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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15319/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como del 9 luglio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, ritenendo assorbito il delitto ex art. 635 rubricato sub B nel reato ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. contestatogli al capo A. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza del reato di furto aggravato di cui è stato riconosciuto colpevole.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine all'ipotesi criminosa contestatagli al capo A. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como del 9 luglio 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, ritenendo assorbito il delitto ex art. 635 rubricato sub B nel reato ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. contestatogli al capo A. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza del reato di furto aggravato di cui è stato riconosciuto colpevole. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato in ordine all'ipotesi criminosa contestatagli al capo A. I motivi proposti dal ricorrente sono, pertanto, manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 15319/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris