CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 37152/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catanzaro, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale Castrovillari avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari, in data 11.5.2021, aveva rigettato la richiesta del suddetto pubblico ministero di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati oggetto di contestazione nei capi 17, 8, 9, 10, 11, 12 dell'imputazione provvisoria. All'Aurelio è stato contestato il ruolo di concorrente morale ovvero di determinatore, in relazione a una serie di truffe aggravate, realizzate con modalità tali da far risultare in diverse occasioni, grazie alla collaborazione di altri indagati, il suddetto Aurelio in servizio presso gli uffici della Polizia municipale del comune di Corigliano-Rossano, quando, invece, si trovava altrove (donde anche la contestazione per il delitto di cui agli artt. agli artt. 81, cpv., c.p. e 55, quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, 61, co. 1, n. 2 e n. 9, c.p.). Ad avviso del giudice dell'impugnazione cautelare, ferma la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, non erano configurabili esigenze cautelari a carico dell'indagato, difettando, in ordine all'esigenza di tutela della collettività, l'unica astrattamente ipotizzabile, il duplice requisito della concretezza e della attualità del pericolo di reiterazione criminosa. Ciò in quanto, i fatti per cui si procede integrano episodi sporadici, risalenti nel tempo (luglio 2020), che hanno determinato un modesto danno economico all'ente pubblico di riferimento (consistendo l'ingiusto profitto conseguito dall'indagato in 56,00 euro) e che appaiono circoscritti al periodo in cui l'Aurelio rivestiva un ruolo apicale all'interno del corpo di Polizia municipale del comune di Corigliano-Rossano, in assenza di "alcun concreto elemento idoneo a ritenere configurabile una ir possibile prosecuzione di condotte illecite" (cfr. pp. 2-3 dell'ordinanza oggetto di ricorso). 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Castrovillari lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione operata dal tribunale del riesame in ordine agli elementi di fatto evidenziati dal giudice dell'impugnazione cautelare, valutazione che il ricorrente ritiene non congrua e apodittica, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di un danno economico di modica entità; al numero minimo di condotte illecite poste in essere (dato dal quale, ad avviso dell'organo della [OSCURATO:PERSONA], è arbitrario dedurre l'assenza di esigenze cautelari, non trattandosi di reati abituali); alla ritenuta posizione apicale dell'indagato all'interno del corpo di Polizia municipale del comune di Corigliano-Rossano. 3. Con requisitoria scritta del 20.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni e memoria del 20.5.2002, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, producendo anche provvedimento di quiescenza dell'Aurelio. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Nell'articolazione dei motivi di impugnazione, il suddetto ricorso si pone in evidente contrasto con i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, secondo cui in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone, come nel caso in esame, censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 8/10/2008, n. 46124, Rv. 241997; Cass., Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884; Cass., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Ed invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104). Come è noto, inoltre, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. L'attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, Cass., Sez. 5, n. 11250 dei 19/11/2018, Rv. 277242). A tale princìpi si è attenuta la motivazione del tribunale del riesame, che ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione in termini di concretezza e di attualità, proprio sulla base di un'accurata analisi della fattispecie concreta, affatto manifestamente illogica o incongrua, rispetto alla quale i rilievi del ricorrente appaiono versati in fatto e assolutamente privi di specificità in ordine alla individuazione di elementi in grado di fondare ragionevolmente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa in