Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24596/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21958-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 841/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 841/12/2020, depositata il 28 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2012, sul rilievo che nell'atto di vendita di quota parte di un terreno ricadente in zona edificabile il contribuente aveva dichiarato un valore complessivo di cessione (C 300.000,00) inferiore rispetto al valore complessivo rideterminato sulla base della perizia giurata di cui all'art. 7 della

I. n. 448 del 2001 (C 337.860,85), aveva determinato la plusvalenza realizzata in base al valore dichiarato in rogito, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r.

Riteneva, in particolare, la CTR che il contribuente aveva espressamente indicato nell'atto di vendita di aver provveduto alla rideterrninazione del valore mediante perizia ai sensi dell'art. 7 della

I. n. 448 del 2001, sicché doveva escludersi che il venditore avesse voluto indicare nel rogito un prezzo inferiore a quello rideterminato a norma dell'art. 7 cit.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ric. 2020 n. 21958 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Il contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con l'unico motivo dedotto l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 7 della

I. n. 448 del 2001 e degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r., per non avere la CTR considerato che, a norma dell'art. 7 della

I. n. 448 del 2001, nel caso in cui nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato si applicano le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 68, comma 1, t.u.i.r., senza tener conto del valore rideterminato.

Il ricorso è infondato.

La questione giuridica sottesa alla presente controversia è stata di recente esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 2321 del 2020), che hanno enunciato il seguente principio: «In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della

I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene».

Alla stregua di tale orientamento l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto al valore dell'immobile rideterminato sulla base della perizia giurata di Ric. 2020 n. 21958 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- cui all'art. 7 della

I. n. 448 del 2001 non consente all'Ufficio di determinare la plusvalenza sulla base degli ordinari criteri previsti dagli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r.

La sentenza della CTR, che ha ritenuto l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato, non merita dunque censura.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21958-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 841/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 841/12/2020, depositata il 28 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2012, sul rilievo che nell'atto di vendita di quota parte di un terreno ricadente in zona edificabile il contribuente aveva dichiarato un valore complessivo di cessione (C 300.000,00) inferiore rispetto al valore complessivo rideterminato sulla base della perizia giurata di cui all'art. 7 della I. n. 448 del 2001 (C 337.860,85), aveva determinato la plusvalenza realizzata in base al valore dichiarato in rogito, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r. Riteneva, in particolare, la CTR che il contribuente aveva espressamente indicato nell'atto di vendita di aver provveduto alla rideterrninazione del valore mediante perizia ai sensi dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001, sicché doveva escludersi che il venditore avesse voluto indicare nel rogito un prezzo inferiore a quello rideterminato a norma dell'art. 7 cit. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Ric. 2020 n. 21958 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Il contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con l'unico motivo dedotto l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001 e degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r., per non avere la CTR considerato che, a norma dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001, nel caso in cui nell'atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato si applicano le regole ordinarie di determinazione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 68, comma 1, t.u.i.r., senza tener conto del valore rideterminato. Il ricorso è infondato. La questione giuridica sottesa alla presente controversia è stata di recente esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 2321 del 2020), che hanno enunciato il seguente principio: «In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene». Alla stregua di tale orientamento l'indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto al valore dell'immobile rideterminato sulla base della perizia giurata di Ric. 2020 n. 21958 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- cui all'art. 7 della I. n. 448 del 2001 non consente all'Ufficio di determinare la plusvalenza sulla base degli ordinari criteri previsti dagli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, t.u.i.r. La sentenza della CTR, che ha ritenuto l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato, non merita dunque censura. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazio
Sentenza Cassazione n. 24596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris