CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 055QPLH nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di GHONIM [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla applicabilità ala specie del disposto di cui all'ad 131 bis cp - già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte del merito con argomentazioni puntuali e logiche nell'escludere la particolare tenuità del fatto alla luce delle modalità della condotta e della quantità e qualità della sostanza ceduta ( si vedano le assorbenti considerazioni spese dal primo al terzo capoverso di pagina 3) così da porre la relativa valutazione al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.