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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14462/2026

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iettaZaccagnino, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delleUniversità degli Studi di Torino, Università degli studi di Palermo, inpersona rispettivamente del Presidente del Consiglio, del ministro protempore e del rettore pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -nonché-) Università degli Studi di Roma “La sapienza”;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 28 aprile 2022 n. 2796;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20261.

Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuoladi specializzazione post lauream in anni successivi al 1991 ma anteriori al2007.Nel 2016 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’economia e le Università di Bologna, Roma,Palermo e Torino.Chiesero - secondo quanto riferisce, laconicamente, il ricorso - che “venissericonosciuta l’adeguata remunerazione prevista dalla direttiva 93/16/CEEmediante applicazione retroattiva della normativa applicabile [sic] econdanna al risarcimento del danno per la tardiva o inesatta attuazionedella direttiva 93/16/CEE, nonché riconoscimento del dirittoall’adeguamento della borsa di studio mediante incremento annuale inrelazione al tasso programmato di inflazione ovvero medianterideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiaretabellare minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro deimedici neoassunti”.1.1.

Dalla illustrazione che segue parrebbe doversi desumere (non avendo iricorrenti, in nessun punto del proprio pur lungo ricorso, riassunto in modochiaro le conclusioni rassegnate in primo grado) che:-) gli odierni ricorrenti durante la frequenza del corso dispecializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensidell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257;-) non beneficiarono di aggiornamento né adeguamenti dell’importodella borsa;-) l’invarianza della remunerazione costituirebbe una “violazione deldiritto comunitario” da parte dello Stato.2.

Con sentenza 15.1.2020 n. 806 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dai soccombenti.N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20263.

Con sentenza 28.4.2022 n. 2796 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] del consiglio, i tre ministeri sopra indicati e le Università diBologna, Palermo e Torino hanno resistito con congiunto controricorso,mentre è rimasta intimata l’Università di Roma.5.

Il ricorso, iscritto a ruolo il 20.12.2022 ed assegnato alla Sezione Primadi questa Corte, con decreto del presidente della prima Sezione civile21.7.2023 è stato trasmesso alla Sezione Terza, come da competenzatabellare.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.I primi tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente.Tutti e tre, infatti, censurano la sentenza d’appello nella parte in cui:a) ha ritenuto non dovuti agli attori né l’adeguamento triennale dellaborsa di studio, né l’indicizzazione annuale in base al tasso di inflazioneprogrammato;b) ha ritenuto che il blocco delle norme le quali prevedevanoadeguamento ed indicizzazione delle borse di studio non costituì unaviolazione del diritto comunitario.1.1.

Tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati.Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggiall’esame del Collegio giudicante, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024,hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria diquesta Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandiiscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuo al tassoprogrammato di inflazione, né all'adeguamento triennale, in virtù del bloccodi tali aggiornamenti previsto senza soluzione di continuità, dall'art. 7,N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, comeinterpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3,comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 dellal. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.Alla motivazione della suddetta sentenza si può qui rinviare ex art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..1.2.

Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, reputa ilCollegio doveroso aggiungere - a fronte di talune deduzioni della difesa deiricorrenti - che l’intero ricorso muove da un postulato inesistente: ovveroche nell’ordinamento comunitario possa rinvenirsi la “misura” dellaremunerazione adeguata dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione.In realtà il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato delquantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (exinnumerabilibus, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3,Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.

L, Sentenza n. 15520 del13.6.2018), sicché nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabileda parte della sentenza impugnata né dello Stato italiano.[OSCURATO:PERSONA] 75/362 e 75/363, infatti, non vollero affatto uniformare ladisciplina degli Stati membri quanto al trattamento economico dei medici:per farli convinti, basterà rinviare i difensori dei ricorrenti al VIIConsiderando della Direttiva 75/362, ove si legge a chiare lettere che ilcoordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di “armonizzare tutte ledisposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medicispecialisti”, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento deidiplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttivaintendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma “nonun'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi”,come si legge nel successivo VIII Considerando (per tutti questi princìpi, exmultis, v.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01;nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3,N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenzacapostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L - , Sentenza n. 4449 del23/02/2018, Rv. 647457 – 01).2.

Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo i ricorrenti, formalmente prospettando la violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 39 d. lgs. 368/99 e 6 d. lgs. 257/91(riferimenti normativi, questi due ultimi, che appaiono a questa Corteincomprensibili rispetto al contenuto del motivo), ma in sostanza lamentanoche la Corte d’appello, nel ritenere inesistente il diritto azionato dagli attori,avrebbe erroneamente dichiarato “assorbito” il motivo di gravameconcernente la sussistenza della legitimatio ad causam, oltre che dellaPresidenza del Consiglio di ministri, anche dei tre ministeri indicati inepigrafe.2.1.

Il motivo in primo luogo resta assorbito dal rigetto dei primi tre motividi ricorso.

Infatti, formandosi il giudicato interno sull’inesistenza del diritto,nessun frutto trarrebbero i ricorrenti dall’affermazione o dalla negazionedella legittimazione passiva (sostanziale) dei ministeri.In ogni caso il motivo è anche infondato, in quanto omessa pronuncia non vifu: la Corte d’appello non trascurò il motivo di appello concernente lalegittimazione dei ministeri, ma lo dichiarò assorbito, statuizione che èanch’essa una pronuncia: né è censurato il giudizio di assorbimento (ad es.,per violazione dell’art. 276 c.p.c.).Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20263.

Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quantocensura una statuizione che vanamente si cercherebbe nella sentenzaimpugnata, ovvero lo stabilire quale dovesse essere il termine diprescrizione applicabile al (inesistente) diritto azionato dagli attori.4.

Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 92 e 97c.p.c..L’illustrazione del motivo è così strutturata:-) da p. 38 fino a p. 40 non è esposta nessuna censura, ma solo unauspicio: ovvero l’allegazione che siccome l’appello doveva essere accolto,gli appellanti non potevano essere condannati alle spese.-) solo a p. 40 i ricorrenti deducono che esistevano ragioni percompensare le spese di lite e che comunque la condanna fu“inspiegabilmente elevata nel suo ammontare e non tiene in considerazionei parametri del D.M. 55/2014”.4.1.

Il motivo, riguardato nell’unica parte in cui effettivamente contiene unacensura qualificabile come tale (p. 40), è tuttavia inammissibile.4.2.

La doglianza con cui si sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovutocompensare le spese è inammissibile, in quanto la compensazione è unafacoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Cass. Sez.

U., 15/07/2005, n. 14989).4.3.

La doglianza con cui si lamenta l’ “eccessività” della condanna allespese è inammissibile per la sua insuperabile genericità.Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026I ricorrenti infatti non indicano quale delle molteplici regole dettate dal d.m.55/14 sia stata violata: ad es., se sia stato erroneamente determinato ilvalore della causa, oppure se sia stato liquidato un importo eccedente ilmassimo; ovvero se siano stati applicati aumenti non consentiti.

E nonspetta questa Corte individuare la possibile censura che potrebbeconfigurarsi nei confronti della sentenza impugnata.5.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385c.p.c..5.1.

Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore dellacausa va ritenuto indeterminabile e di complessità “media”, inconsiderazione della esagerata verbosità del ricorso.Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimomodifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);-) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro2.547, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni postedai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo, e quindi del 150%(ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 2.547 maggiorati del 150%, ovvero euro6.367,5, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c..6.

La manifesta infondatezza del ricorso e la contrarietà delle tesi ivisostenuta ad una più che consolidata giurisprudenza di questa Cortegiustificano l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzocomma, c.p.c., formulata dalla difesa erariale.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore delle resistenti dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma dieuro 6.367,5, oltre eventuali spese prenotate a debito;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore delle resistentidella somma di euro 3.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iettaZaccagnino, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delleUniversità degli Studi di Torino, Università degli studi di Palermo, inpersona rispettivamente del Presidente del Consiglio, del ministro protempore e del rettore pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -nonché-) Università degli Studi di Roma “La sapienza”;- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 28 aprile 2022 n. 2796;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20261. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuoladi specializzazione post lauream in anni successivi al 1991 ma anteriori al2007.Nel 2016 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza delConsiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il [OSCURATO:PERSONA], il Ministero dell’economia e le Università di Bologna, Roma,Palermo e Torino.Chiesero - secondo quanto riferisce, laconicamente, il ricorso - che “venissericonosciuta l’adeguata remunerazione prevista dalla direttiva 93/16/CEEmediante applicazione retroattiva della normativa applicabile [sic] econdanna al risarcimento del danno per la tardiva o inesatta attuazionedella direttiva 93/16/CEE, nonché riconoscimento del dirittoall’adeguamento della borsa di studio mediante incremento annuale inrelazione al tasso programmato di inflazione ovvero medianterideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiaretabellare minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro deimedici neoassunti”.1.1. Dalla illustrazione che segue parrebbe doversi desumere (non avendo iricorrenti, in nessun punto del proprio pur lungo ricorso, riassunto in modochiaro le conclusioni rassegnate in primo grado) che:-) gli odierni ricorrenti durante la frequenza del corso dispecializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensidell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257;-) non beneficiarono di aggiornamento né adeguamenti dell’importodella borsa;-) l’invarianza della remunerazione costituirebbe una “violazione deldiritto comunitario” da parte dello Stato.2. Con sentenza 15.1.2020 n. 806 il Tribunale di Roma rigettò la domanda.La sentenza fu appellata dai soccombenti.N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20263. Con sentenza 28.4.2022 n. 2796 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] del consiglio, i tre ministeri sopra indicati e le Università diBologna, Palermo e Torino hanno resistito con congiunto controricorso,mentre è rimasta intimata l’Università di Roma.5. Il ricorso, iscritto a ruolo il 20.12.2022 ed assegnato alla Sezione Primadi questa Corte, con decreto del presidente della prima Sezione civile21.7.2023 è stato trasmesso alla Sezione Terza, come da competenzatabellare.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.I primi tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente.Tutti e tre, infatti, censurano la sentenza d’appello nella parte in cui:a) ha ritenuto non dovuti agli attori né l’adeguamento triennale dellaborsa di studio, né l’indicizzazione annuale in base al tasso di inflazioneprogrammato;b) ha ritenuto che il blocco delle norme le quali prevedevanoadeguamento ed indicizzazione delle borse di studio non costituì unaviolazione del diritto comunitario.1.1. Tutti e tre i motivi sono manifestamente infondati.Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggiall’esame del Collegio giudicante, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024,hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria diquesta Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandiiscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuo al tassoprogrammato di inflazione, né all'adeguamento triennale, in virtù del bloccodi tali aggiornamenti previsto senza soluzione di continuità, dall'art. 7,N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, comeinterpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3,comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 dellal. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.Alla motivazione della suddetta sentenza si può qui rinviare ex art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..1.2. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente, reputa ilCollegio doveroso aggiungere - a fronte di talune deduzioni della difesa deiricorrenti - che l’intero ricorso muove da un postulato inesistente: ovveroche nell’ordinamento comunitario possa rinvenirsi la “misura” dellaremunerazione adeguata dovuta agli iscritti alle scuole di specializzazione.In realtà il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato delquantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (exinnumerabilibus, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3,Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del13.6.2018), sicché nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabileda parte della sentenza impugnata né dello Stato italiano.[OSCURATO:PERSONA] 75/362 e 75/363, infatti, non vollero affatto uniformare ladisciplina degli Stati membri quanto al trattamento economico dei medici:per farli convinti, basterà rinviare i difensori dei ricorrenti al VIIConsiderando della Direttiva 75/362, ove si legge a chiare lettere che ilcoordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di “armonizzare tutte ledisposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medicispecialisti”, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento deidiplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttivaintendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma “nonun'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi”,come si legge nel successivo VIII Considerando (per tutti questi princìpi, exmultis, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01;nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3,N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenzacapostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del23/02/2018, Rv. 647457 – 01).2. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo i ricorrenti, formalmente prospettando la violazionedell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 39 d. lgs. 368/99 e 6 d. lgs. 257/91(riferimenti normativi, questi due ultimi, che appaiono a questa Corteincomprensibili rispetto al contenuto del motivo), ma in sostanza lamentanoche la Corte d’appello, nel ritenere inesistente il diritto azionato dagli attori,avrebbe erroneamente dichiarato “assorbito” il motivo di gravameconcernente la sussistenza della legitimatio ad causam, oltre che dellaPresidenza del Consiglio di ministri, anche dei tre ministeri indicati inepigrafe.2.1. Il motivo in primo luogo resta assorbito dal rigetto dei primi tre motividi ricorso. Infatti, formandosi il giudicato interno sull’inesistenza del diritto,nessun frutto trarrebbero i ricorrenti dall’affermazione o dalla negazionedella legittimazione passiva (sostanziale) dei ministeri.In ogni caso il motivo è anche infondato, in quanto omessa pronuncia non vifu: la Corte d’appello non trascurò il motivo di appello concernente lalegittimazione dei ministeri, ma lo dichiarò assorbito, statuizione che èanch’essa una pronuncia: né è censurato il giudizio di assorbimento (ad es.,per violazione dell’art. 276 c.p.c.).Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/20263. Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo di ricorso è manifestamente inammissibile in quantocensura una statuizione che vanamente si cercherebbe nella sentenzaimpugnata, ovvero lo stabilire quale dovesse essere il termine diprescrizione applicabile al (inesistente) diritto azionato dagli attori.4. Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 92 e 97c.p.c..L’illustrazione del motivo è così strutturata:-) da p. 38 fino a p. 40 non è esposta nessuna censura, ma solo unauspicio: ovvero l’allegazione che siccome l’appello doveva essere accolto,gli appellanti non potevano essere condannati alle spese.-) solo a p. 40 i ricorrenti deducono che esistevano ragioni percompensare le spese di lite e che comunque la condanna fu“inspiegabilmente elevata nel suo ammontare e non tiene in considerazionei parametri del D.M. 55/2014”.4.1. Il motivo, riguardato nell’unica parte in cui effettivamente contiene unacensura qualificabile come tale (p. 40), è tuttavia inammissibile.4.2. La doglianza con cui si sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovutocompensare le spese è inammissibile, in quanto la compensazione è unafacoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, nonpuò essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanzadi motivazione (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989).4.3. La doglianza con cui si lamenta l’ “eccessività” della condanna allespese è inammissibile per la sua insuperabile genericità.Numero registro generale 29256/2022N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026I ricorrenti infatti non indicano quale delle molteplici regole dettate dal d.m.55/14 sia stata violata: ad es., se sia stato erroneamente determinato ilvalore della causa, oppure se sia stato liquidato un importo eccedente ilmassimo; ovvero se siano stati applicati aumenti non consentiti. E nonspetta questa Corte individuare la possibile censura che potrebbeconfigurarsi nei confronti della sentenza impugnata.5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385c.p.c..5.1. Ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza il valore dellacausa va ritenuto indeterminabile e di complessità “media”, inconsiderazione della esagerata verbosità del ricorso.Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimomodifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);-) individuando quale parametro il valore - pari al minimo - di euro2.547, in considerazione della natura ormai “settled” delle questioni postedai ricorrenti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo, e quindi del 150%(ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 2.547 maggiorati del 150%, ovvero euro6.367,5, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c..6. La manifesta infondatezza del ricorso e la contrarietà delle tesi ivisostenuta ad una più che consolidata giurisprudenza di questa Cortegiustificano l’accoglimento della domanda di condanna ex art. 96, terzocomma, c.p.c., formulata dalla difesa erariale.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;N.R.G.: 29256/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 29256/2022Numero sezionale 4762/2025Numero di raccolta generale 14462/2026Data pubblicazione 15/05/2026(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore delle resistenti dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma dieuro 6.367,5, oltre eventuali spese prenotate a debito;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore delle resistentidella somma di euro 3.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris