Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 04579/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27767/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRS MSM68B12D086E), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (VRDGNN38H16 F839N) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante indicato in atti, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1547/2021, depositata il 29/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva assorbito la Banca 121, già Banca del Salento), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 214.226,32 - oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in euro 400.000,00 - a causa della perdita di tutti i propri risparmi a seguito di un investimento in una società del Gruppo B.N.L. operato da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], che asseriva di operare quale promotore finanziario della stessa.

Secondo la sintesi operata dalla corte territoriale nella impugnata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] nel libello introduttivo deduceva: a) che, nell’agosto dell’anno 1999, su consiglio dello stesso Balsamo, aveva disinvestito il capitale all’epoca detenuto da BNL ed aveva consegnato a detto Balsamo la somma iniziale di euro 121.367,37; b) che il Balsamo, a suo dire divenuto promotore finanziario della Banca del Salento, avrebbe dovuto impiegare, secondo accordi, queste risorse in altri investimenti; c) di aver consegnato altre somme nel gennaio e nel marzo dell’anno 2000 e che, indotta a dubitare della correttezza del Balsamo, nell’anno 2001 aveva telefonato in Banca per chiedere chiarimenti circa i propri investimenti, ricevendo risposta che alcun investimento risultava a suo nome; d) che era stata inizialmente rassicurata dal Balsamo circa le ragioni di privacy per cui non risultava alcuna somma investita, ma nell’anno 2003 non erano state liquidate le somme di un investimento in scadenza, ragion per cui aveva riferito i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; e) che in quella sede il Balsamo aveva reso ampia confessione riportando la condanna per appropriazione indebita con sentenza n. 8614/2009; f) che il Balsamo, sebbene non fosse risultato essere promotore finanziario della Banca del Salento, aveva certamente operato nell’interesse del promotore finanziario della Banca (tale [OSCURATO:PERSONA]), sicché la Banca era tenuta in via solidale con quest’ultimo.

Si costituiva la Banca MPS, contestando la dedotta responsabilità e chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.

In particolare, l’istituto deduceva che alcuna responsabilità poteva ravvisarsi a suo carico in quanto il Balsamo non era mai stato suo promotore, né alcun incarico era mai stato allo stesso conferito.

A tal proposito, depositava estratto delle risultanze dell’Albo dei promotori finanziari al nome di [OSCURATO:PERSONA] e relative agli intermediari per i quali il Balsamo aveva svolto la sua attività dall’anno 1993 all’anno 2004, tra i quali non vi era la Banca MPS.

Inoltre, la Banca escludeva qualsiasi rapporto di collaborazione tra il Balsamo ed il [OSCURATO:PERSONA], allegando anche le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui il promotore, con cui aveva intrattenuto rapporti, era esclusivamente il Balsamo).

Si costituiva il Balsamo, che ammetteva la sua responsabilità, peraltro già risultante dal processo penale conclusosi nei suoi confronti, ma (in aperto contrasto con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale) escludeva di aver agito come [OSCURATO:PERSONA] di alcuna banca, affermando di aver prestato i suoi servizi alla [OSCURATO:PERSONA] in mera qualità di “amico di famiglia”.

Si costituiva anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale, negando di aver avuto rapporti del tipo indicato da parte attrice con il Balsamo, chiedeva di essere estromesso dal giudizio.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante espletamento di interrogatorio formale del Balsamo e della [OSCURATO:PERSONA] ed audizione dei testi indicati dalle parti.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4913/2014, dichiarava la concorrente responsabilità del Balsamo e della Banca MPS, condannandoli in solido al pagamento di euro 279.560,96 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva: -appello principale la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che, in punto di an debeatur, contestava il difetto del requisito della c.d. occasionalità necessaria, sostenendo che non era risultato provato che il Balsamo aveva intrattenuto rapporti professionali con la Banca o con il [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non era stato provato il suo coinvolgimento (nel disegno criminoso realizzato dal Balsamo) per ingenerato affidamento ed apparenza del diritto; mentre, in punto di quantum, contestava la mancata prova delle somme erogate, la liquidazione del danno esistenziale senza allegazione di prove idonee, e la liquidazione da lucro cessante; senza tuttavia dedurre di aver partecipato solo in parte o per limitato periodo temporale alle attività pregiudizievoli; - appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre a chiedere il rigetto dei motivi d’appello, contestava a sua volta la sentenza del giudice di primo grado sia in punto di quantum debeatur che in punto di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità; in particolare, al riguardo di quest’ultimo, deduceva che, siccome molte operazioni venivano effettuate nel “negozio finanziario” di quest’ultimo, fiduciario della Banca del Salento –alias Banca 121 – poi confluite in M.P.S. – questi aveva avuto una responsabilità diretta nell’avallare l’ingenerato affidamento, non potendo non essere a conoscenza dell’illiceità delle operazioni poste in essere dal Balsamo, proprio all’interno del suo esercizio finanziario.

A seguito di rinnovo della notifica dell’appello incidentale, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto dell’appello incidentale, con conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio - verificata la mancata costituzione in giudizio del Balsamo ed accertato che la notifica dell’appello incidentale a quest’ultimo era avvenuto presso i suoi procuratori costituiti oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - ordinava la rinotifica dell’appello incidentale alla [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva all’incombente.

Tuttavia, il Balsamo decideva di non costituirsi in giudizio, restando contumace.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1547/2021: -riteneva definitivamente accertata la solidale responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della Banca MPS per illecito del dipendente, essendo stata la condotta del promotore [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso occasionata “dall’inserimento nell’attività d’impresa” (così, conclusivamente, la sentenza impugnata, p. 28); -in parziale accoglimento dell’appello principale (e, in riforma parziale della sentenza di primo grado), confermava la condanna nei confronti del Balsamo a titolo di danno corrispondente alle somme date e non investite, ma rideterminava il dovuto dalla banca, in solido con il [OSCURATO:PERSONA] e con il Balsamo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nella minor misura di € 47.514,03, oltre rivalutazione e interessi; - in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava il Balsamo a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 55.912,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno esistenziale; ponendo €. 9.502,00 di detta somma in solido a carico della Banca e del [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dato atto della irregolarità della procura speciale allegata al controricorso dal Monte dei [OSCURATO:SOCIETA].

Invero, in essa si fa riferimento ai poteri conferiti alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di delibera del C.d.A. del 27.05.2021 e di procura notarile del 15.06.2021, ma tali documenti – o, quanto meno, il secondo di essi – non soltanto non risultano essere stati prodotti, ma non risultano neppure indicati nell’indice e tra i documenti allegati al controricorso.

Ne consegue la inammissibilità del controricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di credito per difetto di valida procura, per carenza di prova dei poteri in capo a colei che la avrebbe conferito.

Sempre in via preliminare, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (a partire da Cass. n. 6826/2010), non è necessaria l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Balsamo, non risultandone in questa sede il perfezionamento, atteso l’esito dello scrutinio del ricorso.

2. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1292, 1298, 1299, 1306 c.c. in relazione all’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità di tutti e tre i debitori, ha limitato la condanna a carico del Monte dei Paschi e del [OSCURATO:PERSONA] ad una parte del danno da essa subito.

Sostiene che la Banca si era limitata a chiedere la riforma della sentenza del giudice di primo grado, essendo a suo dire essere risultata provata nei suoi confronti la dazione di soli 92 milioni delle vecchie lire (pari ad euro 47.514,03), ma non aveva appellato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva accertato che il Balsamo, nell’esercizio della sua attività di collaboratore del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto da lei più di 185 mila euro, con la conseguenza che, in relazione al quantum risarcitorio, cui era tenuto il condebitore solidale, si era formato giudicato interno.

Si duole che la corte territoriale, pur affermando che l’importo (a lei complessivamente sottratto dal Balsamo) risultava cristallizzato dal giudicato penale e dalla confessione a lei resa nell’anno 2003, aveva ritenuto che detto importo non era tuttavia opponibile né alla Banca né al [OSCURATO:PERSONA].

Osserva che la Banca: a) non aveva proposto specifico gravame avverso la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva affermato la concorrente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai danni sofferti dall’attrice ; b) aveva omesso di chiedere che la Corte di Appello differenziasse la responsabilità concorrente dei coobbligati da quella esclusiva del Balsamo .

In definitiva, secondo la ricorrente, a) il giudice di primo grado aveva accertato che lei aveva consegnato al Balsamo la somma di euro 185.677,04 affinché, nella sua qualità di collaboratore del promotore finanziario, facesse gli opportuni investimenti; b) poiché detta statuizione non era stata impugnata, sulla responsabilità del Balsamo, condebitore solidale, per un danno a lei arrecato pari ad euro 185.677,04, si era formato il giudicato interno; c) essendosi formato il giudicato interno, la sentenza della corte territoriale avrebbe violato l’intera disciplina della solidarietà, che ha per presupposto che l’obbligazione solidale sia la medesima .

2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata (cioè, per l’ipotesi in cui non si ritenga formato il giudicato interno), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 comma 3 del d.l. n. 58/1988 , nonché dell’art. 2049 c.c., dell’art. 651 c.p.p in relazione all’art. 2697 c.c.

Sostiene che: a) la sentenza penale passata in giudicato aveva accertato che lei aveva affidato al Balsamo somma non inferiore ad euro 182.825,74 e che di detta somma il Balsamo si era appropriato; b) il giudicato doveva valere quale prova documentale anche nel giudizio di merito, nonostante che la Banca non avesse partecipato al giudizio penale.

Aggiunge che, essendo la responsabilità della Banca fondata sull’art. 3 del D.L. n. 58/1988 e sull’art. 2049 c.c., il rapporto tra i condebitori solidali non è quello di obbligati alternativi, ma quello di un coobbligato in dipendenza della responsabilità dell’altro obbligato.

Con la conseguenza che la banca, per provare l’inesistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza, avrebbe dovuto dimostrare che essa ed il Balsamo avessero inscenato una inesistente relazione a suo danno, mentre tale prova era del tutto mancata (come pure l’impugnazione sul punto).

2.3. Con il terzo motivo, svolto in via ulteriormente subordinata (cioè per il caso si ritenga che non spettasse alla Banca di offrire prova idonea a contrastare quanto accertato in sede penale in ordine alla responsabilità del Balsamo) e in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e/o n. 4 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. o, in subordine, la mancata applicazione dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la prova della dazione del denaro negli importi da lei reclamati poteva essere desunta soltanto dalla prova che il denaro fosse transitato per operazioni imputabili alla Banca e, sulla base di tale erronea affermazione, ha limitato la condanna nei confronti della Banca e del [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, lei aveva assolto l’onere probatorio a suo carico mediante la produzione: a) delle sentenze dei giudici penali, b) dei verbali di sommarie informazioni e c) della dichiarazione confessoria del Balsamo.

Aggiunge che la prova della mancata utilizzazione del denaro attraverso i canali bancari poteva essere offerta soltanto dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro aveva omesso di ottemperare pienamente all’ordinanza di esibizione della documentazione relative alle operazioni, che erano state eseguite sul suo conto corrente, avendo affermato che tale documentazione era stata mandata al macero.

In definitiva, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è errata, in quanto la corte territoriale non ha rilevato che la Banca era l’unico soggetto in grado di fornire la prova delle operazioni eseguite e che comunque lei aveva fornito ampia prova sia dell’intercorso rapporto che delle sue modalità e delle somme affidate.

3. I primi due motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - sono inammissibili sotto un triplice profilo.

In primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 31894/2023, n. 31453/2022, n. 1786/2022, n. 21643/2021, n. 28634/2020), gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni (anche apparente, come nella fattispecie).

In altri termini, il comportamento del promotore deve rientrare nel quadro generale della attività funzionali dell’intermediario finanziario.

Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale là dove, esaminando il quarto ed il quinto motivo dell’appello principale (che vertevano sulla mancanza di prova delle somme erogate), ha affermato (p. 30) che: Gli atti del processo penale non giovano al riguardo della somma complessivamente sottratta … Indubbiamente la dichiarazione confessoria del Balsamo non automaticamente si ribalta in capo a chi non ha neppure partecipato a quel processo (MPS).

Manca una specifica prova della maggiore erogazione di lire 129.000.000 in favore del Balsamo (che tuttavia ne risponde in virtù della confessione) e soprattutto che di questa somma debbano rispondere anche la banca e il promotore in ragione dell’epoca in cui sarebbe stata effettuata questa erogazione, quando cioè nessun rapporto contrattuale o di fatto vi era tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Banca … Se all’evidenza questa somma è stata consegnata al Balsamo quando ancora non vi era una apparenza di rapporto, necessariamente non può stabilirsi una responsabilità a qualsiasi titolo in danno della banca e del promotore , per quindi concludere affermando che: la responsabilità della banca e del promotore può essere riconosciuta nella minor somma di euro 47.514,03, non trovando specifico appiglio fattuale la sentenza di primo grado in ordine al maggior addebito a suo tempo imputato alla banca in misura pari a quello imputato al [OSCURATO:PERSONA] sostanza, la corte territoriale ha escluso la responsabilità della banca intermediaria sul rilievo che, prima della firma del contratto nei locali della Banca, non poteva dirsi provata l’apparenza e, quindi, non sussisteva il nesso di occasionalità tra il fatto illecito del Balsamo e la Banca.

E su tale corretto rilievo ha limitato la condanna della Banca a restituire le somme versate al Balsamo dopo la firma del contratto nei locali della Banca.

Sotto altro profilo, la corte territoriale, alla luce della confessione resa dal Balsamo e della sentenza penale intervenuta a carico dello stesso, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui questi aveva condannato il Balsamo a risarcire interamente il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che (p. 24) in presenza di profili di responsabilità diversi, operano distinte regole e condotte , sicché, in qualche misura, prevale il profilo della prova specifica che, nel caso di specie, letta nel suo insieme, coniugando le prove legali con quelle acquisite nel processo penale ed aggiungendovi ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, porta inevitabilmente a ritenere tanto la banche che il promotore finanziario corresponsabili col Balsamo nella produzione di un danno alla [OSCURATO:PERSONA], non necessariamente coincidente con la somma della quale si è appropriato il suddetto “amico di famiglia”, ma certamente anche a termini degli artt. 2049 c.c. e 31 TUF .

Orbene, la ratio decidendi , contenuta nelle suddette affermazioni, è rimasta incontrastata, con conseguente definitività delle relative statuizioni ed inammissibilità dei motivi in esame.

D’altronde, in considerazione della specifica contestazione dell’appellante principale, non può dirsi coperto da giudicato alcun capo della sentenza di primo grado sull’entità delle somme di cui indebitamente si era appropriato l’infedele promotore, ma soltanto la sussistenza di una solidale responsabilità in relazione a quelle specifiche dazioni di denaro di cui si fosse data la prova della dipendenza da – o dell’agevolazione in forza di – un abuso del vincolo di preposizione con lo specifico preponente indicato.

Inoltre, in entrambi i motivi il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, ma, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, detto vizio consiste nella deduzione di una erronea ricognizione nel provvedimento impugnato della fattispecie astratta, prevista da una norma, e comporta necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre, nella fattispecie , parte ricorrente denuncia una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ma tale allegazione è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di questa Corte, se non sotto il profilo dell’omesso esame.

Infine, l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria – che, peraltro, nel caso di specie non forma oggetto dell’intervenuto giudicato penale, non essendo stata la Banca parte del processo penale a carico del Balsamo –con riferimento a ciascuna dazione di denaro rappresenta una quaestio facti, che è rimessa al sindacato del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nelle strette maglie dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

Invero, come precisato di recente da questa Corte (Cass. n. 12110/2020, che richiama Cass. n. 8229/2006) la ravvisabilità di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione.

In conclusione, i motivi si rivelano inammissibili per carenza di idonea contestazione alla conclusione, quand’anche per certi versi ellittica, della corte territoriale sulla carenza di prova non tanto della destinazione delle singole dazioni di denaro ad attività di intermediazione più o meno fittizie, quanto piuttosto della determinante circostanza (indispensabile ai fini dell’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c.) della riconduzione di ciascuna di quelle al solo rilevante abuso del vincolo di preposizione con quel determinato preponente.

4. Inammissibile,sotto diversi profili, è anche il terzo motivo.

Invero, parte ricorrente – che deduce di aver provato la dazione delle somme al Balsamo producendo la dichiarazione confessoria di quest’ultimo, i verbali di sommarie informazioni e le sentenze dei giudici penali - denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e, in subordine, l’omessa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ma in realtà sollecita un nuovo esame sul merito della vicenda, precluso a questa Corte.

Inoltre, il motivo è privo della necessaria specificità, in quanto parte ricorrente non precisa quando le singole questioni sulla sussistenza della prova piena delle singole dazioni, anche sotto il determinante profilo della loro riconduzione ad un abuso del vincolo di preposizione con quel singolo preponente, sarebbero state sottoposte alla corte territoriale.

Infine, una violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre la violazione dell’art. 116 è configurabile solo nel caso in cui il giudice: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove da lui disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali; c) abbia considerato come facenti prova piena elementi di prova che invece sono soggetti a valutazione.

Orbene, nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie nel quale la corte territoriale, ad esito di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto che: a) fino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse un contratto con la Banca nell’ottobre del 1999, la percezione di somme da parte del Balsamo (amico di famiglia della [OSCURATO:PERSONA]) fosse estranea al rapporto apparente tra il Balsamo e la Banca; b) prima di quella data, non sussisteva il nesso di occasionalità necessaria, in quanto non era stato provato che la consegna di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] al Balsamo fosse riferibile all’effettuazione di un investimento finanziario ricollegabile all’apparente attività del Balsamo nell’ambito del suo rapporto con la banca.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020, n. 4315), ma non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, avuto riguardo alla già rilevata irritualità della procura speciale allegata al controricorso ed alla conseguente inammissibilità di quest’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27767/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRS MSM68B12D086E), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (VRDGNN38H16 F839N) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante indicato in atti, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1547/2021, depositata il 29/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (che aveva assorbito la Banca 121, già Banca del Salento), chiedendo la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 214.226,32 - oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in euro 400.000,00 - a causa della perdita di tutti i propri risparmi a seguito di un investimento in una società del Gruppo B.N.L. operato da un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], che asseriva di operare quale promotore finanziario della stessa. Secondo la sintesi operata dalla corte territoriale nella impugnata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] nel libello introduttivo deduceva: a) che, nell’agosto dell’anno 1999, su consiglio dello stesso Balsamo, aveva disinvestito il capitale all’epoca detenuto da BNL ed aveva consegnato a detto Balsamo la somma iniziale di euro 121.367,37; b) che il Balsamo, a suo dire divenuto promotore finanziario della Banca del Salento, avrebbe dovuto impiegare, secondo accordi, queste risorse in altri investimenti; c) di aver consegnato altre somme nel gennaio e nel marzo dell’anno 2000 e che, indotta a dubitare della correttezza del Balsamo, nell’anno 2001 aveva telefonato in Banca per chiedere chiarimenti circa i propri investimenti, ricevendo risposta che alcun investimento risultava a suo nome; d) che era stata inizialmente rassicurata dal Balsamo circa le ragioni di privacy per cui non risultava alcuna somma investita, ma nell’anno 2003 non erano state liquidate le somme di un investimento in scadenza, ragion per cui aveva riferito i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; e) che in quella sede il Balsamo aveva reso ampia confessione riportando la condanna per appropriazione indebita con sentenza n. 8614/2009; f) che il Balsamo, sebbene non fosse risultato essere promotore finanziario della Banca del Salento, aveva certamente operato nell’interesse del promotore finanziario della Banca (tale [OSCURATO:PERSONA]), sicché la Banca era tenuta in via solidale con quest’ultimo. Si costituiva la Banca MPS, contestando la dedotta responsabilità e chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree. In particolare, l’istituto deduceva che alcuna responsabilità poteva ravvisarsi a suo carico in quanto il Balsamo non era mai stato suo promotore, né alcun incarico era mai stato allo stesso conferito. A tal proposito, depositava estratto delle risultanze dell’Albo dei promotori finanziari al nome di [OSCURATO:PERSONA] e relative agli intermediari per i quali il Balsamo aveva svolto la sua attività dall’anno 1993 all’anno 2004, tra i quali non vi era la Banca MPS. Inoltre, la Banca escludeva qualsiasi rapporto di collaborazione tra il Balsamo ed il [OSCURATO:PERSONA], allegando anche le dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui il promotore, con cui aveva intrattenuto rapporti, era esclusivamente il Balsamo). Si costituiva il Balsamo, che ammetteva la sua responsabilità, peraltro già risultante dal processo penale conclusosi nei suoi confronti, ma (in aperto contrasto con le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale) escludeva di aver agito come [OSCURATO:PERSONA] di alcuna banca, affermando di aver prestato i suoi servizi alla [OSCURATO:PERSONA] in mera qualità di “amico di famiglia”. Si costituiva anche il [OSCURATO:PERSONA], il quale, negando di aver avuto rapporti del tipo indicato da parte attrice con il Balsamo, chiedeva di essere estromesso dal giudizio. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante espletamento di interrogatorio formale del Balsamo e della [OSCURATO:PERSONA] ed audizione dei testi indicati dalle parti. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4913/2014, dichiarava la concorrente responsabilità del Balsamo e della Banca MPS, condannandoli in solido al pagamento di euro 279.560,96 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese legali. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva: -appello principale la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che, in punto di an debeatur, contestava il difetto del requisito della c.d. occasionalità necessaria, sostenendo che non era risultato provato che il Balsamo aveva intrattenuto rapporti professionali con la Banca o con il [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non era stato provato il suo coinvolgimento (nel disegno criminoso realizzato dal Balsamo) per ingenerato affidamento ed apparenza del diritto; mentre, in punto di quantum, contestava la mancata prova delle somme erogate, la liquidazione del danno esistenziale senza allegazione di prove idonee, e la liquidazione da lucro cessante; senza tuttavia dedurre di aver partecipato solo in parte o per limitato periodo temporale alle attività pregiudizievoli; - appello incidentale la [OSCURATO:PERSONA], la quale, oltre a chiedere il rigetto dei motivi d’appello, contestava a sua volta la sentenza del giudice di primo grado sia in punto di quantum debeatur che in punto di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] da ogni responsabilità; in particolare, al riguardo di quest’ultimo, deduceva che, siccome molte operazioni venivano effettuate nel “negozio finanziario” di quest’ultimo, fiduciario della Banca del Salento –alias Banca 121 – poi confluite in M.P.S. – questi aveva avuto una responsabilità diretta nell’avallare l’ingenerato affidamento, non potendo non essere a conoscenza dell’illiceità delle operazioni poste in essere dal Balsamo, proprio all’interno del suo esercizio finanziario. A seguito di rinnovo della notifica dell’appello incidentale, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto dell’appello incidentale, con conferma della sentenza impugnata. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio - verificata la mancata costituzione in giudizio del Balsamo ed accertato che la notifica dell’appello incidentale a quest’ultimo era avvenuto presso i suoi procuratori costituiti oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - ordinava la rinotifica dell’appello incidentale alla [OSCURATO:PERSONA], che provvedeva all’incombente. Tuttavia, il Balsamo decideva di non costituirsi in giudizio, restando contumace. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1547/2021: -riteneva definitivamente accertata la solidale responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della Banca MPS per illecito del dipendente, essendo stata la condotta del promotore [OSCURATO:PERSONA] in ogni caso occasionata “dall’inserimento nell’attività d’impresa” (così, conclusivamente, la sentenza impugnata, p. 28); -in parziale accoglimento dell’appello principale (e, in riforma parziale della sentenza di primo grado), confermava la condanna nei confronti del Balsamo a titolo di danno corrispondente alle somme date e non investite, ma rideterminava il dovuto dalla banca, in solido con il [OSCURATO:PERSONA] e con il Balsamo, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nella minor misura di € 47.514,03, oltre rivalutazione e interessi; - in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava il Balsamo a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di €. 55.912,00, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno esistenziale; ponendo €. 9.502,00 di detta somma in solido a carico della Banca e del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto della irregolarità della procura speciale allegata al controricorso dal Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]. Invero, in essa si fa riferimento ai poteri conferiti alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in virtù di delibera del C.d.A. del 27.05.2021 e di procura notarile del 15.06.2021, ma tali documenti – o, quanto meno, il secondo di essi – non soltanto non risultano essere stati prodotti, ma non risultano neppure indicati nell’indice e tra i documenti allegati al controricorso. Ne consegue la inammissibilità del controricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di credito per difetto di valida procura, per carenza di prova dei poteri in capo a colei che la avrebbe conferito. Sempre in via preliminare, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (a partire da Cass. n. 6826/2010), non è necessaria l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Balsamo, non risultandone in questa sede il perfezionamento, atteso l’esito dello scrutinio del ricorso. 2. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1292, 1298, 1299, 1306 c.c. in relazione all’art. 2909 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, pur riconoscendo la responsabilità di tutti e tre i debitori, ha limitato la condanna a carico del Monte dei Paschi e del [OSCURATO:PERSONA] ad una parte del danno da essa subito. Sostiene che la Banca si era limitata a chiedere la riforma della sentenza del giudice di primo grado, essendo a suo dire essere risultata provata nei suoi confronti la dazione di soli 92 milioni delle vecchie lire (pari ad euro 47.514,03), ma non aveva appellato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva accertato che il Balsamo, nell’esercizio della sua attività di collaboratore del promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto da lei più di 185 mila euro, con la conseguenza che, in relazione al quantum risarcitorio, cui era tenuto il condebitore solidale, si era formato giudicato interno. Si duole che la corte territoriale, pur affermando che l’importo (a lei complessivamente sottratto dal Balsamo) risultava cristallizzato dal giudicato penale e dalla confessione a lei resa nell’anno 2003, aveva ritenuto che detto importo non era tuttavia opponibile né alla Banca né al [OSCURATO:PERSONA]. Osserva che la Banca: a) non aveva proposto specifico gravame avverso la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui quest’ultimo aveva affermato la concorrente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai danni sofferti dall’attrice ; b) aveva omesso di chiedere che la Corte di Appello differenziasse la responsabilità concorrente dei coobbligati da quella esclusiva del Balsamo . In definitiva, secondo la ricorrente, a) il giudice di primo grado aveva accertato che lei aveva consegnato al Balsamo la somma di euro 185.677,04 affinché, nella sua qualità di collaboratore del promotore finanziario, facesse gli opportuni investimenti; b) poiché detta statuizione non era stata impugnata, sulla responsabilità del Balsamo, condebitore solidale, per un danno a lei arrecato pari ad euro 185.677,04, si era formato il giudicato interno; c) essendosi formato il giudicato interno, la sentenza della corte territoriale avrebbe violato l’intera disciplina della solidarietà, che ha per presupposto che l’obbligazione solidale sia la medesima . 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata (cioè, per l’ipotesi in cui non si ritenga formato il giudicato interno), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 comma 3 del d.l. n. 58/1988 , nonché dell’art. 2049 c.c., dell’art. 651 c.p.p in relazione all’art. 2697 c.c. Sostiene che: a) la sentenza penale passata in giudicato aveva accertato che lei aveva affidato al Balsamo somma non inferiore ad euro 182.825,74 e che di detta somma il Balsamo si era appropriato; b) il giudicato doveva valere quale prova documentale anche nel giudizio di merito, nonostante che la Banca non avesse partecipato al giudizio penale. Aggiunge che, essendo la responsabilità della Banca fondata sull’art. 3 del D.L. n. 58/1988 e sull’art. 2049 c.c., il rapporto tra i condebitori solidali non è quello di obbligati alternativi, ma quello di un coobbligato in dipendenza della responsabilità dell’altro obbligato. Con la conseguenza che la banca, per provare l’inesistenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza, avrebbe dovuto dimostrare che essa ed il Balsamo avessero inscenato una inesistente relazione a suo danno, mentre tale prova era del tutto mancata (come pure l’impugnazione sul punto). 2.3. Con il terzo motivo, svolto in via ulteriormente subordinata (cioè per il caso si ritenga che non spettasse alla Banca di offrire prova idonea a contrastare quanto accertato in sede penale in ordine alla responsabilità del Balsamo) e in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e/o n. 4 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. o, in subordine, la mancata applicazione dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che la prova della dazione del denaro negli importi da lei reclamati poteva essere desunta soltanto dalla prova che il denaro fosse transitato per operazioni imputabili alla Banca e, sulla base di tale erronea affermazione, ha limitato la condanna nei confronti della Banca e del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, lei aveva assolto l’onere probatorio a suo carico mediante la produzione: a) delle sentenze dei giudici penali, b) dei verbali di sommarie informazioni e c) della dichiarazione confessoria del Balsamo. Aggiunge che la prova della mancata utilizzazione del denaro attraverso i canali bancari poteva essere offerta soltanto dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro aveva omesso di ottemperare pienamente all’ordinanza di esibizione della documentazione relative alle operazioni, che erano state eseguite sul suo conto corrente, avendo affermato che tale documentazione era stata mandata al macero. In definitiva, secondo la ricorrente, la sentenza impugnata è errata, in quanto la corte territoriale non ha rilevato che la Banca era l’unico soggetto in grado di fornire la prova delle operazioni eseguite e che comunque lei aveva fornito ampia prova sia dell’intercorso rapporto che delle sue modalità e delle somme affidate. 3. I primi due motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - sono inammissibili sotto un triplice profilo. In primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 31894/2023, n. 31453/2022, n. 1786/2022, n. 21643/2021, n. 28634/2020), gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni (anche apparente, come nella fattispecie). In altri termini, il comportamento del promotore deve rientrare nel quadro generale della attività funzionali dell’intermediario finanziario. Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale là dove, esaminando il quarto ed il quinto motivo dell’appello principale (che vertevano sulla mancanza di prova delle somme erogate), ha affermato (p. 30) che: Gli atti del processo penale non giovano al riguardo della somma complessivamente sottratta … Indubbiamente la dichiarazione confessoria del Balsamo non automaticamente si ribalta in capo a chi non ha neppure partecipato a quel processo (MPS). Manca una specifica prova della maggiore erogazione di lire 129.000.000 in favore del Balsamo (che tuttavia ne risponde in virtù della confessione) e soprattutto che di questa somma debbano rispondere anche la banca e il promotore in ragione dell’epoca in cui sarebbe stata effettuata questa erogazione, quando cioè nessun rapporto contrattuale o di fatto vi era tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Banca … Se all’evidenza questa somma è stata consegnata al Balsamo quando ancora non vi era una apparenza di rapporto, necessariamente non può stabilirsi una responsabilità a qualsiasi titolo in danno della banca e del promotore , per quindi concludere affermando che: la responsabilità della banca e del promotore può essere riconosciuta nella minor somma di euro 47.514,03, non trovando specifico appiglio fattuale la sentenza di primo grado in ordine al maggior addebito a suo tempo imputato alla banca in misura pari a quello imputato al [OSCURATO:PERSONA] sostanza, la corte territoriale ha escluso la responsabilità della banca intermediaria sul rilievo che, prima della firma del contratto nei locali della Banca, non poteva dirsi provata l’apparenza e, quindi, non sussisteva il nesso di occasionalità tra il fatto illecito del Balsamo e la Banca. E su tale corretto rilievo ha limitato la condanna della Banca a restituire le somme versate al Balsamo dopo la firma del contratto nei locali della Banca. Sotto altro profilo, la corte territoriale, alla luce della confessione resa dal Balsamo e della sentenza penale intervenuta a carico dello stesso, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui questi aveva condannato il Balsamo a risarcire interamente il danno subito dalla [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che (p. 24) in presenza di profili di responsabilità diversi, operano distinte regole e condotte , sicché, in qualche misura, prevale il profilo della prova specifica che, nel caso di specie, letta nel suo insieme, coniugando le prove legali con quelle acquisite nel processo penale ed aggiungendovi ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, porta inevitabilmente a ritenere tanto la banche che il promotore finanziario corresponsabili col Balsamo nella produzione di un danno alla [OSCURATO:PERSONA], non necessariamente coincidente con la somma della quale si è appropriato il suddetto “amico di famiglia”, ma certamente anche a termini degli artt. 2049 c.c. e 31 TUF . Orbene, la ratio decidendi , contenuta nelle suddette affermazioni, è rimasta incontrastata, con conseguente definitività delle relative statuizioni ed inammissibilità dei motivi in esame. D’altronde, in considerazione della specifica contestazione dell’appellante principale, non può dirsi coperto da giudicato alcun capo della sentenza di primo grado sull’entità delle somme di cui indebitamente si era appropriato l’infedele promotore, ma soltanto la sussistenza di una solidale responsabilità in relazione a quelle specifiche dazioni di denaro di cui si fosse data la prova della dipendenza da – o dell’agevolazione in forza di – un abuso del vincolo di preposizione con lo specifico preponente indicato. Inoltre, in entrambi i motivi il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, ma, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, detto vizio consiste nella deduzione di una erronea ricognizione nel provvedimento impugnato della fattispecie astratta, prevista da una norma, e comporta necessariamente un problema interpretativo della stessa; mentre, nella fattispecie , parte ricorrente denuncia una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ma tale allegazione è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di questa Corte, se non sotto il profilo dell’omesso esame. Infine, l’accertamento del nesso di occasionalità necessaria – che, peraltro, nel caso di specie non forma oggetto dell’intervenuto giudicato penale, non essendo stata la Banca parte del processo penale a carico del Balsamo –con riferimento a ciascuna dazione di denaro rappresenta una quaestio facti, che è rimessa al sindacato del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nelle strette maglie dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Invero, come precisato di recente da questa Corte (Cass. n. 12110/2020, che richiama Cass. n. 8229/2006) la ravvisabilità di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione. In conclusione, i motivi si rivelano inammissibili per carenza di idonea contestazione alla conclusione, quand’anche per certi versi ellittica, della corte territoriale sulla carenza di prova non tanto della destinazione delle singole dazioni di denaro ad attività di intermediazione più o meno fittizie, quanto piuttosto della determinante circostanza (indispensabile ai fini dell’affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c.) della riconduzione di ciascuna di quelle al solo rilevante abuso del vincolo di preposizione con quel determinato preponente. 4. Inammissibile,sotto diversi profili, è anche il terzo motivo. Invero, parte ricorrente – che deduce di aver provato la dazione delle somme al Balsamo producendo la dichiarazione confessoria di quest’ultimo, i verbali di sommarie informazioni e le sentenze dei giudici penali - denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e, in subordine, l’omessa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ma in realtà sollecita un nuovo esame sul merito della vicenda, precluso a questa Corte. Inoltre, il motivo è privo della necessaria specificità, in quanto parte ricorrente non precisa quando le singole questioni sulla sussistenza della prova piena delle singole dazioni, anche sotto il determinante profilo della loro riconduzione ad un abuso del vincolo di preposizione con quel singolo preponente, sarebbero state sottoposte alla corte territoriale. Infine, una violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre la violazione dell’art. 116 è configurabile solo nel caso in cui il giudice: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove da lui disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali; c) abbia considerato come facenti prova piena elementi di prova che invece sono soggetti a valutazione. Orbene, nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie nel quale la corte territoriale, ad esito di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto che: a) fino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse un contratto con la Banca nell’ottobre del 1999, la percezione di somme da parte del Balsamo (amico di famiglia della [OSCURATO:PERSONA]) fosse estranea al rapporto apparente tra il Balsamo e la Banca; b) prima di quella data, non sussisteva il nesso di occasionalità necessaria, in quanto non era stato provato che la consegna di denaro dalla [OSCURATO:PERSONA] al Balsamo fosse riferibile all’effettuazione di un investimento finanziario ricollegabile all’apparente attività del Balsamo nell’ambito del suo rapporto con la banca. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315), ma non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, avuto riguardo alla già rilevata irritualità della procura speciale allegata al controricorso ed alla conseguente inammissibilità di quest’ult
Sentenza Cassazione n. 04579/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris