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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06825/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in data 26 maggio 2025, aveva, a sua volta, respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata all’imputato in relazione ai reati di estorsione aggravati dall’essere stati commessi da persona facente parte di una associazione di stampo ‘ndranghetistico e con l’uso di armi e del metodo mafioso (capi 46 e 47 dell’imputazione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati in termini concreti ed attuali.

Il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive contenute nell’atto di appello, non avendo considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, pari a sette anni e quello intercorso dall’esecuzione della misura, pari a tre anni.

Non si sarebbe tenuto conto neanche della circostanza che, con il medesimo provvedimento impugnato, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per il decorso del termine massimo di custodia cautelare con riferimento a tutte le altre contestazioni di reato, tra le quali quella di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (la qual cosa, con riferimento alla posizione di altri coindagati, aveva implicato la sottoposizione di costoro alla sola misura dell’obbligo di dimora).

Sarebbero stati ingiustamente svalutati gli elementi nuovi addotti dalla difesa, quali il fatto che gli episodi estorsivi avrebbero rivestito carattere occasionale non collegato a contesto mafioso e che sarebbero subentrati rapporti di serenità di carattere familiare tra l’imputato e la persona offesa.

Il Tribunale non avrebbe adempiuto al suo obbligo motivazionale, sia con riferimento alla esposizione degli elementi capaci di superare la presunzione, di tipo non assoluto, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla idoneità del domicilio indicato ove scontare la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato.

Il Tribunale ha esaminato tutti le deduzioni difensive riproposte con il ricorso, lumeggiando la personalità del ricorrente come soggetto organicamente inserito in un clan di ‘ndrangheta ed in contatto con uno dei suoi principali esponenti.

Ha, altresì, evidenziato – attraverso una disamina inerente alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, che il ricorrente non contesta – le gravi modalità delle minacce estorsive commesse con armi e con l’espresso richiamo a criminali calabresi che sarebbero potuti intervenire contro la vittima facendo le veci del ricorrente, che aveva così estrinsecato il metodo mafioso e la sua alta capacità criminale, non trattandosi di millanterie.

Con il che, attraverso i richiami alla negativa personalità del ricorrente ed alle gravi modalità del fatto, si è ritenuta non superata la presunzione di sussistenza della massima misura cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., correttamente evidenziandosi anche che il decorso del tempo dalla commissione dei fatti poteva avere rilievo solo in fase di applicazione della misura e non nella fase attuale (in questo senso, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01) – nella quale, peraltro, il ricorrente ha in corso il processo di primo grado – e che il tempo di esecuzione della misura non aveva rilievo, avuto riguardo a quanto prima evidenziato e con evidente ininfluenza, visto il contesto mafioso, delle generiche deduzioni difensive in ordine ai rinnovati rapporti tra le parti ed alla inefficacia della misura con riguardo ad altri titoli di reato, non idonea ad incidere sul quadro investigativo e cautelare in quanto avvenuta solo per mera decorrenza dei termini massimi di custodia.

2. In nessun tratto la motivazione è permeata da manifesta illogicità o lacune argomentative.

Tanto assorbe ogni altra censura. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in data 26 maggio 2025, aveva, a sua volta, respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata all’imputato in relazione ai reati di estorsione aggravati dall’essere stati commessi da persona facente parte di una associazione di stampo ‘ndranghetistico e con l’uso di armi e del metodo mafioso (capi 46 e 47 dell’imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati in termini concreti ed attuali. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con le doglianze difensive contenute nell’atto di appello, non avendo considerato il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, pari a sette anni e quello intercorso dall’esecuzione della misura, pari a tre anni. Non si sarebbe tenuto conto neanche della circostanza che, con il medesimo provvedimento impugnato, il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia della misura cautelare per il decorso del termine massimo di custodia cautelare con riferimento a tutte le altre contestazioni di reato, tra le quali quella di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (la qual cosa, con riferimento alla posizione di altri coindagati, aveva implicato la sottoposizione di costoro alla sola misura dell’obbligo di dimora). Sarebbero stati ingiustamente svalutati gli elementi nuovi addotti dalla difesa, quali il fatto che gli episodi estorsivi avrebbero rivestito carattere occasionale non collegato a contesto mafioso e che sarebbero subentrati rapporti di serenità di carattere familiare tra l’imputato e la persona offesa. Il Tribunale non avrebbe adempiuto al suo obbligo motivazionale, sia con riferimento alla esposizione degli elementi capaci di superare la presunzione, di tipo non assoluto, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia in ordine alla idoneità del domicilio indicato ove scontare la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale ha esaminato tutti le deduzioni difensive riproposte con il ricorso, lumeggiando la personalità del ricorrente come soggetto organicamente inserito in un clan di ‘ndrangheta ed in contatto con uno dei suoi principali esponenti. Ha, altresì, evidenziato – attraverso una disamina inerente alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, che il ricorrente non contesta – le gravi modalità delle minacce estorsive commesse con armi e con l’espresso richiamo a criminali calabresi che sarebbero potuti intervenire contro la vittima facendo le veci del ricorrente, che aveva così estrinsecato il metodo mafioso e la sua alta capacità criminale, non trattandosi di millanterie. Con il che, attraverso i richiami alla negativa personalità del ricorrente ed alle gravi modalità del fatto, si è ritenuta non superata la presunzione di sussistenza della massima misura cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., correttamente evidenziandosi anche che il decorso del tempo dalla commissione dei fatti poteva avere rilievo solo in fase di applicazione della misura e non nella fase attuale (in questo senso, Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590-01) – nella quale, peraltro, il ricorrente ha in corso il processo di primo grado – e che il tempo di esecuzione della misura non aveva rilievo, avuto riguardo a quanto prima evidenziato e con evidente ininfluenza, visto il contesto mafioso, delle generiche deduzioni difensive in ordine ai rinnovati rapporti tra le parti ed alla inefficacia della misura con riguardo ad altri titoli di reato, non idonea ad incidere sul quadro investigativo e cautelare in quanto avvenuta solo per mera decorrenza dei termini massimi di custodia. 2. In nessun tratto la motivazione è permeata da manifesta illogicità o lacune argomentative. Tanto assorbe ogni altra censura. 3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a
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