CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 27877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8250/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], 5, presso l ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dal’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – avverso ORIDNANZA CORTE D CASSAZIONE N. 4932/2023depositata il 16 febbraio 2023: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’ordinanza di cui all’epigrafe nella parte in cui a pag. 5, paragrafo 6 recita testualmente «il primo ed il terzo motivo di ricorso ….sono infondati». Evidenzia che il tenore della motivazione di cui ai successivi paragrafi 6.1. e 6.2. è nel senso della fondatezza dei motivi e che tanto è congruo con il dispositivo della sentenza che ha accolto il primo ed il terzo (oltre che il quarto) motivo di ricorso. Considerato che: L’istanza in esame è fondata. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in cassazione avverso la sentenza con la quale la C.t.r. aveva rigetta to l'appello proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento di tutte le imposte (Irpef, Iva, Ilor) versate per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei soggetti residenti nella [OSCURATO:PERSONA], colpiti dal sisma del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il primo motivo c ensura va la sentenza impugnata per aver ritenuto non provato il requisito della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sismaalla data del 13 dicembre 1990; c on il terzo motivo, premesso che esercitava in Catania l’attività di farmacista, come provato dalla visura in atti, censuravala sentenza impugnata per non aver considerato tra i benefici ari del diritto al rimborso coloro che esercitavano nei Comuni interessati dal sisma un’attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola. L’ordinanza di cui si invoca la correzione ha espressamente riconosciuto la denunciata violazione di legge ed il dispositivo è Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 coerente con la motivazione, statuendo l’accoglimento di entrambi i motivi. Non vi è, pertanto, alcun contrasto tra motivazione e dispositivo. E’ evidente, al contrario, che il riferimento all’infondatezza dei motivi è il frutto di un meroerrore materiale consistente nella erronea scrittura della parola «infondati», anziché della parola «fondati». Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento che ha natura amministrativa , senza una parte soccombente i n senso proprio(Cass. 22/06/2020, n. 12184) . P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e, per l’effetto, corregge l’ordinanza n. 4932 del 2023, a pag. 5, secondo rigo del paragrafo 6, sostituendo le parole « sono infondati » con le parole «sono fondati». Dispone l’annotazione della presente correzione sull’originale