato preventivamente notificato il relativo progetto e sembra concludere nel senso che l' inadempimento persista sempre in quanto "al fine di porre termine a tale situazione il provvedimento di cui trattasi deve essere sospeso.

Il relativo progetto potrà essere notificato successivamente".

Indipendentemente dagli specifici argomenti in punto di fatto relativi ai singoli decreti, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contesta, nei controricorsi, la portata della domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Dal fatto di aver sempre riconosciuto l' errore consistente nell' omessa notifica dei progetti delle normative e di aver fatto presente alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie intenzioni per il futuro, il governo olandese deduce che l' unico interesse per la [OSCURATO:PERSONA] a perseguire il procedimento di declaratoria dell' inadempimento sarebbe costituito dall' ottenimento di una sentenza che affermi il principio dell' inefficacia nei confronti dei terzi di una normativa emanata senza previa notifica e dell' obbligo, per uno Stato membro, di sospendere l' attuazione della normativa medesima sino a che non sia stata notificata.

Secondo il detto governo ciò rappresenterebbe uno "sviamento" del procedimento di accertamento dell' inadempimento e vengono indicati i motivi per i quali, sempre secondo il governo medesimo, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere condivisa.

Nelle repliche la [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni sostenendo di non aver oltrepassato i limiti dei propri poteri per il fatto di aver presentato ricorsi in cui l' oggetto è specificato unicamente nella parte dispositiva.

I motivi censurati dai [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati formulati unicamente per ricordare gli scopi e la portata delle disposizioni della direttiva 83/189.

Prendendo spunto dalla portata limitata, nei termini sopra descritti, dei ricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] esprime dei dubbi, nelle controrepliche, in ordine alla questione della fondatezza delle domande, intese con gli adattamenti sopra indicati.

Per di più, si tratterebbe solamente del mancato rispetto di norme procedurali, atteso che non sarebbe stata dedotta alcuna violazione dell' art. 30 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto nel senso dell' irricevibilità dei ricorsi o, in subordine, della loro infondatezza e chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio.

I precedenti relativi alla direttiva 83/189

7. Prima di procedere all' esame della fondatezza dei ricorsi, occorre ricordare le svariate cause già sottoposte dinanzi a questa Corte in ordine all' applicazione della direttiva 83/189, cause in cui era stata infatti sollevata la questione dell' inefficacia nei confronti dei terzi della normativa nazionale non preventivamente notificata alla [OSCURATO:PERSONA].

La prima causa è stata risolta dalla sentenza 2 agosto 1993 (5).

La Repubblica italiana aveva emanato un decreto diretto inizialmente alla trasposizione di una direttiva ma non giunto poi, in realtà, a tale risultato.

Considerato che tale decreto conteneva norme tecniche, la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva richiesto la notifica e, come emerge da una nota delle conclusioni dell' avvocato generale Gulmann, la Repubblica italiana aveva trasmesso il detto decreto alla [OSCURATO:PERSONA] solo successivamente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato ai fini dell' adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi al parere stesso.

Anche se la questione dell' efficacia nei confronti dei terzi era stata lungamente discussa dalle parti, l' avvocato generale Gulmann aveva rilevato che questa Corte, conformemente alla propria giurisprudenza, poteva pronunciarsi unicamente su ciò che costituiva oggetto delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso.

Conseguentemente, questa Corte si è limitata semplicemente a condannare la Repubblica italiana per inadempimento degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189.

La questione dell' efficacia diretta della direttiva 83/189 e dell' inefficacia nei confronti dei terzi di una disposizione nazionale di cui non sia stato preventivamente notificato il relativo progetto è stata sollevata in due questioni pregiudiziali nella causa Decoster (6).

Questa Corte ha tuttavia ritenuto che la soluzione di un' altra questione fosse più pertinente quanto all' oggetto della controversia e che consentisse di fornire sufficienti elementi di interpretazione al giudice a quo, rendendo così superflua la soluzione delle questioni relative alla direttiva 83/189.

Questa Corte ha tuttavia potuto rilevare che la Germania, la Francia ed il [OSCURATO:PERSONA] si opponevano fermamente alle tesi formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito.

Tale problema è stato nuovamente oggetto di dibattito dinanzi a questa Corte nella causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, in cui l' avvocato generale Darmon ha formulato le proprie conclusioni all' udienza del 15 dicembre 1993.

In tale fattispecie la questione si profila tuttavia sotto una visuale del tutto differente, considerato che la normativa nazionale di cui era stata omessa la previa notifica del relativo progetto si poneva in contrasto con l' art. 30 del Trattato.

Secondo l' avvocato generale Darmon, la violazione dell' art. 30 del Trattato si somma a quella dell' art. 8 della direttiva.

Egli non ha ritenuto sussistere la violazione dell' art. 9 della direttiva, atteso che tale disposizione trova applicazione solo in un momento successivo alla comunicazione di cui all' art. 8, n. 1, della direttiva, comunicazione appunto omessa nella specie.

Quanto alla questione dell' inefficacia nei confronti di terzi, l' avvocato generale ha ritenuto che essa non potrebbe trovare risposta nell' ambito di un siffatto ricorso.

Individuazione dell' oggetto dei ricorsi

8. Nonostante il fatto che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], nella parte dispositiva, attengano unicamente alla declaratoria dell' inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189, la tesi difensiva dedotta dallo Stato convenuto verte su un altro oggetto.

Esso non ha infatti mai contestato di aver omesso la notificazione dei vari progetti legislativi ai sensi della procedura prevista dalla direttiva 83/189, bensì contesta, invece, gli obblighi che la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso imporgli sulla base dell' efficacia diretta della direttiva e dell' inefficacia nei confronti dei terzi delle normative nazionali delle quali sia stata omessa la preventiva notifica.

All' udienza, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l' oggetto strettamente limitato dei ricorsi, vale a dire la declaratoria dell' inadempimento consistente nell' omessa notifica dei progetti legislativi.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo era parimenti l' oggetto delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati.

L' attento esame dei vari documenti allegati ai ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tuttavia, che l' oggetto di questi ultimi documenti poteva essere interpretato nel senso che andasse oltre la semplice richiesta di osservazioni in ordine alla sussistenza di un inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] faceva esplicito riferimento alla sospensione o alla revoca delle norme legislative (nel testo originale olandese, "dient te worden opgeschort" (7) e "moet worden ingetrokken" (8)), deducendo la tesi dell' inefficacia nei confronti dei terzi delle norme tecniche del cui progetto fosse stata omessa la notifica.

9. Noi non contestiamo l' interesse rivestito da tale tesi cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra attribuire grande importanza.

A tal riguardo, ove la [OSCURATO:PERSONA] ritenga tale tesi indispensabile per il buon funzionamento del meccanismo previsto dalla direttiva 83/189, è legittimo chiedersi perché non abbia mai proposto al Parlamento europeo ed al Consiglio di farla propria nell' ambito di una delle direttive di modifica.

Riteniamo, in ogni caso, al pari dell' avvocato generale Darmon (9), che la fondatezza di tale tesi non debba essere oggetto di esame nell' ambito del ricorso per inadempimento.

La funzione di questa Corte è di accertare se sussista o meno l' inadempimento rispetto agli obblighi incombenti allo Stato membro interessato derivanti dal diritto comunitario, nella specie dagli artt. 8 e 9 della direttiva.

La funzione di questa Corte non è quella di pronunciarsi, nell' ambito di siffatti ricorsi, sulle possibili conseguenze derivanti dalla declaratoria di inadempimento nell' ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Spetterà, infatti, ai giudici nazionali, ai sensi dell' art. 171 del Trattato, trarre le opportune conseguenze dalle pronunce di questa Corte e adottare tutti i provvedimenti diretti a facilitare la realizzazione della piena efficacia del diritto comunitario (10).

Correttamente quindi la [OSCURATO:PERSONA], allineandosi peraltro, sotto tale profilo, alla giurisprudenza di questa Corte, ha riconosciuto che l' oggetto dei propri ricorsi era strettamente delimitato dalla formulazione delle conclusioni contenuta nei propri ricorsi.

Tale formulazione dava peraltro ancora adito a dubbi nella parte in cui l' inadempimento contestato riguardava l' art. 8 della direttiva e riguardava l' omessa comunicazione del progetto della normativa, mentre veniva fatto valere al tempo stesso l' art. 9 della direttiva, relativo alla sospensione dell' adozione del progetto della regola tecnica.

Rispondendo al quesito formulatogli in merito, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che i ricorsi riguardavano esclusivamente l' omessa comunicazione delle norme tecniche.

Ci sembra, quindi, che la pronuncia di questa Corte si debba limitare all' art. 8 della direttiva, atteso che il richiamo all' art. 9 non sembra pertinente nella specie (11).

In ordine alla sussistenza dell' interesse ad agire

10. All' udienza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha più volte manifestato il proprio compiacimento per le precisazioni apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' oggetto dei ricorsi.

Egli ha tuttavia contestato, come già nelle controrepliche, l' interesse ad agire ai fini dell' ottenimento di una declaratoria di un inadempimento già da sempre riconosciuto.

Tale argomento non può peraltro essere accolto.

Spetta, infatti, alla [OSCURATO:PERSONA] valutare l' opportunità di un ricorso per inadempimento e, a tal riguardo, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] medesima ha sottolineato all' udienza la preoccupazione della propria istituzione relativamente al mancato rispetto della procedura di notificazione prevista dalla direttiva, in particolare con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e alle normative emanate successivamente alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati notificati nelle cause in esame.

Come precisato dall' avvocato generale Tesauro nelle conclusioni relative alla causa del ponte sullo "Storebaelt" (12), "si deve in ogni caso presumere l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti da essa intentati ai sensi dell' art. 169, anche in caso di inadempimenti non contestati".

Tale interesse può peraltro consistere nel fatto che l' inadempimento sia dichiarato per il passato, in considerazione delle conseguenze che una siffatta declaratoria può produrre nell' ordinamento giuridico degli [OSCURATO:PERSONA] membri alle cui autorità competenti, e in particolare ai giudici, spetta, come già sottolineato, adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di facilitare la realizzazione della piena efficacia del diritto comunitario.

Sulle spese All' udienza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di tener conto, ai fini della decisione sulle spese, della confusione generata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' effettivo oggetto dei ricorsi.

A termini dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura questa Corte può, in effetti, disporre la ripartizione delle spese per motivi eccezionali.

Riteniamo che sussistano nella specie motivi eccezionali.

Se è pur vero che la discordanza tra gli oggetti delle lettere di messa in mora, dei pareri motivati e dei ricorsi diretti alla declaratoria dell' inadempimento non potevano nuocere al diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo quest' ultimo avuto necessariamente modo di dedurre osservazioni in merito alla sussistenza degli inadempimenti contestati con riguardo agli artt. 8 e 9 della direttiva, si deve tuttavia rilevare che tale difetto di chiarezza imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] ha reso in ogni caso tale difesa più difficile.

L' oggetto delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati non era d' altronde affatto chiaro per la [OSCURATO:PERSONA] stessa atteso che, come affermato dal suo rappresentante, tali documenti non facevano menzione della "sospensione" delle normative, mentre il loro stesso tenore poteva essere interpretato in senso contrario.

Proponiamo, pertanto, di disporre la ripartizione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] luce della suesposta analisi, suggeriamo alla Corte di dichiarare quanto segue: Con riguardo alla causa C-52/93 "1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio) senza previa notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto della modifica stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) Le spese sono compensate".

Con riguardo alla causa C-61/93 "1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo emanato 1) il 16 gennaio 1989, un decreto in materia di contatori di kilowattore, 2) il 24 agosto 1988, un decreto recante modifica della normativa in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite e, 3) il 21 ottobre 1988, un decreto recante modifica della decisione relativa alla composizione, alla classificazione, al confezionamento e all' etichettatura dei pesticidi senza previa notifica dei relativi progetti legislativi alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) Le spese sono compensate". (*) Lingua originale: l' olandese. (1) ° Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8). (2) ° Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 81, pag. 75). (3) ° Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 100, pag. 30). (4) ° GU C 245, pag.

4. (5) ° Sentenza 2 agosto 1993, causa C-139/92, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.

I-4707). (6) ° Sentenza 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster (Racc. pag.

I-5335). (7) °

V. lettera di messa in mora 16 ottobre 1989 nel procedimento relativo al decreto riguardante i contatori elettrici. (8) °

V. parere motivato 30 ottobre 1991 nel medesimo procedimento. (9) °

V. conclusioni presentate all' udienza del 15 dicembre 1993, causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (paragrafo 67). (10) °

V. sentenze 14 dicembre 1982, cause riunite 314/81, 315/81, 316/81 e 83/82, Waterkeyn (Racc. pag. 4337, punto 16), e 19 gennaio 1993, causa C-101/91, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.

I-191, punto 24). (11) ° V., in tal senso, le conclusioni presentate dall' avvocato generale Darmon all' udienza del 15 dicembre 1993, causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (paragrafi 65 e 66). (12) °

V. le conclusioni presentate all' udienza del 17 novembre 1992, causa C-243/89, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (Racc. pag.

I-3373, in particolare pag.

I-3379).

La relativa sentenza è del 22 giugno 1993 (Racc. pag.

I-3353).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993C0052 - IT Avviso legale importante | 61993C0052 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 18 MAGGIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSE C-52/93 E C-61/93. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELLA DIRETTIVA 83/189/CEE. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-03591 [OSCURATO:PERSONA] dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi a questa Corte due ricorsi diretti a far dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], emanando varie normative senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] medesima dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1). La direttiva 83/189/CEE 2. L' obiettivo di tale direttiva consiste nel prevenire l' istituzione di nuove misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative agli scambi di merci risultanti dall' introduzione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di normative tecniche relative ai prodotti. Lo strumento prescelto ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è quello di obbligare gli [OSCURATO:PERSONA] membri a comunicare preventivamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica e a ritardare l' introduzione di tale normativa per un determinato periodo, concedendo in tal modo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri il tempo necessario al fine di poter prendere conoscenza del progetto e di formulare osservazioni in merito ove ritengano che l' emananda regola rischi di costituire un ostacolo agli scambi commerciali. Una prima direttiva di modifica è stata emanata nel 1988 (2) e l' emanazione di una seconda è appena avvenuta nel marzo di quest' anno (3). [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] il mancato rispetto degli artt. 8 e 9 della direttiva. Gli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono ivi indicati nei seguenti termini: "Articolo 8 1. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. (...) Articolo 9 1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri rinviano l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, se la [OSCURATO:PERSONA] o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne. 2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la [OSCURATO:PERSONA], nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia. (...)". La fase precontenziosa del procedimento 3. Nell' ambito del ricorso proposto con atto del 26 gennaio 1993 (causa C-52/93), la [OSCURATO:PERSONA] contesta al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di aver emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi di fiori (iris, giglio) senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto. La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 31 luglio 1991 una lettera di messa in mora alle autorità olandesi, che hanno presentato osservazioni il 4 novembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi notificato un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE in data 18 maggio 1992, cui è stata data risposta il 23 luglio seguente. Nell' ambito del ricorso proposto con atto 9 marzo 1993 (causa C-61/93), tre sono le normative olandesi censurate dalla [OSCURATO:PERSONA]: 1) il decreto 16 gennaio 1989 in materia di contatori di kilowattore, recante modifica di un regio decreto del 1970 emanato in base alla legge del 1937 sui pesi e le misure. Per quanto attiene a tale decreto, una lettera di messa in mora è stata notificata il 16 ottobre 1989 dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] che ha presentato osservazioni il 17 novembre seguente. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi notificato il parere motivato il 30 ottobre 1991, cui è stata data risposta il 13 gennaio 1992. 2) Il decreto 24 agosto 1988 recante modifica della normativa in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite. La lettera di messa in mora è stata notificata il 27 ottobre 1989 ed il parere motivato il 2 aprile 1991. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettera del 9 luglio 1991. 3) Il decreto 21 ottobre 1988 recante modifica della decisione relativa alla composizione, alla classificazione, al confezionamento ed all' etichettatura dei pesticidi. La lettera di messa in mora è stata notificata il 9 febbraio 1990 ed il parere motivato il 2 aprile 1991. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con lettera del 9 luglio 1991. 4. Le lettere di messa in mora della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 1989 (contatori elettrici), 27 ottobre 1989 (bottiglie), 9 febbraio 1990 (pesticidi) e 31 luglio 1991 (bulbi di fiori) sono pressoché identiche. [OSCURATO:PERSONA] richiama l' attenzione del governo olandese sulla norma tecnica nazionale di cui acclude copia alla lettera. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale norma ricade nella sfera d' applicazione della direttiva 83/189, ma che il relativo progetto legislativo non è stato oggetto di comunicazione ai sensi dell' art. 8 della direttiva stessa e che la sua emanazione non è stata sospesa, ai sensi dell' art. 9. [OSCURATO:PERSONA] conclude, quindi, che si tratta di un "caso manifesto di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla detta direttiva agli [OSCURATO:PERSONA] membri, con conseguente necessità di (...) immediata sospensione della normativa medesima". [OSCURATO:PERSONA] ricorda peraltro che, come precisato nella comunicazione 86/C 245/05 (4), "essa ritiene che da tale violazione della procedura derivi la conseguenza che la regolamentazione tecnica di cui trattasi non può produrre effetti giuridici ed è quindi inopponibile nei confronti dei terzi". Conseguentemente la [OSCURATO:PERSONA] "ai sensi dell' art. 169 del Trattato, invita codesto governo a formulare osservazioni in ordine alla tesi che la [OSCURATO:PERSONA] ha l' onore di esporre (...)", riservandosi la possibilità di formulare un parere motivato nel prosieguo. Per quanto attiene ai contatori elettrici, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver omesso di notificare il progetto del decreto secondo la procedura prevista dalla direttiva, facendo al tempo stesso presente che la normativa era stata trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] ad altro titolo. Il detto governo ha sottolineato, inoltre, che la nuova normativa risultava più favorevole alla circolazione delle merci rispetto alla precedente. Per quanto riguarda i bulbi dei fiori, il governo olandese ha parimenti riconosciuto il proprio errore, contestando peraltro l' opportunità di una revoca della normativa da cui deriverebbe un vuoto giuridico con conseguenze nefaste. Quanto alle bottiglie ed ai pesticidi, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle lettere di messa in mora. 5. Nei vari pareri motivati la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente contestato al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto meno all' obbligo ad esso incombente di comunicare i progetti relativi alle normative tecniche e di sospenderne l' adozione per il periodo previsto dalla direttiva. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la tesi secondo cui una normativa emanata senza previa comunicazione ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189/CEE non può essere considerata efficace nei confronti di terzi in base al sistema legislativo dello Stato membro interessato. Tale principio sarebbe stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di efficacia diretta delle direttive e costituirebbe trasposizione a volte dell' adagio "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" (v. i pareri motivati del 30 ottobre 1991 e 18 maggio 1992), a volte del divieto di "Venire contra factum proprium" (v. i pareri motivati del 2 aprile 1991). [OSCURATO:PERSONA] ne deriva che "al fine di porre termine a tale situazione, il provvedimento di cui trattasi dev' essere sospeso. Il relativo progetto potrà essere notificato successivamente". [OSCURATO:PERSONA] ha infine invitato il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ad "adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato entro il termine di due mesi". Nelle risposte ai pareri motivati, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] riconosce che i progetti relativi ai decreti de quibus avrebbero dovuto essere comunicati, osservando che non è sempre facile distinguere se una norma costituisca norma tecnica o meno ed impegnandosi ad evitare di incorrere in siffatti errori in futuro. Esso si è tuttavia rifiutato di procedere alla revoca dei decreti di cui trattasi in base al rilievo che questi non costituirebbero ostacolo agli scambi commerciali (contatori elettrici, bottiglie, pesticidi), cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta, e che la loro revoca creerebbe un vuoto giuridico indesiderabile. Il procedimento scritto dinanzi a questa Corte 6. Le conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo dei propri ricorsi sono semplici, in quanto si riassumono nella richiesta di declaratoria di inadempimento degli artt. 8 e 9 della direttiva e di condanna alle spese del procedimento. La questione della sospensione delle normative contestate resta peraltro al centro della discussione. [OSCURATO:PERSONA] deduce la tesi, già esposta nei propri pareri motivati, dell' inefficacia nei confronti dei terzi della normativa nazionale di cui non sia stato preventivamente notificato il relativo progetto e sembra concludere nel senso che l' inadempimento persista sempre in quanto "al fine di porre termine a tale situazione il provvedimento di cui trattasi deve essere sospeso. Il relativo progetto potrà essere notificato successivamente". Indipendentemente dagli specifici argomenti in punto di fatto relativi ai singoli decreti, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] contesta, nei controricorsi, la portata della domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Dal fatto di aver sempre riconosciuto l' errore consistente nell' omessa notifica dei progetti delle normative e di aver fatto presente alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie intenzioni per il futuro, il governo olandese deduce che l' unico interesse per la [OSCURATO:PERSONA] a perseguire il procedimento di declaratoria dell' inadempimento sarebbe costituito dall' ottenimento di una sentenza che affermi il principio dell' inefficacia nei confronti dei terzi di una normativa emanata senza previa notifica e dell' obbligo, per uno Stato membro, di sospendere l' attuazione della normativa medesima sino a che non sia stata notificata. Secondo il detto governo ciò rappresenterebbe uno "sviamento" del procedimento di accertamento dell' inadempimento e vengono indicati i motivi per i quali, sempre secondo il governo medesimo, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere condivisa. Nelle repliche la [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni sostenendo di non aver oltrepassato i limiti dei propri poteri per il fatto di aver presentato ricorsi in cui l' oggetto è specificato unicamente nella parte dispositiva. I motivi censurati dai [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati formulati unicamente per ricordare gli scopi e la portata delle disposizioni della direttiva 83/189. Prendendo spunto dalla portata limitata, nei termini sopra descritti, dei ricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] esprime dei dubbi, nelle controrepliche, in ordine alla questione della fondatezza delle domande, intese con gli adattamenti sopra indicati. Per di più, si tratterebbe solamente del mancato rispetto di norme procedurali, atteso che non sarebbe stata dedotta alcuna violazione dell' art. 30 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] conclude pertanto nel senso dell' irricevibilità dei ricorsi o, in subordine, della loro infondatezza e chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio. I precedenti relativi alla direttiva 83/189 7. Prima di procedere all' esame della fondatezza dei ricorsi, occorre ricordare le svariate cause già sottoposte dinanzi a questa Corte in ordine all' applicazione della direttiva 83/189, cause in cui era stata infatti sollevata la questione dell' inefficacia nei confronti dei terzi della normativa nazionale non preventivamente notificata alla [OSCURATO:PERSONA]. La prima causa è stata risolta dalla sentenza 2 agosto 1993 (5). La Repubblica italiana aveva emanato un decreto diretto inizialmente alla trasposizione di una direttiva ma non giunto poi, in realtà, a tale risultato. Considerato che tale decreto conteneva norme tecniche, la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva richiesto la notifica e, come emerge da una nota delle conclusioni dell' avvocato generale Gulmann, la Repubblica italiana aveva trasmesso il detto decreto alla [OSCURATO:PERSONA] solo successivamente alla scadenza del termine indicato nel parere motivato ai fini dell' adozione dei provvedimenti necessari a conformarsi al parere stesso. Anche se la questione dell' efficacia nei confronti dei terzi era stata lungamente discussa dalle parti, l' avvocato generale Gulmann aveva rilevato che questa Corte, conformemente alla propria giurisprudenza, poteva pronunciarsi unicamente su ciò che costituiva oggetto delle conclusioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso. Conseguentemente, questa Corte si è limitata semplicemente a condannare la Repubblica italiana per inadempimento degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189. La questione dell' efficacia diretta della direttiva 83/189 e dell' inefficacia nei confronti dei terzi di una disposizione nazionale di cui non sia stato preventivamente notificato il relativo progetto è stata sollevata in due questioni pregiudiziali nella causa Decoster (6). Questa Corte ha tuttavia ritenuto che la soluzione di un' altra questione fosse più pertinente quanto all' oggetto della controversia e che consentisse di fornire sufficienti elementi di interpretazione al giudice a quo, rendendo così superflua la soluzione delle questioni relative alla direttiva 83/189. Questa Corte ha tuttavia potuto rilevare che la Germania, la Francia ed il [OSCURATO:PERSONA] si opponevano fermamente alle tesi formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito. Tale problema è stato nuovamente oggetto di dibattito dinanzi a questa Corte nella causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, in cui l' avvocato generale Darmon ha formulato le proprie conclusioni all' udienza del 15 dicembre 1993. In tale fattispecie la questione si profila tuttavia sotto una visuale del tutto differente, considerato che la normativa nazionale di cui era stata omessa la previa notifica del relativo progetto si poneva in contrasto con l' art. 30 del Trattato. Secondo l' avvocato generale Darmon, la violazione dell' art. 30 del Trattato si somma a quella dell' art. 8 della direttiva. Egli non ha ritenuto sussistere la violazione dell' art. 9 della direttiva, atteso che tale disposizione trova applicazione solo in un momento successivo alla comunicazione di cui all' art. 8, n. 1, della direttiva, comunicazione appunto omessa nella specie. Quanto alla questione dell' inefficacia nei confronti di terzi, l' avvocato generale ha ritenuto che essa non potrebbe trovare risposta nell' ambito di un siffatto ricorso. Individuazione dell' oggetto dei ricorsi 8. Nonostante il fatto che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], nella parte dispositiva, attengano unicamente alla declaratoria dell' inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189, la tesi difensiva dedotta dallo Stato convenuto verte su un altro oggetto. Esso non ha infatti mai contestato di aver omesso la notificazione dei vari progetti legislativi ai sensi della procedura prevista dalla direttiva 83/189, bensì contesta, invece, gli obblighi che la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso imporgli sulla base dell' efficacia diretta della direttiva e dell' inefficacia nei confronti dei terzi delle normative nazionali delle quali sia stata omessa la preventiva notifica. All' udienza, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l' oggetto strettamente limitato dei ricorsi, vale a dire la declaratoria dell' inadempimento consistente nell' omessa notifica dei progetti legislativi. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questo era parimenti l' oggetto delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati. L' attento esame dei vari documenti allegati ai ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, tuttavia, che l' oggetto di questi ultimi documenti poteva essere interpretato nel senso che andasse oltre la semplice richiesta di osservazioni in ordine alla sussistenza di un inadempimento. [OSCURATO:PERSONA] faceva esplicito riferimento alla sospensione o alla revoca delle norme legislative (nel testo originale olandese, "dient te worden opgeschort" (7) e "moet worden ingetrokken" (8)), deducendo la tesi dell' inefficacia nei confronti dei terzi delle norme tecniche del cui progetto fosse stata omessa la notifica. 9. Noi non contestiamo l' interesse rivestito da tale tesi cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra attribuire grande importanza. A tal riguardo, ove la [OSCURATO:PERSONA] ritenga tale tesi indispensabile per il buon funzionamento del meccanismo previsto dalla direttiva 83/189, è legittimo chiedersi perché non abbia mai proposto al Parlamento europeo ed al Consiglio di farla propria nell' ambito di una delle direttive di modifica. Riteniamo, in ogni caso, al pari dell' avvocato generale Darmon (9), che la fondatezza di tale tesi non debba essere oggetto di esame nell' ambito del ricorso per inadempimento. La funzione di questa Corte è di accertare se sussista o meno l' inadempimento rispetto agli obblighi incombenti allo Stato membro interessato derivanti dal diritto comunitario, nella specie dagli artt. 8 e 9 della direttiva. La funzione di questa Corte non è quella di pronunciarsi, nell' ambito di siffatti ricorsi, sulle possibili conseguenze derivanti dalla declaratoria di inadempimento nell' ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Spetterà, infatti, ai giudici nazionali, ai sensi dell' art. 171 del Trattato, trarre le opportune conseguenze dalle pronunce di questa Corte e adottare tutti i provvedimenti diretti a facilitare la realizzazione della piena efficacia del diritto comunitario (10). Correttamente quindi la [OSCURATO:PERSONA], allineandosi peraltro, sotto tale profilo, alla giurisprudenza di questa Corte, ha riconosciuto che l' oggetto dei propri ricorsi era strettamente delimitato dalla formulazione delle conclusioni contenuta nei propri ricorsi. Tale formulazione dava peraltro ancora adito a dubbi nella parte in cui l' inadempimento contestato riguardava l' art. 8 della direttiva e riguardava l' omessa comunicazione del progetto della normativa, mentre veniva fatto valere al tempo stesso l' art. 9 della direttiva, relativo alla sospensione dell' adozione del progetto della regola tecnica. Rispondendo al quesito formulatogli in merito, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che i ricorsi riguardavano esclusivamente l' omessa comunicazione delle norme tecniche. Ci sembra, quindi, che la pronuncia di questa Corte si debba limitare all' art. 8 della direttiva, atteso che il richiamo all' art. 9 non sembra pertinente nella specie (11). In ordine alla sussistenza dell' interesse ad agire 10. All' udienza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha più volte manifestato il proprio compiacimento per le precisazioni apportate dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' oggetto dei ricorsi. Egli ha tuttavia contestato, come già nelle controrepliche, l' interesse ad agire ai fini dell' ottenimento di una declaratoria di un inadempimento già da sempre riconosciuto. Tale argomento non può peraltro essere accolto. Spetta, infatti, alla [OSCURATO:PERSONA] valutare l' opportunità di un ricorso per inadempimento e, a tal riguardo, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] medesima ha sottolineato all' udienza la preoccupazione della propria istituzione relativamente al mancato rispetto della procedura di notificazione prevista dalla direttiva, in particolare con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e alle normative emanate successivamente alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati notificati nelle cause in esame. Come precisato dall' avvocato generale Tesauro nelle conclusioni relative alla causa del ponte sullo "Storebaelt" (12), "si deve in ogni caso presumere l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti da essa intentati ai sensi dell' art. 169, anche in caso di inadempimenti non contestati". Tale interesse può peraltro consistere nel fatto che l' inadempimento sia dichiarato per il passato, in considerazione delle conseguenze che una siffatta declaratoria può produrre nell' ordinamento giuridico degli [OSCURATO:PERSONA] membri alle cui autorità competenti, e in particolare ai giudici, spetta, come già sottolineato, adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di facilitare la realizzazione della piena efficacia del diritto comunitario. Sulle spese All' udienza, il rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di tener conto, ai fini della decisione sulle spese, della confusione generata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' effettivo oggetto dei ricorsi. A termini dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura questa Corte può, in effetti, disporre la ripartizione delle spese per motivi eccezionali. Riteniamo che sussistano nella specie motivi eccezionali. Se è pur vero che la discordanza tra gli oggetti delle lettere di messa in mora, dei pareri motivati e dei ricorsi diretti alla declaratoria dell' inadempimento non potevano nuocere al diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo quest' ultimo avuto necessariamente modo di dedurre osservazioni in merito alla sussistenza degli inadempimenti contestati con riguardo agli artt. 8 e 9 della direttiva, si deve tuttavia rilevare che tale difetto di chiarezza imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] ha reso in ogni caso tale difesa più difficile. L' oggetto delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati non era d' altronde affatto chiaro per la [OSCURATO:PERSONA] stessa atteso che, come affermato dal suo rappresentante, tali documenti non facevano menzione della "sospensione" delle normative, mentre il loro stesso tenore poteva essere interpretato in senso contrario. Proponiamo, pertanto, di disporre la ripartizione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] luce della suesposta analisi, suggeriamo alla Corte di dichiarare quanto segue: Con riguardo alla causa C-52/93 "1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio) senza previa notificazione alla [OSCURATO:PERSONA] del progetto della modifica stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) Le spese sono compensate". Con riguardo alla causa C-61/93 "1) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], avendo emanato 1) il 16 gennaio 1989, un decreto in materia di contatori di kilowattore, 2) il 24 agosto 1988, un decreto recante modifica della normativa in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite e, 3) il 21 ottobre 1988, un decreto recante modifica della decisione relativa alla composizione, alla classificazione, al confezionamento e all' etichettatura dei pesticidi senza previa notifica dei relativi progetti legislativi alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 2) Le spese sono compensate". (*) Lingua originale: l' olandese. (1) ° Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8). (2) ° Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 81, pag. 75). (3) ° Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 100, pag. 30). (4) ° GU C 245, pag. 4. (5) ° Sentenza 2 agosto 1993, causa C-139/92, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-4707). (6) ° Sentenza 27 ottobre 1993, causa C-69/91, Decoster (Racc. pag. I-5335). (7) ° V. lettera di messa in mora 16 ottobre 1989 nel procedimento relativo al decreto riguardante i contatori elettrici. (8) ° V. parere motivato 30 ottobre 1991 nel medesimo procedimento. (9) ° V. conclusioni presentate all' udienza del 15 dicembre 1993, causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (paragrafo 67). (10) ° V. sentenze 14 dicembre 1982, cause riunite 314/81, 315/81, 316/81 e 83/82, Waterkeyn (Racc. pag. 4337, punto 16), e 19 gennaio 1993, causa C-101/91, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-191, punto 24). (11) ° V., in tal senso, le conclusioni presentate dall' avvocato generale Darmon all' udienza del 15 dicembre 1993, causa C-317/92, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (paragrafi 65 e 66). (12) ° V. le conclusioni presentate all' udienza del 17 novembre 1992, causa C-243/89, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (Racc. pag. I-3373, in particolare pag. I-3379). La relativa sentenza è del 22 giugno 1993 (Racc. pag. I-3353).