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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 02512/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera.e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA])

1. Con l'impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio dispost3 da cuesta Corte, Sez. 4, n. 3726 del 6 novembre 2019, in parziale riforma del a decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani all'esito del giudizio abbrev ato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Palermo rideterminava in tre inni e tre mesi di reclusione e 18.000 euro di multa la pena inflitta nei zenf -onti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di filucia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui clenunja la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quani:o per l'udienza celebrata davanti alla Corte di appello è stato notificato, tramite pec, al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], che si riferisce a un omonin-o, essendo l'indirizzo dell'indicato difensore [OSCURATO:EMAIL] .

L'oinessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia, c:he --1(1,n ha potuto partecipare all'udienza, ha perciò determinato una nullità di (:Tdine generale, che si estende alla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

4. Come emerge dagli atti, a cui questa Corte ha accesso stante la natura processuale della questione dedotta, l'avviso per l'udienza fissata avan:i alla Corte di appello destinato al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, è stato inviato all'indirizzo di posta dei:Conica [OSCURATO:EMAIL], che non corrisponde a quello dell'indicato difensore, che, invece, è [OSCURATO:EMAIL], indirizzo che è stato correttamente utilizzato per i precedenti avvisi, come, ad esempio, per l'udienza celebrata avanti a questa Corte il 6 novembre 2019.

Dagli atti risulta altresì che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non era presente, nemmeno per mezzo di un sostituto processuale, all'udienza del 22 gennaio 2021, in cui la Corte di appello ha pronunciato la sentenza impugnata, e, in tale udienza, è stato sostituito da un difensore d'uffic:ic.

5. Orbene, come costantemente affermato da questa Corte, l'omesse ivvisc dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. peri. (per tutti, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 10/06/2015, rvaritan, Rv. 263598-01).

6. In applicazione del principio appena ricordato, la denunciata r unità, tempestivamente eccepita, travolge la sentenza, la quale deve pèreiò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appellc cli Paerrno che, in diversa composizione, procederà al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi Ii atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 24/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera.e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con l'impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio dispost3 da cuesta Corte, Sez. 4, n. 3726 del 6 novembre 2019, in parziale riforma del a decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani all'esito del giudizio abbrev ato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Palermo rideterminava in tre inni e tre mesi di reclusione e 18.000 euro di multa la pena inflitta nei zenf -onti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di filucia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui clenunja la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quani:o per l'udienza celebrata davanti alla Corte di appello è stato notificato, tramite pec, al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], che si riferisce a un omonin-o, essendo l'indirizzo dell'indicato difensore [OSCURATO:EMAIL] . L'oinessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia, c:he --1(1,n ha potuto partecipare all'udienza, ha perciò determinato una nullità di (:Tdine generale, che si estende alla sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come emerge dagli atti, a cui questa Corte ha accesso stante la natura processuale della questione dedotta, l'avviso per l'udienza fissata avan:i alla Corte di appello destinato al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, è stato inviato all'indirizzo di posta dei:Conica [OSCURATO:EMAIL], che non corrisponde a quello dell'indicato difensore, che, invece, è [OSCURATO:EMAIL], indirizzo che è stato correttamente utilizzato per i precedenti avvisi, come, ad esempio, per l'udienza celebrata avanti a questa Corte il 6 novembre 2019. Dagli atti risulta altresì che il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], non era presente, nemmeno per mezzo di un sostituto processuale, all'udienza del 22 gennaio 2021, in cui la Corte di appello ha pronunciato la sentenza impugnata, e, in tale udienza, è stato sostituito da un difensore d'uffic:ic. 5. Orbene, come costantemente affermato da questa Corte, l'omesse ivvisc dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. peri. (per tutti, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 10/06/2015, rvaritan, Rv. 263598-01). 6. In applicazione del principio appena ricordato, la denunciata r unità, tempestivamente eccepita, travolge la sentenza, la quale deve pèreiò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appellc cli Paerrno che, in diversa composizione, procederà al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi Ii atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 24/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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