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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 10298/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4725/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3099/2019 depositata il 25/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Verona convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Ministero della Giustizia chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della Provincia, ex art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, al rimborso degli "oneri relativi al trattamento fondamentale" corrisposto agli agenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il periodo in cui avevano svolto funzioni di [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica (22/11/1998-29/1/2004 per Barana; 15/5/2000- 29/1/2004 per Masiero).

Il Tribunale, nell'opposizione del Ministero, accolse la domanda e condannò il Ministero a rimborsare alla Provincia di Verona euro 230.868,25=, oltre interessi e spese.

Con sentenza depositata il 25/7/2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] di Verona ha replicato con controricorso seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l'unico motivo il Ministero deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.5, comma 2, disp. att. c.p.p. e dell'art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, sostenendo che la domanda di applicazione di personale fatta dal solo Procuratore della Repubblica, in mancanza di richiesta congiunta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, si traduceva in una violazione dell'art.5, comma 2, cit., fonte della possibilità di applicare personale di altra amministrazione/ e faceva venir meno l'obbligo di restituire all'amministrazione di appartenenza quanto corrisposto come trattamento economico (ex art.70, comma 12, cit.).

Il ricorrente, riproponendo il primo motivo di appello, sostiene anche che non ricorrevano i presupposti per l'applicabilità dell'art.5, comma 2, delle disp. att. c.p.p. perché l'utilizzazione dei due agenti presso la Procura della Repubblica di Verona non era avvenuta in forza di un obbligo di legge, ma nell'esercizio di una scelta discrezionale del Capo dell'ufficio giudiziario.

Ne deduce che non ricorrendo i presupposti di cui all'art.5, comma 2, cit., che costituisce legge speciale, non vi era a carico del Ministero alcun obbligo di restituzione della spesa relativa in favore della Provincia.

Sostiene altresì che, in assenza dei presupposti applicativi dell'art.5 cit. - dettato proprio per il personale di P.G.-, non sarebbe applicabile l'art.70 del d.lgs. n.165/2001 che è norma generale.

Quindi, tenuto conto della decisione impugnata, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito alcun rilievo alla violazione dell'art.5, comma 2, delle disp. att. c.p.p. 3.- Il motivo è infondato.

L'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001 impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 172 del 2018, e di ribadire, con la sentenza n.227 del 2020, che «l'istituto del comando [...] assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi».

Rilevando che l'applicabilità dell'art. 70, comma 12, cit. al comando presso le Procure di personale proveniente da altre amministrazioni non è in discussione, va osservato che, nel caso di specie, la decisione impugnata vi ha dato corretta applicazione, né a diversa conclusione può condurre la lettura dell'art.5 delle disp.att. c.p.p. (d.lgs. n.271/1989) dettato in tema di composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, secondo il quale: «1.

Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.» In particolare, va osservato che - a differenza di quanto sostiene il ricorrente - l'art.5 delle disp. att. c.p.p. non si pone come norma speciale rispetto all'art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, il quale - come già detto - impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza, fissando un obbligo di ordine generale.

L'art.5, infatti stabilisce la composizione delle Sezioni di [OSCURATO:PERSONA] presso le Procure e, al comma 2, a quali condizioni e con quale procedimento gli Uffici di Procura possono avvalersi dello strumento dell'applicazione di personale proveniente da amministrazioni esterne, senza, tuttavia, che alcuna di queste previsioni riguardi le Amministrazioni di provenienza, che restano esterne ed estranee al perimetro di applicazione della norma.

In proposito, va rilevato che lo stesso Ministero della Giustizia ricorrente, con Circolare del 2 dicembre 2009 - Applicazione presso le sezioni di polizia giudiziaria di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 271/89 -, ha precisato che «Il provvedimento di applicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p. non riveste carattere discrezionale per l'amministrazione di appartenenza, che è tenuta ad ottemperare alla richiesta del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica interessato, i quali, tuttavia, devono adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, segnatamente, alle particolari esigenze investigative che necessitano di adeguata specializzazione.» con interpretazione conforme al dettato normativo, dal quale si rileva che la configurazione dell'applicazione come possibilità ("possono essere applicati"), concerne proprio la facoltà riservata ai Capi degli Uffici giudiziari interessati di ricorrere a detto strumento, per specifiche esigenze d'ufficio connesse alla specializzazione dell'attività giudiziaria, senza che alcuna discrezionalità sia riconosciuta alle amministrazioni di appartenenza nell'accedere alla richiesta.

Quanto alla questione della richiesta congiunta, va osservato - in disparte il rilievo che la Corte di appello ha dato atto che nelle plurime richieste avanzate dal Procuratore della Repubblica di Verona era stata evidenziata la assoluta necessità di disporre l'applicazione e la circostanza che si era in attesa della formulazione dell'applicazione anche da parte del Procuratore Generale - che anche tale disposizione concerne l'Amministrazione richiedente in quanto disciplina il procedimento interno che questa deve seguire per richiedere l'applicazione, di guisa che le eventuali irregolarità in detto ambito, anche ove dovessero essere effettivamente riscontrate, non esonerano l'Amministrazione che ha utilizzato il personale, circostanza nel caso di specie incontestata, dal rimborso di quanto corrisposto come trattamento economico (ex art.70, comma 12, cit.). in favore dell'Amministrazione di appartenenza, che non aveva alcun potere di sindacato sulla regolarità del procedimento interno, all'esito del quale la richiesta era stata avanzata, né poteva rifiutarsi di ottemperare alla stessa. 4.- Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato non trova applicazione l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, ai sensi l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, perché queste, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016) .

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4725/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3099/2019 depositata il 25/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Verona convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Ministero della Giustizia chiedendo di accertare e dichiarare il diritto della Provincia, ex art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, al rimborso degli "oneri relativi al trattamento fondamentale" corrisposto agli agenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il periodo in cui avevano svolto funzioni di [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica (22/11/1998-29/1/2004 per Barana; 15/5/2000- 29/1/2004 per Masiero). Il Tribunale, nell'opposizione del Ministero, accolse la domanda e condannò il Ministero a rimborsare alla Provincia di Verona euro 230.868,25=, oltre interessi e spese. Con sentenza depositata il 25/7/2019, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. [OSCURATO:PERSONA] di Verona ha replicato con controricorso seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con l'unico motivo il Ministero deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.5, comma 2, disp. att. c.p.p. e dell'art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, sostenendo che la domanda di applicazione di personale fatta dal solo Procuratore della Repubblica, in mancanza di richiesta congiunta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, si traduceva in una violazione dell'art.5, comma 2, cit., fonte della possibilità di applicare personale di altra amministrazione/ e faceva venir meno l'obbligo di restituire all'amministrazione di appartenenza quanto corrisposto come trattamento economico (ex art.70, comma 12, cit.). Il ricorrente, riproponendo il primo motivo di appello, sostiene anche che non ricorrevano i presupposti per l'applicabilità dell'art.5, comma 2, delle disp. att. c.p.p. perché l'utilizzazione dei due agenti presso la Procura della Repubblica di Verona non era avvenuta in forza di un obbligo di legge, ma nell'esercizio di una scelta discrezionale del Capo dell'ufficio giudiziario. Ne deduce che non ricorrendo i presupposti di cui all'art.5, comma 2, cit., che costituisce legge speciale, non vi era a carico del Ministero alcun obbligo di restituzione della spesa relativa in favore della Provincia. Sostiene altresì che, in assenza dei presupposti applicativi dell'art.5 cit. - dettato proprio per il personale di P.G.-, non sarebbe applicabile l'art.70 del d.lgs. n.165/2001 che è norma generale. Quindi, tenuto conto della decisione impugnata, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia attribuito alcun rilievo alla violazione dell'art.5, comma 2, delle disp. att. c.p.p. 3.- Il motivo è infondato. L'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001 impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza. Al riguardo la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con la sentenza n. 172 del 2018, e di ribadire, con la sentenza n.227 del 2020, che «l'istituto del comando [...] assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi». Rilevando che l'applicabilità dell'art. 70, comma 12, cit. al comando presso le Procure di personale proveniente da altre amministrazioni non è in discussione, va osservato che, nel caso di specie, la decisione impugnata vi ha dato corretta applicazione, né a diversa conclusione può condurre la lettura dell'art.5 delle disp.att. c.p.p. (d.lgs. n.271/1989) dettato in tema di composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, secondo il quale: «1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza nonché del Corpo forestale dello Stato. 2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili. 3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.» In particolare, va osservato che - a differenza di quanto sostiene il ricorrente - l'art.5 delle disp. att. c.p.p. non si pone come norma speciale rispetto all'art.70, comma 12, del d.lgs. n.165/2001, il quale - come già detto - impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l'onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza, fissando un obbligo di ordine generale. L'art.5, infatti stabilisce la composizione delle Sezioni di [OSCURATO:PERSONA] presso le Procure e, al comma 2, a quali condizioni e con quale procedimento gli Uffici di Procura possono avvalersi dello strumento dell'applicazione di personale proveniente da amministrazioni esterne, senza, tuttavia, che alcuna di queste previsioni riguardi le Amministrazioni di provenienza, che restano esterne ed estranee al perimetro di applicazione della norma. In proposito, va rilevato che lo stesso Ministero della Giustizia ricorrente, con Circolare del 2 dicembre 2009 - Applicazione presso le sezioni di polizia giudiziaria di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 271/89 -, ha precisato che «Il provvedimento di applicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p. non riveste carattere discrezionale per l'amministrazione di appartenenza, che è tenuta ad ottemperare alla richiesta del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica interessato, i quali, tuttavia, devono adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati dalla norma e, segnatamente, alle particolari esigenze investigative che necessitano di adeguata specializzazione.» con interpretazione conforme al dettato normativo, dal quale si rileva che la configurazione dell'applicazione come possibilità ("possono essere applicati"), concerne proprio la facoltà riservata ai Capi degli Uffici giudiziari interessati di ricorrere a detto strumento, per specifiche esigenze d'ufficio connesse alla specializzazione dell'attività giudiziaria, senza che alcuna discrezionalità sia riconosciuta alle amministrazioni di appartenenza nell'accedere alla richiesta. Quanto alla questione della richiesta congiunta, va osservato - in disparte il rilievo che la Corte di appello ha dato atto che nelle plurime richieste avanzate dal Procuratore della Repubblica di Verona era stata evidenziata la assoluta necessità di disporre l'applicazione e la circostanza che si era in attesa della formulazione dell'applicazione anche da parte del Procuratore Generale - che anche tale disposizione concerne l'Amministrazione richiedente in quanto disciplina il procedimento interno che questa deve seguire per richiedere l'applicazione, di guisa che le eventuali irregolarità in detto ambito, anche ove dovessero essere effettivamente riscontrate, non esonerano l'Amministrazione che ha utilizzato il personale, circostanza nel caso di specie incontestata, dal rimborso di quanto corrisposto come trattamento economico (ex art.70, comma 12, cit.). in favore dell'Amministrazione di appartenenza, che non aveva alcun potere di sindacato sulla regolarità del procedimento interno, all'esito del quale la richiesta era stata avanzata, né poteva rifiutarsi di ottemperare alla stessa. 4.- Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato non trova applicazione l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, ai sensi l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, perché queste, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016) . P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente
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