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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 09598/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 103/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA - PALERMO n. 4506/2015depositata il 28/10/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., esercente l’attività di “recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, era attinta dall’avviso di accertamento n.

TY303A100561/2011 con cui, relativamente all’anno 2006, venivano accertati elementi negativi di reddito non deducibili per euro 491.396, con conseguente recupero di maggiori IRES, RAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.

L'avviso scaturiva da pvc della Guardia di Finanza-Nucleo di polizia tributaria di Palermo in data 19 settembre 2010, che, ad esito di una verifica fiscale a carattere generale a carico della contribuente ed a seguito di controlli incrociati esperiti nei confronti di altri soggetti, rilevava la contabilizzazione di fatture afferenti ad operazioni inesistenti emesse, per l'anno d'imposta in esame, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2. Su impugnazione della contribuente, la CTP di Palermo, con sentenza n. 6324/7/14 del 23 settembre 2014, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il recupero dei costi indebitamente dedotti ai fini dell'IRES e dell'IRAP per oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate ed annullando invece il recupero ai fini dell'IVA in ragione dell'applicazione del regime del “reverse charge”.

3. Proponevano appello la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale.

3.1. La CTR, con la sentenza emarginata, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava il ricorso.

3.2. Osservava in motivazione la CTR: - la contribuente “aveva con tabilizzato fatture datate 2006 per acquisti di materiale ferroso per euro 491.396 da un fornitore[,] tale [OSCURATO:PERSONA][,] il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava ai militari del Nucleo di polizia tributaria di Palermo di non avere mai svolto nella sua vita l'attività di raccolta di rottami e cascami di ferro e di non conoscere la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] militari, inoltre, presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] rilevavano: -- l'inesistenza di una qualsiasi organizzazione di beni finalizzata alla raccolta e/o alla vendita di rottami di metallo; -- che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato ogni attività avente per oggetto ‘lavori generali di costruzione [di] edifici e lavori di ingegneria civile’ a far data dal 31/08/2005; --che la data di cessazione dell'attività del Giuffré era anteriore alla data di emissione delle fatture intestate allo stesso”; - “la Commissione, ritiene che le fatture contestate s[ia]no soggettivamente e oggettivamente inesistenti: -- in applicazione del d.P.R. 633/72, art. 21 [segue il dettato della norma]; --in violazione del d.P.R. 633/72, art. 19 [segue il dettato della norma]”; - “la Commissione ritiene, inoltre, necessario verificare se le fatture contestate siano anche oggettivamente inesistenti sotto il profilo delle imposte dirette.

A tal fine accerta che le fatture incriminate, venivano redatte in forma corretta e venivano regolarmente registrate in contabilità e pagate, per notevoli importi in contanti, attraverso l'emissione di assegni emessi dalla società per importi da euro 20.000 fino a euro 50.000 a se stessa e accreditati contabilmente sul conto cassa contanti […]. [Le fatture] sono state sempre pagate dalla società con denaro contante di pari importo prelevato dai c/c della società con assegni intestati a se stessa.

Questa procedura adottata anche nel 2006 non permette conseguentemente la tracciabilità del pagamento e quindi la conoscenza del beneficiario, che potrebbe anche supporsi sia la stessa società […].

Quanto dedotto deriva […] anche [dal]l’ingresso in sede processuale delle dichiarazioni rese da altro soggetto, indicato dalla società come incaricato alle consegne, tale Sig. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara […] di essere stato intermediario nella compravendita di materiale ferroso, di avere acquistato il materiale in mezzo [al]la strada, di avere riportato e documentato le vendite con fatture redatte da persone che di volta in volta trovava a Carini, di avere intestate dette fatture con timbri, trovati nel cassonetto della spazzatura, a nome di altri […].

In merito alla perizia tecnica depositata agli atti dall'appellante[,] anche se attesta che il quantitativo totale del materiale acquistato, risultante dalle fatture incriminate[,] doveva essere disponibile in azienda, la stessa non dimostra con certezza ed effettivamente che quel quantitativo di materiale è specificamente afferente alle fatture incriminate”; - “per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene le fatture emesse dall'apparente cedente Sig. [OSCURATO:PERSONA], fatture soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con la conseguenza di ritenere fondate le rettifiche operate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento”; - “con riguardo all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000[, la Commissione] ritiene che le ragioni e l'oggetto della verifica risultino ben esplicitate nel pvc e nell'avviso di accertamento dal momento che la società le ha potut[e] dettagliatamente contrastare in primo grado e in appello”; - “con riguardo alla violazione delle n orme che disciplinano l'attività di esecuzione delle verifiche, la censura appare poco significativa tenuto conto che l'oggetto della verifica era l'esatto adempimento delle disposizioni ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi”.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con requisitoria in data 20 dicembre 2022 depositata telematicamente, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], insta per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, osservando quanto segue: “Il ricorso è inammissibile, anzitutto nei suoi primi quattro motivi, tutti preordinati ad ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, che ha affermato l’inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni sottostanti alle fatture per cui è causa.

Deve ritenersi inammissibile anche il quinto motivo, con cui si sostiene che sia stato violato il principio di cui all’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente sulla base del fatto che dalla lettura del p.v.c. e del verbale di accesso non sarebbero desumibili le ragioni dell’accesso e l’oggetto della verifica, profilo che per vero nessuna norma prevede come causa di nullità”. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2m n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.)”.

La CTR ha assunto che gli acquisti documentati con le fatture contestate sarebbero al contempo soggettivamente ed oggettivamente inesistenti: “detta qualificazione palesa un'evidente contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, sussistendo un ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ […]”, poiché l'inesistenza delle operazioni “non costituisce una fattispecie giuridicamente omogenea, dovendosi distinguere, infatti, l’inesistenza soggettiva da quella oggettiva”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”.

La contribuente già nel giudizio di primo grado aveva depositato la consulenza tecnica della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che attestava inequivocabilmente l'oggettiva esistenza delle operazioni contestate nell'avviso di accertamento.

A conferma di ciò, la società rilevava che diversamente non avrebbe potuto vendere le quantità di metallo indicate nelle fatture emesse in favore delle fonderie cessionarie.

La CTR, pur riconoscendo che la perizia attesta che il quantitativo totale risultante dalle fatture incriminate doveva essere disponibile in azienda, comunque nega la deducibilità del relativo costo.

In tal modo essa ritiene che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti.

Il disconoscimento della deducibilità del costo viola pertanto le norme rubricate.

3. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 21, comma 7, e 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”.

La sentenza impugnata è illegittima per violazione della disciplina del “reverse charge”, applicabile nella specie.

Alla stregua del relativo meccanismo, in virtù del quale il cedente non espone l'IVA in fattura mentre il cessionario correttamente tratta l'operazione come un imponibile con aliquota zero, il rilievo impositivo è illegittimo ed illogico perché, in violazione del principio di neutralità, pretende di recuperarne una presunta IVA che sarebbe stata indirettamente detratta, laddove invece la contribuente non l’ha affatto detratta.

4. Con il quarto motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 […] (art. 360, n. 4, c.p.c.)”.

La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha accolto l'appello incidentale, fondato su un motivo nuovo, “con riguardo al capo della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento […] nella parte destinata alla rettifica della dichiarazione annuale IVA.

L’Ufficio, infatti, nonostante l'avviso di accertamento, con riguardo alla suddetta rettifica […], forse stato fondato sull'assunta indetraibilità dell’IVA riferibile alle fatture per operazioni inesistenti […], nell'atto di appello incidentale ha invece sostenuto che l'odierna ricorrente sarebbe comunque tenuta a pagare l'IVA, applicabile con il sistema del ‘reverse charge’ sulle stesse fatture, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972”.

5. Con il quinto motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente d[ell’]art. 12, comma 2, della l. n. 212/2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”.

“Si è evidenziato nel corso del giudizio (anche nell'atto di appello, ‘sub’ III) che dalla lettura dei primi atti predisposti in occasione dell'inizio della verifica ed in particolare del processo verbale di accesso redatto in data 17/03/2010 non è possibile desumere le ragioni e l'oggetto della verifica”.

La CTR risponde che tali informazioni si traggono dal pvc e dall'avviso di accertamento.

Tuttavia, tali informazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000, “quando viene iniziata la verifica”.

6. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale non si è opposto.

Giusta il comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Giusta il comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Giusta il comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 103/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - PALERMO n. 4506/2015depositata il 28/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., esercente l’attività di “recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici”, era attinta dall’avviso di accertamento n. TY303A100561/2011 con cui, relativamente all’anno 2006, venivano accertati elementi negativi di reddito non deducibili per euro 491.396, con conseguente recupero di maggiori IRES, RAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni. L'avviso scaturiva da pvc della Guardia di Finanza-Nucleo di polizia tributaria di Palermo in data 19 settembre 2010, che, ad esito di una verifica fiscale a carattere generale a carico della contribuente ed a seguito di controlli incrociati esperiti nei confronti di altri soggetti, rilevava la contabilizzazione di fatture afferenti ad operazioni inesistenti emesse, per l'anno d'imposta in esame, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2. Su impugnazione della contribuente, la CTP di Palermo, con sentenza n. 6324/7/14 del 23 settembre 2014, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il recupero dei costi indebitamente dedotti ai fini dell'IRES e dell'IRAP per oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate ed annullando invece il recupero ai fini dell'IVA in ragione dell'applicazione del regime del “reverse charge”. 3. Proponevano appello la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale. 3.1. La CTR, con la sentenza emarginata, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava il ricorso. 3.2. Osservava in motivazione la CTR: - la contribuente “aveva con tabilizzato fatture datate 2006 per acquisti di materiale ferroso per euro 491.396 da un fornitore[,] tale [OSCURATO:PERSONA][,] il quale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dichiarava ai militari del Nucleo di polizia tributaria di Palermo di non avere mai svolto nella sua vita l'attività di raccolta di rottami e cascami di ferro e di non conoscere la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] militari, inoltre, presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] rilevavano: -- l'inesistenza di una qualsiasi organizzazione di beni finalizzata alla raccolta e/o alla vendita di rottami di metallo; -- che la ditta [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato ogni attività avente per oggetto ‘lavori generali di costruzione [di] edifici e lavori di ingegneria civile’ a far data dal 31/08/2005; --che la data di cessazione dell'attività del Giuffré era anteriore alla data di emissione delle fatture intestate allo stesso”; - “la Commissione, ritiene che le fatture contestate s[ia]no soggettivamente e oggettivamente inesistenti: -- in applicazione del d.P.R. 633/72, art. 21 [segue il dettato della norma]; --in violazione del d.P.R. 633/72, art. 19 [segue il dettato della norma]”; - “la Commissione ritiene, inoltre, necessario verificare se le fatture contestate siano anche oggettivamente inesistenti sotto il profilo delle imposte dirette. A tal fine accerta che le fatture incriminate, venivano redatte in forma corretta e venivano regolarmente registrate in contabilità e pagate, per notevoli importi in contanti, attraverso l'emissione di assegni emessi dalla società per importi da euro 20.000 fino a euro 50.000 a se stessa e accreditati contabilmente sul conto cassa contanti […]. [Le fatture] sono state sempre pagate dalla società con denaro contante di pari importo prelevato dai c/c della società con assegni intestati a se stessa. Questa procedura adottata anche nel 2006 non permette conseguentemente la tracciabilità del pagamento e quindi la conoscenza del beneficiario, che potrebbe anche supporsi sia la stessa società […]. Quanto dedotto deriva […] anche [dal]l’ingresso in sede processuale delle dichiarazioni rese da altro soggetto, indicato dalla società come incaricato alle consegne, tale Sig. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara […] di essere stato intermediario nella compravendita di materiale ferroso, di avere acquistato il materiale in mezzo [al]la strada, di avere riportato e documentato le vendite con fatture redatte da persone che di volta in volta trovava a Carini, di avere intestate dette fatture con timbri, trovati nel cassonetto della spazzatura, a nome di altri […]. In merito alla perizia tecnica depositata agli atti dall'appellante[,] anche se attesta che il quantitativo totale del materiale acquistato, risultante dalle fatture incriminate[,] doveva essere disponibile in azienda, la stessa non dimostra con certezza ed effettivamente che quel quantitativo di materiale è specificamente afferente alle fatture incriminate”; - “per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene le fatture emesse dall'apparente cedente Sig. [OSCURATO:PERSONA], fatture soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con la conseguenza di ritenere fondate le rettifiche operate dall'Ufficio nell'avviso di accertamento”; - “con riguardo all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000[, la Commissione] ritiene che le ragioni e l'oggetto della verifica risultino ben esplicitate nel pvc e nell'avviso di accertamento dal momento che la società le ha potut[e] dettagliatamente contrastare in primo grado e in appello”; - “con riguardo alla violazione delle n orme che disciplinano l'attività di esecuzione delle verifiche, la censura appare poco significativa tenuto conto che l'oggetto della verifica era l'esatto adempimento delle disposizioni ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e degli altri tributi”. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente con cinque motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Con requisitoria in data 20 dicembre 2022 depositata telematicamente, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], insta per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, osservando quanto segue: “Il ricorso è inammissibile, anzitutto nei suoi primi quattro motivi, tutti preordinati ad ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, che ha affermato l’inesistenza, oggettiva e soggettiva, delle operazioni sottostanti alle fatture per cui è causa. Deve ritenersi inammissibile anche il quinto motivo, con cui si sostiene che sia stato violato il principio di cui all’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente sulla base del fatto che dalla lettura del p.v.c. e del verbale di accesso non sarebbero desumibili le ragioni dell’accesso e l’oggetto della verifica, profilo che per vero nessuna norma prevede come causa di nullità”. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2m n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, c.p.c.)”. La CTR ha assunto che gli acquisti documentati con le fatture contestate sarebbero al contempo soggettivamente ed oggettivamente inesistenti: “detta qualificazione palesa un'evidente contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, sussistendo un ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ […]”, poiché l'inesistenza delle operazioni “non costituisce una fattispecie giuridicamente omogenea, dovendosi distinguere, infatti, l’inesistenza soggettiva da quella oggettiva”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. La contribuente già nel giudizio di primo grado aveva depositato la consulenza tecnica della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che attestava inequivocabilmente l'oggettiva esistenza delle operazioni contestate nell'avviso di accertamento. A conferma di ciò, la società rilevava che diversamente non avrebbe potuto vendere le quantità di metallo indicate nelle fatture emesse in favore delle fonderie cessionarie. La CTR, pur riconoscendo che la perizia attesta che il quantitativo totale risultante dalle fatture incriminate doveva essere disponibile in azienda, comunque nega la deducibilità del relativo costo. In tal modo essa ritiene che le fatture riguardassero operazioni soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti. Il disconoscimento della deducibilità del costo viola pertanto le norme rubricate. 3. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 21, comma 7, e 74, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. La sentenza impugnata è illegittima per violazione della disciplina del “reverse charge”, applicabile nella specie. Alla stregua del relativo meccanismo, in virtù del quale il cedente non espone l'IVA in fattura mentre il cessionario correttamente tratta l'operazione come un imponibile con aliquota zero, il rilievo impositivo è illegittimo ed illogico perché, in violazione del principio di neutralità, pretende di recuperarne una presunta IVA che sarebbe stata indirettamente detratta, laddove invece la contribuente non l’ha affatto detratta. 4. Con il quarto motivo si denuncia: “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 […] (art. 360, n. 4, c.p.c.)”. La sentenza impugnata è illegittima nella parte in cui ha accolto l'appello incidentale, fondato su un motivo nuovo, “con riguardo al capo della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento […] nella parte destinata alla rettifica della dichiarazione annuale IVA. L’Ufficio, infatti, nonostante l'avviso di accertamento, con riguardo alla suddetta rettifica […], forse stato fondato sull'assunta indetraibilità dell’IVA riferibile alle fatture per operazioni inesistenti […], nell'atto di appello incidentale ha invece sostenuto che l'odierna ricorrente sarebbe comunque tenuta a pagare l'IVA, applicabile con il sistema del ‘reverse charge’ sulle stesse fatture, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972”. 5. Con il quinto motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente d[ell’]art. 12, comma 2, della l. n. 212/2000 (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. “Si è evidenziato nel corso del giudizio (anche nell'atto di appello, ‘sub’ III) che dalla lettura dei primi atti predisposti in occasione dell'inizio della verifica ed in particolare del processo verbale di accesso redatto in data 17/03/2010 non è possibile desumere le ragioni e l'oggetto della verifica”. La CTR risponde che tali informazioni si traggono dal pvc e dall'avviso di accertamento. Tuttavia, tali informazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 12, comma 2, l. n. 212 del 2000, “quando viene iniziata la verifica”. 6. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 16 gennaio 2023, il difensore della contribuente ha presentato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197 l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), cui all’udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale non si è opposto. Giusta il comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Giusta il comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Giusta il comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione ag
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