CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 29369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16198-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 16198/2022 Cron. Rep. Ud. 05/10/2023 PU domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. (GIA' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso l'ordinanza n. 41462/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2021 R.G.N. 35620/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. FATTIDI CAUSA1. Con ordinanza n. 41462/2021 la Corte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di aver lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. come addetti alla manutenzione del patrimonio immobiliare fino al 31 ottobre 2004, che i contratti di lavoro erano stati ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. per conferimento di ramo di azienda (da [OSCURATO:PERSONA] o dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - presso cui erano già transitati per effetto di analoga cessione con decorrenza 1.12.03 da [OSCURATO:SOCIETA].), sicché, con decorrenza 31.10.04, i rapporti di lavoro erano proseguiti (ai sensi dell'art. 2112 c.c.), alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti di cessione di rami di azienda del 28 ottobre 2004, avevano, avevano dedotta la inconfigurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. e chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento loro intimato con immediato ripristino dei rapporti di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Il giudice di legittimità ha confermato la statuizione del giudice di appello la quale aveva escluso per i lavoratori Rosati, Todini, Farina e Spizzichino,dipendenti transitati a [OSCURATO:SOCIETA] daEMSA [OSCURATO:SOCIETA]. e d a [OSCURATO:SOCIETA]., società incorporate da [OSCURATO:SOCIETA]., il ripristino del rapporto di lavoro nei confronti di quest’ultima società, non avendo gli stessi con il ricorso introduttivo avanzato alcuna domanda di nullità del trasferimento di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].; in relazione ai restanti lavoratori ha ritenuto che l’accertamento di fatto della Corte di merito, secondo la quale il compendio trasferito possedeva i requisiti di autonomia organizzativa ed economica prescritti al fine della configurazione di una cessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. , non risultava incrinato dalle censure articolate, intese ad una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti . 3. Per la revocazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) non ha svolto attività difensiva. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo parte ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 391 e 395 bis cod. proc. civ. l’errore revocatorio della ordinanza impugnata in quanto asseritamente fondata, con riferimento alla posizione di lavoro degli odierni ricorrenti per revocazione, sull’insussistente presupposto che i relativi contratti sarebbero stati ceduti prima ad [OSCURATO:SOCIETA]. e poi ad [OSCURATO:SOCIETA]. e non quindi, con passaggio diretto da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. Valorizza a tal fine il passaggio motivazionale con il quale la S.C. afferma “Al riguardo occorre osservare che questa Corte, proprio con riferimento alla vicenda traslativa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] (cfr. Cass. n. 5117\12), ha escluso la sussistenza di un valido trasferimento di ramo di azienda. Tuttavia la sentenza, basata su di uno specifico accertamento di fatto riguardante la cessione di ramo d'azienda direttamente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e non già attraverso il passaggio per EMSA, non può vincolare questa Corte” ; assume quindi il contrastodi tali argomentazioni con la circostanza di fatto, risultante dalla sentenza della Corte di appello di Roma impugnata con il ricorso per cassazione, la quale aveva espressamente indicato i lavoratori che erano passati da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA] fra i quali non rientravano gli odierni ricorrenti in revocazione; per questi ultimi, infatti, il giudice di secondo grado aveva incontestabilmente accertato il passaggio diretto da [OSCURATO:SOCIETA]. a MP Facilitys.p.a., senza il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, tale errore percettivo aveva avuto rilievo decisivo ai fini della decisione nel senso che sulla base di esso la Corte di cassazione aveva ritenuto non vincolante il precedente di legittimità richiamato in motivazione (Cass. n. 5117/2012) il quale, in relazione alla medesima vicenda traslativa (passaggio diretto del medesimo ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. ), aveva escluso la sussistenza di un valido trasferimento di ramo di azienda. 2. Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ.; l’errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio sul piano logico giuridico, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. tra le altre, Cass. n. 16439 del 2021, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006, Cass.n.3652 del 2006). 2.2. Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione si è affermato che l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell'errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale; esula, viceversa, dall’errore revocatorio l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, con la conseguenza che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione ( cfr. fra le altre, Cass. n. 1040 del 2022, Cass. n. 442 del 2018, Cass.16136 del 2009, Cass. n. 3365 del 2009, Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008). 2.3. Alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche deve escludersi che nello specifico sia ravvisabile un errore percettivo destinato a viziare il ragionamento decisorio del giudice di legittimità. 2.4. Occorre premettere che dalla sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione poi respinto da questa Corte con la ordinanza revocanda n. 41462/2021, emerge che in prime cure, con riferimento ai dipendenti Baraghini, [OSCURATO:PERSONA], Todini, Farina la società convenuta aveva eccepito che essi erano passati alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. per cessione di ramo di azienda dalla società TIM, i primi due, e per cessione del ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. gli altri tre e che la cessione di ramo di azienda da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] non era stata impugnata; tale eccezione era stata accolta in prime cure con statuizione confermata in secondo grado per quanto concernente le posizioni di Rosati, Todini, Farina e Spizzichino, (v.sentenza di appello pagg. 4.e.5.). 2.5. Il solo Todini, fra questi ultimi lavoratori, proponeva il ricorso per cassazione , unitamente agli odierni ricorrenti. Il ricorso era articolato in tre motivi. I primi due motivi investivano la posizione del Todiniil quale con il primo motivo aveva dedotto violazione dell’art. 2504 bis cod. civ., censurando la statuizione con la quale il giudice di appello aveva respinto la domanda di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. e con il secondo motivo aveva dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2097 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., 1406 cod. civ. e 2112 cod. civ., censurando la sentenza di appello per avere questa affermato che con il ricorso introduttivo non era stata formulata alcuna contestazione in merito alla cessione di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. I l terzo motivo di ricorso concerneva, invece, la posizione degli altri lavoratori ricorrenti e deduce va violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ. contestando, in sintesi, anche alla luce di precedenti di legittimità, la ritenuta configurabilità in relazione alla cessione oggetto di causa di una vicenda traslativa conforme alla previsione dell’art.2112 cod. civ. 2.6. In relazione ai primi due motivi di ricorso la SCcon la ordinanza revocandasi è così espressa: “ 1.- Con il primo motivo i lavoratori denunciano la violazione dell'art. 2504 bis c.c. per avere la sentenza impugnata escluso che Rosati, Todini, Farina e Spizzichino potessero chiedere il ripristino del rapporto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] essendo essi dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA], società pur incorporate da [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato poiché seppure è vero che in base alla norma ora citata la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causae produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (ex aliis,Cass. n.11059\11), il subentro di [OSCURATO:PERSONA] è pur sempre inerente ad una società, la EMSA, nei cui confronti non risulta avanzata alcuna domanda di nullità del trasferimento di ramo d'azienda ad [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Con secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.2907 c.c. e 99 c.p.c., oltre che degli artt.1406 e 2112 c.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che le domande di Rosati, Todini e Spizzichino nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non potevano essere accolte per il fatto che non era stata introdotta alcuna contestazione riguardo alla cessione del ramo di azienda da Emsa a [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato per le stesse considerazioni svolte sub 1).“. Con riferimento al terzo motivo ha quindi osservato :”Con terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i servizi esternalizzati integrassero un autonomo ramo d'azienda, trasferibile. Al riguardo occorre osservare che questa Corte, proprio con riferimento alla vicenda traslativa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] (cfr. Cass. n. 5117\12), ha escluso la sussistenza di un valido trasferimento di ramo di azienda. Tuttavia la sentenza, basata su di uno specifico accertamento di fatto riguardante la cessione di ramo d'azienda direttamente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e non già attraverso il passaggio per EMSA, non può vincolare questa Corte, tanto più che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il ramo di azienda ceduto possedesse i requisiti di autonomia organizzativa ed economica in parola, risolvendosi così la censura in esame in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti.” 2.7. Dalla piana lettura della parte motiva della decisione non appare revocabile in dubbio che il giudice di legittimità, in coerenza con il contenuto dei primi due motivi di ricorso, attinenti alla posizione del sol o Todini e non anche a quella degli odierni ricorrenti, espressamente ha confinato la rilevanza della questione relativa alla mancata impugnazione della cessione dei rapporti di lavoro dalla società EMSA alla società [OSCURATO:SOCIETA] ai soli lavoratori Rosati, Todini, Farina e Spizzichino, senza coinvolgere, per quel che qui rileva, le posizioni di lavoro degli odierni ricorrenti in revocazione. 2.8. Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente la posizione di questi ultimi, la valutazione di inammissibilità dello stesso riposa esclusivamente sulla inidoneità delle censure articolate, in quanto in sostanza intese a sollecitare un diverso apprezzamento nel merito delle emergenze di causa, ad incrinare l’accertamento di fatto del giudice di seconde cure secondo il quale il compendio trasferito possedeva i requisiti di autonomia organizzativa ed economica prescritti al fine della configurazione di una legittima cessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. . 2.9. Il ragionamento decisorio seguito della Suprema Corte come sopra ricostruito esclude, quindi, in radice , il denunziato errore percettivo, in quanto esso investe specificamente, come reso palese anche dal precedente di legittimità richiamato in motivazione (Cass. n. 5117/2012), la ques tione della esistenza di un valido trasferimento del ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].; ciò nell’evidente e imprescindibile presupposto che tale era la fattispecie concreta relativa alla posizione degli odierni ricorrenti in revocazione. In tale contesto il passaggio motivazionale della ordinanza impugnata, nel quale si afferma “Tuttavia la sentenza, basata su di uno specifico accertamento di fatto riguardante la cessione di ramo d'azienda direttamente da Telecoma [OSCURATO:SOCIETA] e non già attraverso il passaggio per EMSA, non può vincolare questa Corte… “, non individua alcuna argomentazione che possa evidenziare un errore di fatto decisivo nella ricostruzione della concreta fattispecie sottoposta allo scrutinio della Suprema Corte; con la affermazione richiamata il giudice di legittimità ha inteso soltanto ribadire, venendo in rilievo un accertamento di fatto, la non vincolatività del precedente reso in relazione alla medesima cessione (da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].), senza che sia dato evincere l’errore percettivo denunziato, rappresentato dal ritenere anche gli odierni ricorrenti ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. Si ribadisce, infatti, che le ragioni del rigetto del terzo motivo del ricorso per cassazione riposano esclusivamente sulla inidoneità delle censure articolate a contrastare l’accertamento alla base del decisum di secondo grado circa l’esistenza di autonomia organizzativa ed economica del ramo di appartenenza degli odierni ricorrenti in revocazione ceduto da a [OSCURATO:SOCIETA].. 2.10. Tanto in coerenza con il costante insegnamento di questa Corte (alla luce del quale si spiega anche la affermazione di non vincolatività del precedente evocato) secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; di recente, ancora, Cass. n. 2315 del 2020 e Cass. n. 6649 del 2020). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 c.c., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità.In questa prospettiva è stato osservato che la circostanza che rispetto ad una medesima vicenda di fatto possono aversi decisioni contrastanti risponde a questa fisiologica esigenza, come già sottolineato in altre pronunce (ex plurimis, Cass. n. 7364/2021). 2.11. Le considerazioni che precedono evidenziano un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per revocazione atteso che, anche ove in ipotesi sussistente, l’errore percettivo denunziato sarebbe comunque privo di decisività alla luce della (autonoma) ratio decidendi della statuizione di inammissibilità del motivo degli odierni ricorrenti in quanto inteso ad una rivalutazione dell’apprezzamento fattuale riservato al giudice di merito. 3. All’inammissibilità del ricorso per revocazione consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese delgiudizio di cassazione. 4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n.(Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussisten