CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza del 27/06/2019 del Tribunale di Catania di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. (ricettazione di ventisette bagagli di viaggiatori). Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e primo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), nonché la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e sono inoltre privi dei correlati congrui riferimenti alla motivazione della stessa; ritenuto, altresì, che tutti i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di adeguati argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi compiutamente. Si vedano, in particolare: le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico dei due imputati e sull'iter motivazionale inerente la valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione di condanna (anche con riguardo alla disponibilità dell'appartamento nel quale furono rinvenuti i bagagli in capo a entrambi gli imputati), in assenza peraltro, di alcuna valida giustificazione della provenienza della merce rinvenuta in loro possesso, il cui valore economico (oltre alla valutazione complessiva della condotta) hanno logicamente escluso l'ipotesi attenuata di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata); la stessa pag. 6 della sentenza impugnata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione delle connotazioni del caso concreto, dei precedenti penali dei ricorrenti, della condotta anteatta e del contegno processuale tenuto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso