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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 30482/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7652-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] gestione separata, decorrenza prescrizione R.G.N.7652/2020 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2024 CC avverso la sentenza n. 732/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 185/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.10.2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS per l’anno 2010, ritenendo tardivo l’avviso bonario inviato alla professionista in data 4.7.2016; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, all’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, e all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M. 12.5.2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2011, affatto tempestiva doveva considerarsi l’interruzione della prescrizione effettuata con atto ricevuto dall’odierna controricorrente in data 4.7.2016; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l.n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), all’art. 1, d.lgs. n. 462/1997, e all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa in caso di mancata compilazione, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, del c.d.

Quadro RR; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018); che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (così Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.); che, dovendo pertanto aversi riguardo alla previsione del d.P.C.M. 12.5.2011 (in G.U. n. 111 del 14.5.2011), che all’art. 1 ha previsto il differimento al 6.7.2011 per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, ed essendosi definitivamente accertato che la nota INPS del 22.6.2016, recante avviso bonario di pagamento dei contributi per cui è causa, pervenne all’odierna controricorrente in data 4.7.2016 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto prescritto il debito oggetto del contendere; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7652-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] gestione separata, decorrenza prescrizione R.G.N.7652/2020 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC avverso la sentenza n. 732/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019 R.G.N. 185/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 4.10.2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata INPS per l’anno 2010, ritenendo tardivo l’avviso bonario inviato alla professionista in data 4.7.2016; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, all’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, e all’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché del d.P.C.M. 12.5.2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il debito contributivo si fosse prescritto nonostante che, essendo stato prorogato dall’anzidetto d.P.C.M. il termine per il suo pagamento al 6.7.2011, affatto tempestiva doveva considerarsi l’interruzione della prescrizione effettuata con atto ricevuto dall’odierna controricorrente in data 4.7.2016; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, commi 26-31, l.n. 335/1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), all’art. 1, d.lgs. n. 462/1997, e all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione dovesse restare sospesa in caso di mancata compilazione, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, del c.d. Quadro RR; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui la deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una normativa diversa rispetto a quella invocata nei gradi di merito è sempre ammissibile, salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (così, tra le più recenti, Cass. n. 25863 del 2018); che, ciò premesso, il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che, decorrendo la prescrizione dei contributi dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, assumono necessariamente rilievo, a tal fine, gli eventuali differimenti dei termini che siano stati disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo il quale “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi” (così Cass. n. 10273 del 2021 e succ. conf.); che, dovendo pertanto aversi riguardo alla previsione del d.P.C.M. 12.5.2011 (in G.U. n. 111 del 14.5.2011), che all’art. 1 ha previsto il differimento al 6.7.2011 per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno 2010, ed essendosi definitivamente accertato che la nota INPS del 22.6.2016, recante avviso bonario di pagamento dei contributi per cui è causa, pervenne all’odierna controricorrente in data 4.7.2016 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto prescritto il debito oggetto del contendere; che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che pro
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