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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 41443/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KR30U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040TSNO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di tentato furto aggravato, commesso in concorso.

2. Con un unico motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato.

2. L'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen.

Invero, l'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)".

3. Non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato agli odierni ricorrenti.

4. Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura della censura formulata, si rinviene la denuncia, sporta in data 16 gennaio 2020 presso il Nucleo operativo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza presso l'esercizio commerciale, su delega della persona offesa [OSCURATO:SOCIETA].

5. Il documento non può essere qualificato come querela, in quanto non contiene alcuna manifestazione di volontà punitiva (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 266722; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670), né risulta che la persona offesa abbia proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo citato.

Invero, in data 21 giugno 2023, la competente Procura della Repubblica, interpellata sul punto, comunicava che "non risultano ulteriori iscrizioni a carico degli imputati per i fatti commessi in Genova il 16/01/2020".

6. Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato.

Jie P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KR30U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040TSNO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di tentato furto aggravato, commesso in concorso. 2. Con un unico motivo, la difesa censura la mancata pronuncia di improcedibilità del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. 2. L'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen. Invero, l'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". 3. Non ricorrendo, nel caso di specie, nessuna delle condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità dell'illecito addebitato agli odierni ricorrenti. 4. Dagli atti del processo, consultabili in questa sede in ragione della natura della censura formulata, si rinviene la denuncia, sporta in data 16 gennaio 2020 presso il Nucleo operativo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], addetto alla sicurezza presso l'esercizio commerciale, su delega della persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il documento non può essere qualificato come querela, in quanto non contiene alcuna manifestazione di volontà punitiva (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, Martinez, Rv. 266722; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670), né risulta che la persona offesa abbia proposto querela entro il 30 marzo del 2023, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo citato. Invero, in data 21 giugno 2023, la competente Procura della Repubblica, interpellata sul punto, comunicava che "non risultano ulteriori iscrizioni a carico degli imputati per i fatti commessi in Genova il 16/01/2020". 6. Al difetto di querela, consegue, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato. Jie P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile
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