CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12109/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Q. Visconti n. 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentato e difeso da ll’A vv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale del 1° dicembre 2022; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del Colosseo n. 10/A, presso lo studio dell’ A vv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso; e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato ex lege in Roma , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza d ella Corte d ' appello di Perugia n. 97/2021 , depositata il 09/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo d i avere acquist ato , con scrittura privata del 10/03/1981 , dal [OSCURATO:PERSONA] ( con la garanzia del suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA]), un appartamento in frazione Riosecco e due negoziin frazione Trestina di Città di Castello, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla suddetta scrittura privata e per ottenere una riduzione del prezzo della compravendita (in ragione della presenza di vincoli non dichiarati sui beni)e la condanna de i convenuti al risarcimento del danno per mancata stipulazione dell’atto pubblico e per mancata consegna degli immobili acquistati. Al giudizio fu assegnato il n umero di registro generale4136/1998. Dopo aver appreso che l'appartamento in fraz. Riosecco era stato successivamente venduto da [OSCURATO:PERSONA] a suo fratello Roberto (con atto trascritto prima della propria domanda giudiziale ), [OSCURATO:PERSONA] introdusse un altro giudizio (che assunse il numero di registro generale 3798/1989), volto ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni per la doppia alienazione immobiliare. I due procedimenti ven nero riuniti e decisi, con sentenza n. 1297/2003, dal Tribunale di Perugia , che accolse le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nelle due cause e condannò i convenuti al risarcimento dei danni, nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero [OSCURATO:PERSONA], Roberto e [OSCURATO:PERSONA]) a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dagli effetti della condanna derivante dalla doppia alienazione immobiliare. Nel corso del giudizio d’appello (promosso in via principale da [OSCURATO:PERSONA]), emerse l’avvenuta stipulazione, in data 14 luglio 1997 , di una transazione, con la quale i fratelli Pasqui avevano inteso regolare i rapporti ereditari, reciprocamente rinunciando a tutte le cause tra di loro pendenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato “ad ogni pretesa relativa all’appartamento intestato a [OSCURATO:PERSONA] sito in Città di [OSCURATO:PERSONA] A. Kuliscioff”, mentre Roberto aveva a cconsent ito a che “i due negozi da ricavare dall’unico locale siti in loc. Trestina [fossero] intestati l’uno a [OSCURATO:PERSONA] e l’altro a [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dichiarando di voler profittare della transazione, ai sensi dell’art. 1304 c.c., invocò la consequenziale dichiarazione di cessazione della materia del contendere , insistendo, in subordine, per il rigetto delle domande originariamente avanzate dall’attore (nonché, in ulteriore subordine, per essere tenuto indenne d a gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze di un’eventuale condanna al risarcimento dei danni). Deduzioni analoghe spiegaronoMario [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i rispettivi appelliincidentali. [OSCURATO:PERSONA], nel ribadire le proprie difese, negò che la transazione (circoscritta ai fratelli Pasqui) potesse determinare l’estinzione del giudizio in cui erano parti altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Il processo d’appello venne, quindi, sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione che definisse un ulteriore procedimento (n. r.g. 2047/2004), instaurato da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento, da parte dei fratelli, della transazione più volte richiamata. Quest’ultimo venne definito dalla Corte d’appello di Perugia con la sentenza n. 270/2015, che escluse l’inadempimento , attribuendo alla transazione natura novativa. Riassunta, conseguentemente, la causa n. r.g. 95/2004, la Corte d'appello di Perugia , con sentenza n. 175/2016 , ritenne che la transazione – da ritenersi efficace anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – imponesse il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo propose ricorsoper cassazione. La S.C., con sentenza n. 24557 /2018, accolse il quarto motivo di ricorso, sul presupposto che la sentenza impugnata (n. 175/2016) , nell’opinare che la transazione novativa avesse ormai definito in toto il giudizio pendente tra le parti, si ponesse in contrasto con quella (passata in giudicato) n. 270/2015 la quale, “ interpretando la transazione oggetto dell'attuale controversia, aveva stabilito che la clausola n. 4 della transazione stipulata dai tre fratelli Pasqui il 14.7.2007 [rectius, 1997] aveva riconosciuto all'attuale ricorrente, quale corrispettivo della rinuncia a pretendere la proprietà dell'immobile acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di un altro immobile, da ricavarsi da un unico locale, sito inTrestina e da attribuirsi in parte al fratello Fabrizio”. A seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c., la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza in questa sede impugnata, ritenne c he non potesse essere rimessa in discussione (in quanto coperta dal giudicato) la declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio di primo grado n. 3798/89 r.g. (relativo al risarcimento del danno per doppia alienazione immobiliare) ; che ancora sub judice potevano ritenersi solo le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in seno al giudizio r.g. n. 4136/88, rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] era carente di legittimazione passiva (per non esserne mai stato parte); che [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere la riduzione del prezzo, essendo mancata la prova che lo avesse corrisposto (ed anzi essendo emerso che era stato il padre a pagarlo); c he doveva essere rigettata pure la domanda risarcitoria, “sia per le considerazioni sopra svolte sia in considerazione del fatto che il realtà [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dato la prova dei danni in concreto subiti” (pag. 6 della sentenza in questa sede impugnata). Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Hanno depositato distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 2908 e 2909 c.c., per essersi discostata la Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio,dal dictum della Corte di cassazione, che aveva escluso che la transazione si riferisse anche alla domanda svolta nel processo r.g. n. 3798/1989 da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata, invece, per violazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 1304, comma 1, 1362, 1363, 1372, comma 2, c.c., per non avere interpretato il riferimento al “giudizio pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]”, contenuto al punto 4 della transazione, “alla luce del principio della parziale efficacia soggettiva della transazione, anche in relazione alla intenzione delle parti quale risultava dal punto 1 della transazione” (pag. 24 del ricorso per cassazione). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 384 c.p.c. “sotto altro profilo”. Secondo la prospettazione del ricorrente,il riferimento al “riconoscimento della proprietà”dei negozi, effettuato in seno alla transazione da parte di Roberto in favore di [OSCURATO:PERSONA], è indice che la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24557/2018, avesse inteso alludere alla scrittura privata del 1981, quale titolo di acquisto dei negozi, così precludendo al giudice del rinvio di ricondurlo, invece, alla transazione stessa. 4. Nel quarto motivo di ricorso , la deduzione della violazione dell’art. 384 c.p.c. è accompagnata a quella degli artt. 2908 e 2909, con riguardo alla decisione della Corte d’appello in ordine alle domande di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene il ricorrente che la statuizione in ordine alla sussistenza del suo interesse ad agire limitatamente a tali domande (“in quanto l’effettivo acquirente dei negozi sarebbe il padre Francesco”) sia “palesemente viziata in quanto sussiste anche relativamente a tale questione di fatto (l’acquisto della proprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura del 1981) la preclusione della sentenza di rinvio della S.C. n. 24557/2018” (pag. 27 della sentenza impugnata). 5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. La prospettazione del ricorrente è che la sentenza di legittimità n. 24557/2018 avesse stabilito che l’efficacia soggettiva della transazione del 1997 era limitata ai fratelli Pasqui (in tal senso – a quanto pare evincersi dalle espressioni usate a pag. 20 e s. del ricorso – dovrebbe interpretarsi il riferimento alla natura “parziale” della transazione), con la conseguenza che il riferimento al “giudizio pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]” ( di cui al punto 4 della transazione) non potesse valere a d estinguere l’azione risarcitoria promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] seno al giudizio r.g. n. 3798/89. In altri termini, secondo il ricorrente, a seguito della cassazione (“in ogni sua parte”) della sentenza d’appello n. 175/2016, anche le domande azionate in seno al giudizio n. 3798/89 erano tornate sub judice dinanzi a l giudice del rinvio, il quale, dunque, non avrebbe potuto ritenerle interessate dalla cessazione della materia del contendere. Inoltre, per come formulata, la suddetta transazione avrebbe pur sempre fatto (implicito) riferimento al titolo d’acquisto rappresentato dalla scrittura privata del 1981. Nella sentenza n. 270/2015 la Corte d’ A ppello di Perugia qualific ò la transazione del 1997 come novativa, in quanto “l’obbligazione che risulta dalla scrittura (…) è in parte nuova e indipendente dalle precedenti, atteso che il diritto dei fratelli Pasqui, [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio, al riconoscimento del loro diritto di proprietà su di un garage in Trentina – in luogo dell’azione volta al risarcimento del danno per equivalente, precedentemente spiegata - , si fonda esclusivamente sull’ultima scrittura. A fronte di ciò, vi è il corrispondente diritto di [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento della proprietà esclusiva di altro immobile, situato in Città di Castello, con rinuncia all’azione di rivendicazione promossa su quel bene” (pag. 35 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale viene testualmente riportata la motivazione della sentenza). La successiva sentenza n. 175/2016 partì, dunque, dal presupposto dell’avvenuta formazione del giudicato sulla questione “della vincolatività ed efficacia della transazione” del 1997 “nei confronti di tutti coloro che vi hanno partecipato” (vale a dire, i tre fratelli Pasqui), per poi far discendere, dall’art. 4 della stessa (secondo cui “il giudizio pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si intende definito con la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] ad ogni pretesa relativa all’appartamento intestato a [OSCURATO:PERSONA] sito in città di [OSCURATO:PERSONA] A. Kuliscioff, [OSCURATO:PERSONA] presta consenso perché i due negozi da ricavare dall’unico locale attuale siti in loc. Trestina siano intestati l’uno a [OSCURATO:PERSONA] e l’altro a [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate”: pag. 5 e s. del ricorso per cassazione), la cessazione della materia del contendere della causa r.g. n. 3798/89, dovendosi ritenere “che con la transazione citata [OSCURATO:PERSONA] abbia totalmente rinunciato, nei confronti di tutti i possibili condebitori solidali, alle domande risarcitorie formulate nella causa, recante il n. 3798/89 e aventi a oggetto il risarcimento del danno conseguente alla doppia alienazione dell’immobile [appartamento, n.d.r.] sito alla frazione Riosecco, via Kuliscioff n. 2” (pag. 39 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA]). La transazione, peraltro, secondo la pronuncia in esame (n. 175/2016), si riferiva anche alle pretese relative ai negozi, fatte valere da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del giudizio r.g. n. 4136/1988: “nella transazione si dichiarava espressamente di definire il giudizio pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e il richiamo deve intendersi, ad avviso di questa Corte, a entrambe le cause riunite, considerato che nell’ambito delle reciproche concessioni, oggetto del negozio transattivo, vi era quella che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], di consentire l’intestazione ai suoi fratelli dei due negozi, da ricavare dall’unico locale oggetto della compravendita dall’[OSCURATO:PERSONA], situazione che rappresentava un quid novi rispetto ai patti, assunti tra i fratelli” (pag. 44 del controricorso [OSCURATO:PERSONA]). Nell’impugnare per cassazione tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] obiettò che la transazione concernesse unicamente il giudizio r.g. n. 3798/89, sicché restava in piedi la pretesa (afferente, però, soltanto ai negozi) di cui al giudizio r.g. n. 4136/1988, “essendo l’esito di tale giudizio necessario al fine di rendere possibile l’attuazione della transazione nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di Fabrizio” (pag. 59 del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui viene trascritto il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 175/2016 della Corte d’appello di Perugia). In particolare, con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente assume va che la sentenza d’appello del 2015 avesse stabilito “che la transazione riguarda esclusivamente il giudizio relativo alla doppia vendita dell’appartamento in fraz. Riosecco e i relativi debiti risarcitori”, e che quindi la successiva sentenza del 2016 si fosse da essa illegittimamente discostata. La Corte Suprema di Cassazione, nell’accogliere tale motivo , stabilì l’esistenza di un giudicato sulla circostanza che la transazione del 1997 concerneva la materia del contendere di cui al procedimento r.g. n. 4136/88, nella parte in cui attribuiva a [OSCURATO:PERSONA], “quale corrispettivo della rinuncia a pretendere la proprietà dell’immobile acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di un altro immobile, da ricavarsi da un unico locale, sito in Trestina e da attribuirsi in parte al fratello Fabrizio” (pag. 7 della sentenza n. 24557/2018 della S.C.). In definitiva, secondo la Corte di cassazione,la transazione del 1997 aveva oggetto “parziale” (come ritenuto dalla Corte d’appello del 2015, con sentenza passata in giudicato), e non “globale” (come ritenuto, invece, dalla Corte d’appello del 2016). Sulla scorta di tali premesse, non corrisponde al vero, dunque, che la sentenza della S.C. abbia “afferma[to] il principio di diritto per cui l’efficacia soggettiva della transazione era circoscritta ai fratelli Pasqui” (così l’odierno ricorrente a pag. 22 del ricorso introduttivo del presente giudizio), di modo che non se ne può trarre la conseguenza che, nell’ambito del giudizio n. 3798/89 r.g., bisognerebbe distinguere le domande proposte contro [OSCURATO:PERSONA] (che sarebbero “coperte” dalla transazione) da quelle proposte contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che invece non lo sarebbero). La S.C. osservò, infatti, in definitiva, sotto il profilo oggettivo , che la transazione non consentiva di definire il giudizio anche per la parte relativa all’accordo sull’immobile adibito a negozi. Poiché la causa in cui si discuteva della proprietà dei negozi era la n. 4136/88, correttamente la Corte d’appello di Perugia si è pronunciata su di essa nella sentenza di rinvio , in quanto rimasta sub judice. Né si può dire – come sembra fare il ricorrente a pag. 26 del proprio ricorso per cassazione – che la sentenza di legittimità del 2018 (pronunciatasi unicamente sulla transazione novativa) avesse deciso con efficacia di giudicato che il titolo d’acquisto dei negozi in capo all’odierno ricorrente rimontasse alla scrittura del 1981 (ciò da cui dovrebbe conseguire – secondo la prospettazione dello stesso ricorrente – la sussistenza del diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni), perché di un’affermazione di tal fatta non v’è traccia nella motivazione della stessa. Ne consegue che la statuizione di carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] a coltivare l’originaria domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni, contenuta nella sentenza di rinvio, in quanto afferente a questione rimasta sub judice dopo la prima sentenza della S.C., non si pone in contrasto con la stessa (e, conseguentemente, non configura una violazione dell’art. 384 c.p.c.). All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascun controricorrente, seguono la soccombenza. Va altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somme, liquidate in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché della somma di euro 12,000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c., in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] edilizia artigianale consorziata [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , al co