CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentiteile conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per concorso in bancarotta patrimoniale inerente al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., disponeva, con provvedimento del 10 febbraio 2018, il sequestro preventivo dell'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 165, al sesto e al settimo piano, intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., immobile che era entrato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], socio unico e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, il reato sarebbe stato commesso in occasione della stipula del contratto preliminare con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rappresentata dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso di vendere detto immobile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., promissaria acquirente rappresentata dall'amministratrice [OSCURATO:PERSONA]. Il preliminare sarebbe stato simulato sia per il profilo soggettivo, poiché il promissario acquirente sarebbe stato in realtà [OSCURATO:PERSONA], sia per il profilo riguardante il prezzo, perché, a fronte dell'indicazione dell'importo totale di euro 250.000,00, le parti avrebbero in realtà pattuito il prezzo di euro 370.000,00, e la differenza di euro 120.000,00 sarebbe stata pagata mediante compensazione del credito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., relativo a tale parte del prezzo, con il credito di pari importo che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., successivamente fallita, vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni rese in favore di quest'ultima. La simulazione sarebbe stata dimostrata dalla sproporzione tra il prezzo apparente di euro 250.000,00 e il valore di mercato dell'immobile; dalla mancata stipula del contratto definitivo; dall'affidamento dell'immobile in comodato gratuito, prima della stipula del contratto definitivo di compravendita, a [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva destinato a propria abitazione. 2. Con successiva ordinanza, il predetto Giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza di revoca del sequestro preventivo proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo rigettava con ordinanza in data 14 maggio 2019. 4. Su ricorso del Berna, la Quinta Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 11947/20 emessa il 15 gennaio 2020, annullava con rinvio la menzionata ordinanza del 14 maggio 2019, avendo rilevato omissione della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza: a) della condotta con la quale il Berna avrebbe operato in concorso con l'amministratore della società fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], nella distrazione del bene (o di parte del prezzo del medesimo) dal patrimonio della fallita e, quindi, del fumus commissi delicti; b) dell'appartenenza del bene o della riconducibilità del prezzo che avrebbe costituito il corrispettivo della vendita (o di parte di esso) alla società fallita (e non ad altro soggetto o ente o al Sera personalmente) e, quindi, della pertinenza del bene al delitto contestato. 5. In esito al giudizio di rinvio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 7 luglio 2020, confermava la citata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari recante il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo impugnata. In primo luogo, il Tribunale osservava che, in ordine alla valutazione del fumus commissi delicti in capo al Berna, la circostanza che, nel frattempo, il giorno 1 aprile 2019, era stato emesso il decreto che disponeva il giudizio, nei confronti del predetto e degli altri coimputati, si configurava come assorbente rispetto alla verifica demandata dalla Suprema Corte al Tribunale con il primo punto della sentenza di annullamento; citando un consolidato indirizzo di legittimità, il Tribunale affermava che la valutazione relativa alla fondatezza dell'accusa penale, compiuta con il decreto che disponeva il giudizio, non poteva essere privata della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema delle impugnazioni delle misure cautelari reali. In secondo luogo, con riguardo alla pertinenzialità del bene o alla riconducibilità del prezzo che ne aveva costituito il corrispettivo al delitto contestato, il Tribunale osservava: che era acclarata la riconducibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] e la gestione della stessa, da parte di costui, tramite persone a lui contigue, come [OSCURATO:PERSONA]; che, come rivelato degli esiti investigativi, il Sera e la Spanò, tramite un sistema di cointeressenze societarie, gestivano una vera e propria supersocietà di fatto. Secondo il Tribunale, in tale quadro emergeva, dall'esame della contabilità aziendale, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata utilizzata, tra il 2008 e il 2011, per attuare condotte distrattive e il depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], il 29 ottobre 2008 aveva promesso in vendita alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], l'immobile di cui al provvedimento di sequestro per il prezzo di euro 250.000,00. Emergeva, tuttavia, il carattere simulato del contratto sotto i due punti di vista, qui sopra ricordati nella prima parte della narrativa, inerenti al soggetto promissario acquirente e al prezzo effettivo. Il Tribunale riteneva dunque integrate da un adeguato quadro indiziario sia la pertinenzialità del prezzo della compravendita alla [OSCURATO:SOCIETA], sia la conseguente pertinenzialità del bene oggetto di sequestro al reato. Poiché l'immobile era ancora intestato al Berna - atteso che il contratto definitivo non era stato mai stipulato - il rischio che potesse essere oggetto di successive alienazioni, con pregiudizio della garanzia dei creditori, induceva il Tribunale a ritenere necessario il mantenimento del vincolo del sequestro. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nullità per inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. data l'omissione di motivazione sulla sussistenza del fumus boni iuris. Il Tribunale, sul presupposto dell'avvenuta emissione del decreto che disponeva il giudizio nei confronti degli imputati, tra cui il Berna, ha ritenuto di superare l'onere di motivare circa la sussistenza del fumus boni iuris, facendo riferimento al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi prevalente la valutazione compiuta dal Giudice dell'udienza preliminare. Tuttavia, tale soluzione interpretativa non può trovare applicazione nel caso di giudizio di rinvio. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio chiamato a rivalutare l'appello cautelare e a pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris, non può legittimamente ritenersi sollevato da questi oneri e limitarsi a richiamare un provvedimento emesso all'esito di una valutazione superficiale e sommaria, come quella dell'udienza preliminare che ha, da tempo, perso la sua reale funzione di filtro. Ragionando diversamente, infatti, si vanificherebbe la funzione del giudizio rescissorio, consentendo al giudice a quo di perpetrare la violazione di legge. Pertanto, nel provvedimento ora impugnato il Tribunale avrebbe dovuto approfondire i contenuti del decreto che disponeva il giudizio e verificare se gli stessi fossero realmente idonei a legittimare l'omissione di motivazione sul punto. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nullità dell'ordinanza impugnata, per inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. Il Tribunale ha argomentato il rigetto dell'appello con motivazione meramente apparente rispetto alla pertinenzialità del bene con il reato contestato. Tale aspetto, del quale la Suprema Corte aveva rimesso l'esame con la sentenza di annullamento, non è stato realmente affrontato dall'ordinanza impugnata, che, al riguardo, ha fornito una motivazione meramente apparente. Il Tribunale ha giustamente affrontato, in via preliminare, la questione relativa alla titolarità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. del credito del quale si sostiene la compensazione con una parte del prezzo pattuito realmente per la compravendita dell'immobile; tuttavia, a tal fine, ha plasmato il contenuto degli atti con un percorso logico oscuro e finalizzato a confortare la propria tesi. Nessun accertamento, invece, è stato compiuto in ordine al pagamento del prezzo (o di parte di esso) del bene mediante risorse della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; non risulta, infatti, alcun versamento da parte di quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] state le stesse indagini a rivelare come tutti gli acconti versati per l'acquisto dell'immobile provenissero da conti correnti intestati alla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, altresì, come i crediti portati in compensazione fossero sorretti da fatture emesse sempre dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguenza, poiché neppure una minima parte del prezzo proviene dalla società fallita, l'immobile non può in alcun modo ritenersi collegato alla ipotizzata bancarotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Sono manifestamente infondati i due motivi di ricorso - da trattare congiuntamente perché in parte connessi e in parte sovrapponibili -, deducenti violazione di legge per omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla pertinenza del bene sequestrato al delitto di bancarotta. Preliminarmente, è opportuno richiamare taluni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Quanto poi all'impugnazione dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è stato affermato che, in sede di ricorso per cassazione, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio in relazione ai reati contestati, è precluso qualsiasi sindacato sul fumus commissi delicti, considerato che la valutazione di merito eseguita dal giudice dell'udienza preliminare è tale da assorbire l'apprezzamento compiuto in sede incidentale sulla sussistenza di tale presupposto applicativo della misura cautelare reale (Sez. 3, n. 44639 del 29/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265570 - 01). 2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha reso le dovute riflessioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo, sicché non si riscontra quel vizio di motivazione così radicale da legittimare il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza confermativa della misura. Per quanto riguarda il fumus commissi delicti, infatti, deve affermarsi che il Tribunale, oltre ad aver applicato in modo corretto i superiori principi di legittimità relativi alla prevalenza della verifica giurisdizionale operata con il decreto che dispone il giudizio, ha comunque reso un'adeguata motivazione sul punto, laddove ha argomentato in ordine alla pertinenza del prezzo di vendita dell'immobile al reato contestato. Il Tribunale ha concentrato l'attenzione sulla simulazione del prezzo di vendita dell'immobile e, dunque, sul credito - vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del Berna e opposto in compensazione con pregiudizio dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA] - attraverso il quale il prevenuto ha realizzato la condotta distrattiva della bancarotta. Nella motivazione, tra i vari elementi rilevanti in tal senso, sono stati presi in considerazione: i documenti dai quali si è potuto ricavare il reale prezzo di acquisto dell'immobile; la sussistenza di rapporti professionali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la titolarità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] del credito opposto in compensazione sul prezzo di vendita; la dicitura "+120.000,00 [OSCURATO:PERSONA]" riscontrata sugli appunti extracontabili della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sempre riconducibile alla persona di [OSCURATO:PERSONA]). La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, consente di comprendere il percorso logico seguito dal Tribunale, sicché il discorso giustificativo, per quanto riguarda sia il fumus - su cui, peraltro, si ribadisce, il Tribunale non era tenuto ad argomentare - sia la pertinenza del bene alla bancarotta, risulta tutt'altro che privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr