CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui 5i censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, con motivazione esente da vizi logici e completa (pag. 10 par. 2), rilevato come, sia il contesto carcerario in cui sì hOno svolti i tatti, sia Il numero dei partecipanti all'azione, faccia ritenere ií fatto di non scarsa offensività; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si rivolgono censurig,41 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello / che ha valorizzato la gravità del fatto che aveva coinvolto un numero non minimo di persone e i plurimi precedenti penali che gravano sull'imputato; rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione della Cee eela t__ aaxalteetA.4 di appello è intervenuta il 28 novembre 2023, a fronte di una prescrizione sarebbe pomata il 30 novembre 2023; il secondo, terzo e quarto motivo/che deducono l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e la sussistenza della scriminante ex art. 52 cod. permarospettano una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha compiuto attraverso adeguata analisi dei dati processuali a disposizione (pagg. 7, 8 e 9); il quinto motivo presenta analoghi limiti, muovendo da una ricostruzione edulcorata degli eventi smentita dalla Corte di appello che, per negare la applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod, pen., etc ha apprezzato la gravità del fatto (si rinvia alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]); il sesto motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione adeguata, inconferenti gli elementi addotti e valorizzato la gravità dei fatto (pag. 10 e 11); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dei ricorsi per cessazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen, (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a