CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 35105/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) ha evidenziato come l'imputato non possa beneficiare delle attenuanti generiche, avendo già a suo carico diversi precedenti specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il PreOdente