CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 aprile 2014 che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Monza in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis cod. pen., commesso in Concorezzo il 18 agosto 2017, ha escluso dal computo della pena la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminato la pena. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito non scanditi da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha spiegato, in maniera adeguata, che la prova del coinvolgimento del ricorrente si ricavava dalle dichiarazioni della persona offesa, confermate dalle deposizioni dei testi, rilevando, altresì, che il teste Umbro aveva visto due persone allontanarsi a bordo di uno scooter e che al teste Borrino, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato derubato del cellulare da due persone. Rilevato che il secondo motivo, con cui si censura la qualificazione giuridica della condotta, è anch'esso riproduttivo della stessa censura già dedotta e non sorretta da ragioni in fatto e in diritto tale da inficiare la tenuta dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui si è dato conto come l'impossessarnento del bene sia avvenuto mediante strappo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ot re 2024 [OSCURATO:PERSONA] e sore