CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02815/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 20/03/2023 della Corte di appello di Milano, che ha L2 t2i2,o.2 confermato la sentenza in data el Tribunale di Milano, che li aveva condannati per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. Deducono: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e oggi riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisione impugnata in punto di responsabilità degli odierni ricorrente, così come puntualmente esposte alle pagine 3 e 4 della sentenza in esame. 2.1. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P