CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27834/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- l'atto di appello recava un'adeguata e specifica critica della decisione di primo grado in punto di responsabilità; che questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); che nel caso in esame risultano mere enunciazioni, nonché declinazioni di norme prive di un reale nesso critico con l'apparato argomentativo della decisione di primo grado impugnata, adeguatamente motivata anche in punto di dosimetria della pena, parametetrata del resto al minimo edittale; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C