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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44753/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 29/09/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ALFATIMI Tarik a pena di giustizia per il reato di rapina impropria aggravata, commessa a MILANO il 20/09/2020, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la speciale tenuità del fatto.

ALFATIMI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura che sia stato ritenuto il reato di rapina, e non invece quello di furto, anche perché l'arresto sarebbe avvenuto 30' dopo la sottrazione dei beni da parte dell'imputato, e quindi senza la necessaria relazione di immediatezza.

Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La ricostruzione del fatto operato dalla CORTE territoriale (cf. in particolare fg. 2) è congrua e coerente nell'indicare l'intervento della polizia giudiziaria, e il conseguente arresto, immediatamente dopo la sottrazione dei beni da parte del ricorrente, allorché egli si era dato alla fuga portando con sé lo zaino con la refurtiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 29/09/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato ALFATIMI Tarik a pena di giustizia per il reato di rapina impropria aggravata, commessa a MILANO il 20/09/2020, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la speciale tenuità del fatto. ALFATIMI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura che sia stato ritenuto il reato di rapina, e non invece quello di furto, anche perché l'arresto sarebbe avvenuto 30' dopo la sottrazione dei beni da parte dell'imputato, e quindi senza la necessaria relazione di immediatezza. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La ricostruzione del fatto operato dalla CORTE territoriale (cf. in particolare fg. 2) è congrua e coerente nell'indicare l'intervento della polizia giudiziaria, e il conseguente arresto, immediatamente dopo la sottrazione dei beni da parte del ricorrente, allorché egli si era dato alla fuga portando con sé lo zaino con la refurtiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensor