CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha ~ ›..1A., confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ana [OSCURATO:PERSONA] per una pluralità di furti pluriaggravati ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 4, e 61, n. 5, cod. pen. (quello di cui al capo K accertato come commesso in concorso tra loro). Le imputate sono state in particolare ritenute responsabili di reati commessi in offesa di una molteplicità di anziane persone offese e previa introduzione nelle relative abitazioni carpendo la loro buona fese, prospettandosi colleghe di parenti o inquiline del piano sovrastante (avente perdite d'acqua) o offrendosi di aiutarle nel portare la spesa in casa ovvero interloquendo in merito agli eventi religiosi di Lourdes e in merito a bottigliette contenenti acqua miracolosa. 2. La Corte territoriale, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha argomentato dalle dichiarazioni rese dalle vittime e dai riconoscimenti fotografici dalle stesse effettuate in fase di indagini preliminari, aventi a oggetto le imputate indicate quali essere le autrici dei reati a ciascuna rispettivamente contestati. 3. Avverso la sentenza d'appello le imputate hanno proposto separati ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, articolando ciascuna tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazioni di legge (artt. 189, 191 e 192 cod. pen.) oltre che la mancanza della motivazione, per mero richiamo sul punto della sentenza di primo grado, ovvero la sua contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla dedotta inutilizzabilità dei verbali di riconoscimento fotografico effettuati delle persone offese in fase di indagini preliminari. Nel dettaglio, la Corte Territoriale, con i dedotti vizi motivazionali, avrebbe ritenuto utilizzabili i verbali di riconoscimento fotografico sol perché acquisiti al processo con il consenso delle parti processuali, ancorché nulli o inutilizzabili perché formati in spregio dei criteri di formazione della detta prova atipica e nonostante le preventiva diffusione su di un giornale dell'effige della ricorrente, ivi indicata come esse l'autrice di furti in offesa di anziani, con conseguente violazione del diritto di difesa nel contraddittorio dibattimentale. Si prospetta altresì, quale ulteriore conseguenza, la non corretta formazione della prova c.d. indiretta, ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto fondata su inattendibili dichiarazioni delle vittime circa i detti riconoscimenti fotografici, deducendo l'erronea applicazione del principio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver il giudice vagliato la verosimile ipotesi alternativa della non colpevolezza dell'imputata in quanto erroneamente ritenuta individuata come essere l'autrice dei reati. 3.2. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deduce la mancanza della motivazione (ovvero la sua contraddittorietà o manifesta illogicità) sul punto relativo al mancato riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, avendo in merito la Corte d'appello solo richiamato la sentenza di primo grado in assenza di un autonomo percorso logico-giuridico. 3.3. Con i primi due motivi di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ragione del mancato rispetto, ai fin del riconoscimento fotografico dell'imputata in sede d'indagini, dei criteri dettati dall'art. 213 con. proc. pen. per la ricognizione di persona e nonostante la preventiva diffusione su di un giornale dell'effige della ricorrente quale autrice di furti in danno di anziani. A quanto innanzi si aggiungerebbe l'omissione, la contraddittoria e la manifesta illogicità della motivazione circa l'attendibilità delle persone offese dichiaranti e autrici dei riconoscimenti fotografici, non essendo emersi riscontri estrinseci, e in ordine al giudizio inferenziale circa la colpevolezza dell'indagata. Quest'ultimo sarebbe stato fondato su congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti, nonostante le specifiche deduzioni mosse nei motivi d'appello con riferimento a tutti i capi di imputazione ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il terzo motivo di ricorso si deducono la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul punto relativo al mancato riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte territoriale che, invece, avrebbe dovuto valorizzate l'occasionalità del fatto e la lieve entità. 4. Ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili (per taluni aspetti, per manifesta infondatezza), anche al netto delle preponderanti valutazioni di merito (finanche di natura probatoria) che li caratterizzano e che i ricorrenti vorrebbero inammissibilmente sostituire a quelle esplicitate dal giudicante con motivazione immune da censure. 2. I primi due motivi di entrambi i ricorsi, per le ragioni che li sostengono, sono suscettibili di trattazione congiunta, dovendosi sin da ora evidenziare l'inammissibilità dei profili inerenti alle pretese violazioni dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Sul punto da ultimo richiamato difatti le ricorrenti non confrontano il proprio dire con l'intero apparato argomentativo su cui si fonda la decisione. L'accertamento della responsabilità delle imputate non si è fondato sul paventato procedimento logico-inferenziale, basato su indizi gravi, precisi e concordanti, bensì sul ritenuto accertamento dei fatti in forza di una prova diretta, fondata sulle dichiarazioni emergenti dal dibattimento e sulla valutazione degli esiti dei riconoscimenti fotografici delle imputate, effettuati dalle vittime in sede d'indagini preliminari, tali da renderne certa l'individuazione quali soggetti attivi dei furti. 2.2. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, è il profilo dedotto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e prospettante l'assenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni rese dalle persone offese dai furti, invece non necessitanti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non operando in tal caso il disposto di cui all'art. 190, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 5, n. 12920 del 13.02.2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2016, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Pettella, Rv. 229755). 2.3. Manifestamente infondati sono i profili deducenti, peraltro indistintamente, nullità e/o inutilizzabilità degli eseguiti riconoscimenti fotografici, tanto quanto a pregressa pubblicazione dell'effige delle ricorrenti su un giornale, quali autrici di furti in offesa di anziani, quanto circa le dedotte violazioni nell'esecuzione degli stessi. Trattasi difatti, quelle di cui innanzi, di questioni che esulano dai detti profili, dedotti in termini di nullità o di inutilizzabilità, involgendo invece la valutazione del giudice, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dei vizi motivazionali di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.3.1. Sotto il primo profilo deve in questa sede ribadirsi il principio, già sancito dalla Suprema Corte, per cui la pubblicazione su un quotidiano locale della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria del successivo riconoscimento fotografico effettuata nel corso delle indagini preliminari. Spetta difatti sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del dichiarante, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, del 2021, Reinhard, Rv. 280598-01; sul pinto si vedano altresì: Sez. 2, n. 15303 del 07/04/2010, Amante, Rv. 246924-01, ancorché con riferimento al mezzo di prova tipico della ricognizione di persona ex art. 213 cod. proc. pen., e Sez. 2, n. 19635 del 19/02/2021, Vitello, Rv. 281232- 01, che ha ribadito il principio per cui non è nulla né inutilizzabile la ricognizione personale compiuta dalla persona chiamata, nel corso delle indagini preliminari, a eseguire - una o più volte - l'individuazione fotografica, in quanto non vietata da alcuna norma di legge). 2.3.2. In merito al secondo dei due profili in esame, deve rilevarsi che il riconoscimento fotografico (anche denominato individuazione fotografica) operato in sede di indagini, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche. La certezza del riconoscimento fotografico non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018, dep. 2019, Aouchini, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043). Egualmente ciò vale per il riconoscimento personale effettuato dalla polizia giudiziaria. L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è difatti una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione. Pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 2309 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437, in caso di riconoscimento personale effettuato dalla polizia giudiziaria; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014, )onovic, Rv. 258173). Nella giurisprudenza di legittimità, alcune pronunce hanno espressamente affermato che il riconoscimento fotografico non debba essere preceduto dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona dall'art. 213 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302; Sez. 1, n. 47937, del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). Altre sentenze, pur rilevando che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, non arrivano a omologare tale ultimo mezzo di prova a quello atipico dell'individuazione fotografica o svolta «in presenza» dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 9505, del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 17747 del 15/2/2017, Buonaurio, Rv. 269876). Si tratta quindi sempre di una questione valutativa e non inerente profili di nullità o inutilizzabilità del mezzo di prova che è e rimane atipico. In tali termini deve quindi intendersi anche l'arresto ove si evidenzia che l'efficacia probatoria dell'atto è condizionata all'adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. Il riferimento, difatti, è sempre all'attendibilità e mai alla validità o all'utilizzabilità, anche allorquando si precisa che il grado di attendibilità di tale atto probatorio, pur senza addivenire a rigidi automatismi, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità, nonché della disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base della quale è operato il riconoscimento (Sez. 6, n. 17747/2017, Buonaurio, cit.). In conclusione, è stato quindi condivisibilmente affermato che «l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - [in quel caso da parte della polizia giudiziaria] in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice» (cfr., Sez. 5, n. 2309/2020, Signorelli, cit.; sul punto si vedano altresì Sez. 2, n. 16773 del 20/3/2015, Osas, Rv. 263767). 2.3.3. Orbene, i ricorrenti, senza il corredo di un'analisi avversativa, prospettano censure manifestamente infondate e contrarie all'elaborazione di legittimità di cui innanzi sostenendo sostanzialmente l'operatività per il riconoscimento fotografico (mezzo di prova atipico) delle formalità previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per il diverso mezzo di prova tipico della ricognizione di persona. 2.3.4. Il medesimo profilo si mostra manifestamente infondato anche con riferimento ai dedotti vizi motivazionali.La Corte territoriale, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», con apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico, ha ritenuto i riconoscimenti avvenuti con certezza, senza alcun dubbio e perplessità oltre che con l'adozione di precise cautele quali la compiuta descrizione da parte della persona offesa, prima dell'atto, delle fattezze fisiche dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva. Non presenta vizi la motivazione della sentenza d'appello anche in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a essa, diversamente da quanto prospettato in ricorso, vi è specifica presa di posizione in merito ai motivi d'appello inerenti ai singoli e specifici riconoscimenti fotografici, essendo stati esplicitati gli elementi posti alla base del giudizio di positiva valutazione degli esiti dei singoli riconoscimenti, alla cui valutazione il ricorrente, inammissibilmente, vorrebbe invece sostituire la propria derivante da una differente lettura dei dati probatori. 3. Il terzo motivo di entrambi i ricorsi, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 3.1. Sul punto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi anche su una motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il diniego di attenuazione del trattamento sanzionatorio (ex plurimis: Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giuliano, in motivazione; Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 2840 del 21/2/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207668). Le circostanze attenuanti generiche hanno peraltro lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex plurimis: Sez. 5, n. 3779/2021, Giuliano, in motivazione Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). 3.2. Orbene, Diversamente da quanto prospettato dalle ricorrenti, la Corte territoriale non sì è mostrata silente sul punto e, peraltro in ipotesi di «doppia conforme», non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma ha reso autonoma motivazione, congrua, coerente e non manifestamente illogica, con riferimento alle posizioni di entrambe le imputate. In sede di commisurazione giudiziale della pena, come emerge da pag. 8 della sentenza impugnata, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello, con valutazione di merito insindacabile in questa sede perché esente da vizi motivazionali, oltre a escludere esplicitamente l'esistenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche ha individuato, come peraltro già avvenuto in primo grado, elementi di segno negativo e in particolare dalla personalità desunta anche dai precedenti contro il patrimonio e dalle particolari modalità di esecuzione dei plurimi crimini contro gli anziani. Parimenti esente da vizi si mostra infine la motivazione della sentenza che, a pagina 12, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato, oltre che dall'insussistenza di alcun elemento positivo apprezzabile ex art. 62-bis cod. pen., anche da elementi di segno contrario e in particolare dalla prolungata reiterazione della condotta illecita e dall'assenza di qualsivoglia spiegazione da parte dell'imputata circa il perché della detta reiterazione. 4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, da parte di ciascuna di esse, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000,