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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2026

Cassazione n. 31227/2026

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LIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5271/26 Testasecca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 4 luglio 2026; Ritenuto che le censure di cui ai due primi motivi di ricorso (attinenti alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e all'elemento soggettivo) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo - relativo alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, là dove evidenzia la mancanza di elementi positivi a fronte di precedenti penali connotati da gravità notevole (pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5271/26 Testasecca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 4 luglio 2026; Ritenuto che le censure di cui ai due primi motivi di ricorso (attinenti alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e all'elemento soggettivo) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo - relativo alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta, là dove evidenzia la mancanza di elementi positivi a fronte di precedenti penali connotati da gravità notevole (pag. 8); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris