CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 10065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Raffaele, elettivamente domiciliatoin Roma al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 199 /2019 dell a Corte di Appello di SALERNO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 267/2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3328/2016, il Tribunale di Salerno aveva rigettato le domande proposte dall’attore [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso introduttivo, nei confronti della preponenteKavo Italia [OSCURATO:SOCIETA]., convenuta in giudizio, con le quali domnde chiedeva la d eclaratoria d’inesistenza e/o nullità e/o invalidità del recesso operato dalla preponente, con condanna di quest’ultima al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di indennità di cessazione del rapporto, di indennità di mancato preavviso e di risarcimento dei danni; con la medesima sentenza il Tribunale aveva, invece, accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, di condanna al pagamento di € 29.311,11, quale residuo di eccedenze provvigionali relative agli anni dal 2010 al 2013; condannando quindi l’agente soccombente al pagamento delle spese del primo grado. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello del [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado, e in parziale riforma di quest’ultima, confermata nel resto, condannava l’appellata al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 9.752,91, a titolo di indennità di mancato preavviso; compensava per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale , pur confermando che la disposizione del contratto di agenzia con cui le parti avevano pattuito espressamente che il rapporto potesse essere risolto in qualsiasi momento per fatto e colpa dell’agente era una clausola risolutiva espressa, come già ritenuto dal primo giudice, reputava che fosse “vessatorio ed inefficace, comunque, pur in caso di riscontrato inadempimento, il diniego tout court della indennità sostitutiva del preavviso”. In tal senso osservava che, “benché sia efficace la risoluzione intimata dalla convenuta, per riscontrato e riscontrabile inadempimento dell’agente”, “negare il diritto dell’agente ad un’indennità di preavviso avrebbe richiesto una specifica approvazione per iscritto in quanto, nonostante le parti avessero previsto una clausola che facilitasse il recesso della preponente, appare vessatorio e contrario a buona fede e, pertanto, avrebbe richiesto una specifica attenzione del contraente con la cd. doppia firma, prevedere che tra le indennità da non corrispondere all’agente, proprio perché inadempiente, fosse compresa anche quella sostitutiva del preavviso che nulla ha a che fare con l’inadempimento”. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a duemotivi. 4. Ha resistito l’intimata con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, a mezzo di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, il [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 1341, 1342 e 1362 c.c. in relazione all’art. 1360 n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte territoriale aveva deciso la fattispecie superficialmente con un richiamo all’art. 1341 c.c. senza procedere ex art. 1362 c.c. alla corretta interpretazione della clausola risolutiva, che secondo il ricorrente doveva essere una giusta e doverosa interpretazione estensiva ex art. 12 delle preleggi, così rivelando come la “risoluzione per inadempimento” espressa nella richiamata clausola in realtà celava un “recesso ad nutum” sine culpa dell’agente, con conseguente accertamento e declaratoria della natura vessatoria della clausola e della sua inefficacia e/o inopponibilità nei confronti del ricorrente perché da quello non specificamente accettata con la cd. doppia firma, a maggior ragione nel caso di specie in quanto predisposta in un contratto di natura adesiva, corrispondente ad un modello contrattuale proprio della preponente con la previsione della perdita di ogni diritto economico da parte dell’agente. 2. Con il se condo motivo, lo stesso ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 10 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e 1751 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che l’accoglimento parziale del suo gravame era in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 10 CCLN Commercio, oltre che della norma generale di cui all’art. 1751 c.c., nella parte in cui, una volta confermata nel resto la sentenza di prime cure contenente la condanna del ricorrente alla restituzione in favore della preponente (anche) delle eccedenze provvigionali per l’anno 2012, la Corte di merito, nello stesso tempo, aveva ingiustamente, erroneamente e contra legem , computato le medesime eccedenze provvigionali a titolo di compensazione parziale sul maggior importo dovuto al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 c. II e 1342 c. I, 1456 e 1458 e 1750 cod. civ. e 10 cc. I e V A.E.C. Commercio (art. 360 c. I n° 3 cod. proc. civ.)”. Ivi si duole che la Corte distrettuale, in violazione e/o falsa applicazione delle norme suddette, abbia ritenuto vessatoria (quindi inefficace per mancanza della cd. doppia firma) la previsione contrattuale, contenuta nell’art. 17.2. del contratto in essere tra le parti di non debenza dell’indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione per inadempimento, essendo l’immediata cessazione del rapporto conseguenza legale dell’intervenuto scioglimento per grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA].4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 c. II e 1342 c. II cod.civ. (art. 360 c. I n. 3 cod. proc. civ.)”. La ricorrente incidentale ivi deduce che la Corte di merito aveva errato dove aveva ritenuto vessatoria la previsione contrattuale, contenuta nell’art. 17.2 del contratto in essere tra le parti, di non debenza d ell’indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione per inadempimento, così dichiarandola inefficace per mancanza della cd. doppia firma”. 5. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 5.1. Rileva il Collegio che il ricorrente principale , nell’esposizione della sua censura, non pone in discussione che l’art. 17 del contratto di agenzia contenesse una clausola indicata come “clausola risolutiva espressa”, né che “nei contratti tipici l’eventuale clausola risolutiva espressa prevista dai contraenti non ha natura vessatoria e, indi, non necessita della cd. doppia firma dei contraenti” (cfr. pag. 8 del ricorso). Tuttavia, p arrebbe l’impugnante voler ricondurre la relativa clausola, nell’ambito della tassativa elencazione contenuta n ell’art. 1341, comma secondo, c.c., a quella della “facoltà di recedere dal contratto”. La tesi è in contrasto con il pacifico orientamento di questa Corte in fattispecie analoghe (sent. n. 5623/2019), secondo cui, con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.1341 e 1342 cod. civ., le clausole onerose subordinate alla specifica approvazione per iscritto sono solo quelle che vengono inserite in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti, ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari; e che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia, possono qualificarsi come contratti "per adesione" esclusivamente le strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (vale a dire se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie): cfr. Sez. U n. 3989/1977; n. 4847/1986; n. 8407/1996; n. 2294/2001; n. 12153/2006; n. 7607/2015, fra le molte conformi). Non possono, invece, ritenersi "per adesione" i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. 5.2. Il caso concreto si sottrae, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, all'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. perché, nel caso in esame, non è in contestazione che il regolamento negoziale non sia riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari. Risultano pertanto assorbite tutte le restanti considerazioni del ricorrente, non senza rilevare che, rispetto al l’asserita violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1362, comma sec ondo, c.c., si limita a fare generico riferimento al comportamento della sola preponente, successivo alla conclusione del contratto di agenzia, giudicato “contrario a buona fede e, nei fatti, del tutto vessatorio”, il che, a sua volta, avrebbe appunto “svelato la natura vessatoria della clausola risolutiva espressa” (cfr. pag. 11 del ricorso); il che, in disparte chetale comportamento è stato escluso dai giudici di merito (cfr. § 13 a pag. 5 dell’impugnata sentenza) , non s arebbe comportamento di entrambe le parti successivo alla conclusione del contratto.6. Le su estese considerazioni valgono a ritenere fondati i due motivi del ricorso incidentale della controricorrente, che, essendo all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Come si è già evidenziato, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola risolutiva espressa in questione, benché non rientrasse “in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1341 c.c.”, fosse invece vessatoria nella parte in cui negava all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso per le ragioni già riferite in narrativa. In altri termini, ilgiudice di secondo grado ha ritenuto vessatorio e contrario a buona fede in sé il “prevedere che tra le indennità da non corrispondersi all’agente, proprio perché inadempiente, fosse compresa anche quella sostitutiva del preavviso che nulla ha a che fare con l’inadempimento” , ma ciò lo ha fatto in base ad argomenti essenzialmente tautologici, senza esplicitare se il punto specifico dell’esclusione dell’indennità di preavviso potesse essere in via estensiva interpretato come clausola accomunata ad una di dette ipotesi legali in virtù di un’identica ratio; un’ipotesi del resto che neanche è stata individuata. Occorre aggiungere che la medesima Corte non ha accertato un recesso della preponente senza preavviso, bensì, a riguardo confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittima “la risoluzione per grave inadempimento” dell’agente, dopo aver affermato la natura non vessatoria della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di agenzia, e ritenendo documentati proprio inadempimentidell’agente corrispondenti a quelli contemplati in tale clausola (cfr. § 14 a pag. 5 della sua sentenza). Pertanto, nella specie essendo stato così escluso un recesso ante tempus della preponente, nemmeno era configurabile un’assenza di preavviso che potesse dare causa all’indennità sostitutiva di tale preavviso.7.L’accoglimento dei due motivi del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, che riguarda la quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, indennità di cui qui è stato escluso l’andella debenza. 8. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, giusta l’art. 384, comma secondo, c.p.c., la causa in parte qua può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA], relativa all’indennità sostitutiva del mancato preavviso. 9. Il ricorrente principale , pertanto, di nuovo so ccombente, dev’essere condannatoal pagamento, in favore della controricor rente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutoal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie i due motivi del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo di quest’ultimo ricorso . Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso introduttivo del giudizio, di condanna della convenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il