CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 39241/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile l'appello' avverso detta sentenza. 1.3) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 42 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con atto affidato a quattro motivi di ricorso. 1.4) Resistono con controricorso Andreano e [OSCURATO:PERSONA].Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. Valle 1.5) Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso. 1.6) I controricorrenti hanno depositato memoria in via telematica per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 2) Il ricorso è stato proposto avverso sentenza resa dal Tribunale quale giudice dell'opposizione a precetto a seguito della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello. 3) L'impugnazione in questa sede di legittimità è stata proposta in termini, in quanto l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, è stata comunicata il 10 luglio 2018 e il ricorso per cassazione risulta notificato (come da dichiarazione dei controricorrenti) il 03/09/2018 che cadeva di lunedì e quindi il ricorso sarebbe comunque tempestivo anche se il termine dovesse decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza d'inammissibilità (03/07/2018). 3.1) L'onere di indicazione dei punti salienti dei motivi di appello e delle parti principali dell'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione (conformemente a Cass. n. 10722 del 15/05/2014 Rv. 630702-01 e n. 08942 del 17/04/2014 Rv. 630332-01) è stato adeguatamente adempiuto dalla difesa delle Sorba, che ha, alla pag. 5 del proprio ricorso per cassazione, enumerato ed illustrato, seppur sinteticamente, i primi ed evidenziato le ragioni addotte dalla Corte territoriale per pervenire alla statuizione di inammissibilità. 4) Il ricorso può essere, pertanto, scrutinato nei suoi motivi.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. Valle 4.1) Il primo motivo d'impugnazione deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 474, 615 cod. proc. civ., in quanto, affermano le ricorrenti, non era sufficiente il solo tenore testuale del dispositivo, in quanto occorreva applicare la giurisprudenza nomofilattica (segnatamente Sez. U n. 11066 del 2012) e statuire sulla base di tutti gli elementi acquisiti in corso di causa, come pure dell'attenta considerazione degli altri atti di un separato giudizio di opposizione (indicato al n.r.g.e. 100037/12, pendente). 4.2) Il secondo mezzo è posto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quali gli artt. 115, 245 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ, perché il Tribunale ha immotivatamente non ammesso i mezzi istruttori ritualmente richiesti. 4.3) Il terzo motivo è proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuta l'impossibilità di sindacare l'esecutorietà sentenza della Corte di Appello di Sassari n. 276 del 2008. 4.4) Il quarto, ed ultimo, motivo reca censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 91 cod. proc. civ. illegittimamente computate le spese dovute (che sarebbero solo C 667,23 e non C 977,19 indicate). 4.1.1) Il primo motivo del ricorso, che occupa il maggior numero di pagine ed è dotato di un certo articolato argomentativo, è del tutto inammissibile, per essere precluse le critiche all'identificazione del contenuto del titolo, costituito da sentenza resa in altro giudizio, soprattutto perché riferite, appunto, ad atti di un separato giudizio rispetto a quello in cui si è formato il titolo. Le censure mosse nel primo mezzo sono, inoltre, prive di idonea autosufficienza e, comunque, eventuali incongruità andavano fatte valere impugnando il titolo giudiziale e non in sede di esecuzione, mentre risulta oramai sceso il giudicato sulla sentenza d'appello conclusiva del giudizio cd.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. Valle pregiudicante. Infine, il primo mezzo deduce una nullità della sentenza ma non richiama in alcun modo il corrispondente numero del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., ossia il n. 4. 4.2.1) Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza su quali prove siano state pretermesse, non risultando compiutamente riportate le parti degli atti di merito nei quali le prove erano richieste. Deve, inoltre, ribadirsi che le censure relative all'artt.2697 cod. civ. e all'art. 115 cod. proc. civ. sono pure esse inammissibili, in quanto: un motivo denunciante la violazione dell'art.2697 cod. civ. si configura effettivamente e, dunque, dev'essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere (onus probandi) a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell'art. 2697 cod. civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in diritto (in iure) ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (se si considera l'art. 2697 cod. civ. norma processuale) e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. (se si considera l'art. 2697 cod. civ. norma sostanziale. Nella specie, è evidente che le ricorrenti fanno riferimento a un erroneo uso del potere valutativo del giudice di merito, con conseguente inammissibilità della censura. 4.2.2) Perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario che venga denunciato, nell'attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. Valle prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può c~ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove". Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (Sez. U n. 16598 del 05/08/2016 Rv. 640829-01e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 - 01). 4.3.1) Il terzo mezzo, che consta di sette righe oltre l'intestazione, a sua volta di poco più di un rigo, è pure esso inammissibile per difetto assoluto di autosufficienza e comunque per non diretta rilevanza dell'argomento in esso speso, relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che è stato identificato in concreto l'ambito di operatività del titolo esecutivo. 4.4.1) Il quarto motivo, riguardante l'importo precettato, è inammissibile per difetto di autosufficienza su tutti gli elementi di riscontro addotti e sulla non novità delle rispettive deduzioni. Il detto quarto mezzo di ricorso è, inoltre, adeguatamente contestato dal calcolo matematico svolto in controricorso e sul quale la difesa delle ricorrenti non ha preso in alcun modo posizione, neppure in sede di memoria per l'udienza di discussione.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. Valle 5) Tutte le censure sono, pertanto, inammissibili. 5.1) Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. 6) In controricorso vi è istanza dei [OSCURATO:PERSONA] per la condanna delle Sorba ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 6.1) [OSCURATO:PERSONA] non ritiene sussistenti, allo stato, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 9, comma 3, cod. proc. civ., non rilevandosi una fattispecie di manifesta temerarietà dell'impugnazione (Cass. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393 - 01): «La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.»). 7) Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. 8) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 25006/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 21/06/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]