CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 05870001004, INPS 80078750587; - intimati - avverso la sentenza n. 650/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.18239/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Forlì, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale "F.R.L. Serramenti di [OSCURATO:PERSONA]" a corrispondere all'INPS i contributi alla gestione commercianti per i redditi d'impresa dichiarati dal marito [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2007-2014, prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]." svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari; dopo aver premesso la distinzione tra redditi di capitale e redditi d'impresa la Corte territoriale ha dichiarato che nel reddito imponibile del collaboratore familiare, sul quale la titolare dell'impresa individuale "F.R.L. Serramenti di [OSCURATO:PERSONA]" paga già la quota di contributi alla gestione commercianti, rientrano anche i redditi conseguiti dal Fregnani quale socio accomandatario della società "[OSCURATO:SOCIETA]."; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre urj•?,,,fl -, motivi; l'INPS è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 3 bis L.438/1992 in combinato disposto con l'art.29 L.160/1975 così come modificato dall'art. 1 c.203 L.662/1996, art.1 L.233/1990, art. 3 L.45/1986"; parte ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe posto erroneamente a suo carico il pagamento dei contributi alla gestione commercianti per redditi conseguiti dal marito, collaboratore familiare, a titolo di partecipazione a una società di persone svolgente esclusiva attività di locazione d'immobili, per la quale non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione medesima; il secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 cod.proc. civ.", per non avere, la sentenza impugnata, valutato correttamente la natura dei redditi derivanti dalla partecipazione del Fregnani alla società in accomandita semplice svolgente attività di mera mediazione immobiliare; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame di un fatto decisivo", consistente nell'omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso dell'INPS per difetto dei requisiti di cui all'art. 434 cod.proc.civ., essendosi l'Istituto limitato a riportare pedissequamente le argomentazioni spese nel primo grado di giudizio, senza contestare, in modo puntuale e preciso, le ragioni dedotte a fondamento della decisione appellata; il Collegio, ritenuto che la soluzione della controversia postuli l'affermazione di principi di natura nomofilattica, rinvia la causa alla Quarta Sezione; P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione.