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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06140/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Data pubblicazione 07/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Presidente* CC* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17335/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 10/A presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * * rappresentate e difesedall avvocato * * *[OSCURATO:EMAIL] controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 07/03/20242193/2022 depositata l 01/04/2022udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dalConsigliere * *1. * * e * * sulla premessa di averereditato dal * * * le quote della società 55 ** s.r.l. pari all 11 67% ciascuna adivano la Camera* presso la Camera di * di Roma così comeprevisto nello * della società 55 * * s.r.l.chiedendo che a venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare della 55 * * s.r.l. del 25 gennaio 2016con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società permancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo bvenisse dichiarata l invalidità dell iscrizione nel * *della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di attonotorio in data 25 gennaio 2016 e per l effetto disporne la revoca ecancellazione c venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previadeliberazione di scioglimento della società d venisse dichiaratal invalidità della eventuale iscrizione nel * * dellacancellazione della società e per l effetto disporne l immediata revocae cancellazione e venisse accertata e dichiarata la responsabilitàdell * * e * * * per i fattidi cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione dellasocietà f venisse disposta la condanna della società e del *al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad €12.000 00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate.Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017 il Collegio nominato aseguito della domanda proposta da * * e ** quali eredi del * * * dinanzi alla Cameraarbitrale presso la * di Roma riteneva rituale l arbitrato2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024previsto dall art.24 dello * sociale della 55 * *Data pubblicazione 07/03/2024s.r.l. dichiarava l invalidità della delibera assembleare di messa inliquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di * * ed ilconseguente obbligo al risarcimento dei danni che si riservava diquantificare con il lodo definitivo così come pure le spese legalidisponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Conlodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio * condannava* * al risarcimento in favore della 55 ** s.r.l. dei danni cagionati nell attività di liquidazione inmisura pari a € 43.023 07 oltre rivalutazione ed interessi dal marzo2016 al giugno 2018 ponendo integralmente a carico dello stesso lespese del giudizio arbitrale quelle di * e le spese legali.2.

Con sentenza n.2193/2022 la Corte d appello di Roma rigettaval impugnazione proposta da * * avverso i citati lodi.3.

Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a due motivi nei confronti di ** e * * che resistono con controricorso.4.

Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ..

Lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. inrelazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con conseguente pronunciadi nullità dei lodi impugnati per avere ritenuto la Corte d appello lanatura rituale e non irrituale dell arbitrato.

Deduce che la decisionedella Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontàdelle parti che ne avevano invece assunto l irritualità con ciòviolando i limiti della convenzione in particolare atteso che le stesseevidenziato la natura irrituale dell arbitrato.

Ad avviso del ricorrente3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024la clausola compromissoria contenuta nello * della societàData pubblicazione 07/03/2024prevedeva espressamente che il Collegio * dovessefunzionare come amichevole compositore e la stessa si dovevainterpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e lacomune intenzione delle parti quale desumibile dal loro complessivocomportamento.

A tale riguardo evidenzia altresì che la società erafamiliare prima utilizzata dal maestro * * e dai figli* e * mentre solo alla morte del padre eranosubentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altrifigli. * che la motivazione della Corte di merito era contraria inrealtà alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza secondocui in caso di incertezza avrebbe dovuto prevalere la qualificadell arbitrato rituale poiché nel caso di specie l interpretazioneletterale della clausola compromissoria e l insieme deicomportamenti delle parti non potevano trasformare l arbitratoirrituale in rituale.

In questo contesto non assumerebbe rilievo ilfatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria atteso chela clausola statutaria non faceva riferimento al d.lgs.5/2003 né ilfatto che la decisione fosse delegata a un terzo in assenza didisposizione al riguardo.6.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ. comma 1 nn. 410 11 e 12 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazioneall art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ. con conseguente pronuncia dinullità dei lodi impugnati per aver ritenuto la Corte d appellocorretta la pronuncia impugnata benché emessa oltre i limiti delladomanda. * la violazione dell art. 112 cod. proc. civ. inquanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitatoun azione sociale di responsabilità ai sensi dell art. 2476 n. 3 cod.civ. nei confronti di * * poiché si erano solo limitatea chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensidell art. 2476 n. 6 cod. civ. esercitando un ordinaria azione di4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024inadempimento causativa di un danno. * la violazioneData pubblicazione 07/03/2024dell art. 829 n. 4 10 11 e 12 cod. proc. civ. per avere erroneamentela Corte di merito ritenuto che l interpretazione della domandacostituisse nel caso di specie solo un giudizio di merito riservatoagli arbitri poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti dicui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di unragionamento basato su presupposti errati sì da integrare un vero eproprio vizio di motivazione.

In proposito il ricorrente richiama ladomanda di arbitrato nello specifico le conclusioni e deduce che ledomande inizialmente proposte dalle attrici * e *avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società e/odell odierno ricorrente in loro favore non in favore della societàmentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio diimpugnazione avanti alla Corte d appello aveva modificato leconclusioni chiedendo condannarsi l amministratore unico eliquidatore * * al risarcimento dei danni “subiti dalleappellate e per esse dalla società 55 * * s.r.l. ovverodalle esponenti stesse in qualità di successori della 55 ** s.r.l.”.

Ad avviso del ricorrente le iniziali domandeerano state sostituite “dall interpretazione meglio qualificazioneerrata degli arbitri con una successiva pronuncia ben oltre il chiestoe che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalleappellate” ed invece il Collegio arbitrale non aveva affattointerpretato le originarie domande ma d ufficio aveva qualificato perle attrici una nuova domanda su cui aveva deciso peraltrocondannando una società non più esistente sulla base dellerisultanze documentali.7.

Il primo motivo è fondato.7.1.

Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della naturarituale o irrituale dell arbitrato de quo questa Suprema Corte deveesaminare e valutare direttamente il patto compromissoriointegrante la fonte dell arbitrato medesimo e non limitarsi alla5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023verifica della tenuta sotto il profilo motivazionale della opzioneNumero di raccolta generale 6140/2024ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito inDavtae pruobb l icalazio ne 07/03/2024qualificazione dell arbitrato incide sul problema processualedell ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità atteso cheil lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previstoper quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. bensì alleimpugnative negoziali con riferimento sia alla validità dell accordocompromissorio sia all attività degli arbitri da proporre conl osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppiogrado di giurisdizione cfr. * 23629/2015 * 7574/ 2011 .In altri termini questa Corte al fine di determinare la natura ritualeo irrituale dell arbitrato ha il potere di accertare direttamente comegiudice del fatto attraverso l esame degli atti e degli elementiacquisiti al processo ferma restando l esclusione di nuoveacquisizioni probatorie la volontà delle parti espressa nellasuddetta scrittura compromissoria in quanto la relativaqualificazione incide sull ammissibilità della impugnazione delladecisione arbitrale cfr. in tal senso tra le più recenti *11847/2021 * * *che richiama l orientamento giurisprudenziale prevalente espressoa partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Uniteseguita tra le altre da * 10705/2007 il quale trovafondamento nell esatta considerazione che il giudiziosull ammissibilità dell impugnazione ossia la decisione su unaquestione processuale coincide con l ambito del giudizio di meritocome avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza chesi pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio sicchéricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni perle quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sullacompetenza in base agli atti senza limitarsi al controllo delladecisione del giudice di merito .6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Non gioverebbe quindi il tentativo di inquadrare le censureData pubblicazione 07/03/2024formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali diermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione e di metternein dubbio l ammissibilità poiché riguarderebbero in realtà nonquestioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativainsorta tra le parti.

Nel caso in esame in altre parole non si trattasoltanto di procedere all interpretazione della clausolacompromissoria giacché l indagine da compiere sul punto viene aincidere in primo luogo su un profilo di carattere processuale ossiasulla stessa ammissibilità dell impugnazione per nullità ex artt. 827e ss. cod. proc. civ..Peraltro nell indagine volta ad individuare la natura dell arbitratooltre che dell intero contesto della scrittura compromissoria devetenersi conto quale criterio sussidiario di valutazione della condottacomplessiva tenuta delle parti ad essa attribuendo il rilievoconsentito dall art. 1362 cod. civ. che come è noto consente diutilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiariaove i risultati dell interpretazione letterale e logico sistematica nonsiano appaganti.Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato entrambericonducibili all autonomia negoziale ed alla legittimazione delle partia derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata dellalite cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da * * n.527/2000 è stato affermato nella giurisprudenza di legittimitàsulla premessa che sia l arbitrato rituale che quello irrituale hannonatura privata che la differenza tra l uno e l altro tipo di arbitratonon può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbianodemandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudicema va ravvisata nel fatto che nell arbitrato rituale le parti voglionoche si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e diprodurre gli effetti di cui all art. 825 cod. proc. civ. con l osservanzadelle regole del procedimento arbitrale mentre nell arbitrato7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024irrituale esse intendono affidare all arbitro o agli arbitri laData pubblicazione 07/03/2024soluzione di controversie insorte o che possano insorgere inrelazione a determinati rapporti giuridici soltanto attraverso lostrumento negoziale mediante una composizione amichevole o unnegozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stessele quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri comeespressione della loro volontà cfr. pronunce sopra citate .7.2.

Alla stregua di detti principi dunque va interpretata la scritturacompromissoria di cui si tratta ed al riguardo ritiene il Collegioall esito del suo complessivo esame che le parti abbiano inteso darevita ad un arbitrato irrituale non potendo attribuirsi alcuna valenzadi segno contrario a quello che è stato il comportamento degli *con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite cfr. *23629/2015 .Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente “Lecontroversie insorgenti tra la società e i soci l organo amministrativoed il liquidatore in dipendenza delle presenti norme difunzionamento della società purché compromettibili saranno decisedalla Camera * presso la * competente per territorio.

IlCollegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore eprovvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”.Nel caso di specie al chiaro riferimento ai “poteri di amichevolecompositore” si aggiunge in modo dirimente la volontà manifestatadalle stesse odierne controricorrenti circa la scelta del ricorso astrumenti esclusivamente negoziali nel momento in cui avevanoproposto alla Camera * domanda di arbitrato irrituale comededotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto indiscussione dalle controricorrenti e ciò in un contesto altrettantopacifico caratterizzato dalla composizione “familiare” della società55 * * nel senso che la compagine era costituita dafigli e moglie del * * * Inoltre non risultano evocatenella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri né8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferireData pubblicazione 07/03/2024l oggettivo carattere di terzietà né infine risulta compiutamenteprecisato l oggetto dell attività concretamente affidata al collegioarbitrale stante il generico richiamo a controversie sorte “indipendenza delle presenti norme di funzionamento della società” sìda rendere non significativa in senso contrario la previsione della“compromettibilità”.

Pertanto nel caso di specie la natura irritualedell arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanzache le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di “amichevolecompositore” e perciò si verte in fattispecie diversa da quellaesaminata da * 18973/2023 citata nella memoria dellericorrenti ma anche da tutti gli altri elementi suesposti da cuiemerge l intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodoirrituale inidoneo a produrre gli effetti di cui all art.825 cod. proc.civ. tant è che nessuna delle parti ne ha richiesto l esecutività inbase a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi.Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all orientamentoespresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 en.21059/2019 di favor nei confronti dell arbitrato rituale dato chenella specie non residuano dubbi sull effettiva scelta dei contraenti.7.3.

Va aggiunto come questa Corte ha già avuto occasione dichiarire * che ove gli arbitri abbiano ritenuto lanatura rituale dell arbitrato ed abbiano pertanto provveduto nelleforme di cui all art. 816 cod. proc. civ. e segg. l impugnazione dellodo anche se diretta a far valere la natura irrituale dell arbitrato edi conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri vaproposta davanti alla Corte d appello ai sensi dell art. 827 cod. proc.civ. e segg. e non nei modi propri dell impugnazione del lodoirrituale ossia davanti al giudice ordinariamente competente efacendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasimanifestazione di volontà negoziale * 19129/2006 *25258/2013 * 3197/2016 .9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024* il Collegio ritenendo di condividere e dare continuità a taleData pubblicazione 07/03/2024orientamento che invero agli effetti dell individuazione del mezzocon cui il lodo va impugnato è la natura dell atto in concreto postoin essere dagli arbitri più che la natura dell arbitrato come previstadalle parti. * possono le parti aver previsto con il compromessoo la clausola compromissoria un arbitrato irrituale ma se gli arbitridi fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all art. 816 cod. proc.civ. e segg. ossia un lodo rituale quel lodo è impugnabileesclusivamente ai sensi dell art. 827 cod. proc. civ. e segg..* accertamento della natura del lodo in concreto emesso un ruolofondamentale svolge come si è detto l interpretazione dellaconvenzione di arbitrato dovendosi presumere in difetto di elementicontrari che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti.Ma se risulta altrimenti chiaro dalla procedura seguita e dallaqualificazione espressamente data dagli stessi arbitri che è statoemesso un lodo rituale o irrituale ciò è decisivo ai finidell individuazione del mezzo di impugnazione esperibile senza chesi debba o si possa risalire all interpretazione della volontà espressadalle parti nella convenzione.Tale volontà rileva piuttosto agli effetti della validità del lodo.

Infattila pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto unarbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quantopronunciato fuori dei limiti della convenzione d arbitrato art.829cod. proc. civ. comma 1 n. 4 che non consentiva agli arbitri diemettere un lodo rituale.7.4. * specie è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lodirituali il primo parziale e il secondo definitivo tali qualificati da essistessi all esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giudizioarbitrale conseguentemente era ammissibile l impugnazione pernullità proposta davanti alla Corte d appello che ha tuttaviaerroneamente statuito respingendo l impugnativa dei lodi propostadall odierno ricorrente e che va pertanto cassata con rinvio in10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024conseguenza dell accoglimento del primo motivo di ricorso neiData pubblicazione 07/03/2024termini di cui si è detto restando assorbito il secondo.

Il giudice dirinvio provvederà a nuovo esame facendo applicazione dei principisuesposti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Data pubblicazione 07/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Presidente* CC* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17335/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 10/A presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * * rappresentate e difesedall avvocato * * *[OSCURATO:EMAIL] controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 07/03/20242193/2022 depositata l 01/04/2022udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dalConsigliere * *1. * * e * * sulla premessa di averereditato dal * * * le quote della società 55 ** s.r.l. pari all 11 67% ciascuna adivano la Camera* presso la Camera di * di Roma così comeprevisto nello * della società 55 * * s.r.l.chiedendo che a venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare della 55 * * s.r.l. del 25 gennaio 2016con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società permancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo bvenisse dichiarata l invalidità dell iscrizione nel * *della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di attonotorio in data 25 gennaio 2016 e per l effetto disporne la revoca ecancellazione c venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previadeliberazione di scioglimento della società d venisse dichiaratal invalidità della eventuale iscrizione nel * * dellacancellazione della società e per l effetto disporne l immediata revocae cancellazione e venisse accertata e dichiarata la responsabilitàdell * * e * * * per i fattidi cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione dellasocietà f venisse disposta la condanna della società e del *al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad €12.000 00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate.Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017 il Collegio nominato aseguito della domanda proposta da * * e ** quali eredi del * * * dinanzi alla Cameraarbitrale presso la * di Roma riteneva rituale l arbitrato2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024previsto dall art.24 dello * sociale della 55 * *Data pubblicazione 07/03/2024s.r.l. dichiarava l invalidità della delibera assembleare di messa inliquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di * * ed ilconseguente obbligo al risarcimento dei danni che si riservava diquantificare con il lodo definitivo così come pure le spese legalidisponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Conlodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio * condannava* * al risarcimento in favore della 55 ** s.r.l. dei danni cagionati nell attività di liquidazione inmisura pari a € 43.023 07 oltre rivalutazione ed interessi dal marzo2016 al giugno 2018 ponendo integralmente a carico dello stesso lespese del giudizio arbitrale quelle di * e le spese legali.2.

Con sentenza n.2193/2022 la Corte d appello di Roma rigettaval impugnazione proposta da * * avverso i citati lodi.3.

Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a due motivi nei confronti di ** e * * che resistono con controricorso.4.

Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ..

Lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. inrelazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con conseguente pronunciadi nullità dei lodi impugnati per avere ritenuto la Corte d appello lanatura rituale e non irrituale dell arbitrato.

Deduce che la decisionedella Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontàdelle parti che ne avevano invece assunto l irritualità con ciòviolando i limiti della convenzione in particolare atteso che le stesseevidenziato la natura irrituale dell arbitrato.

Ad avviso del ricorrente3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024la clausola compromissoria contenuta nello * della societàData pubblicazione 07/03/2024prevedeva espressamente che il Collegio * dovessefunzionare come amichevole compositore e la stessa si dovevainterpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e lacomune intenzione delle parti quale desumibile dal loro complessivocomportamento.

A tale riguardo evidenzia altresì che la società erafamiliare prima utilizzata dal maestro * * e dai figli* e * mentre solo alla morte del padre eranosubentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altrifigli. * che la motivazione della Corte di merito era contraria inrealtà alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza secondocui in caso di incertezza avrebbe dovuto prevalere la qualificadell arbitrato rituale poiché nel caso di specie l interpretazioneletterale della clausola compromissoria e l insieme deicomportamenti delle parti non potevano trasformare l arbitratoirrituale in rituale.

In questo contesto non assumerebbe rilievo ilfatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria atteso chela clausola statutaria non faceva riferimento al d.lgs.5/2003 né ilfatto che la decisione fosse delegata a un terzo in assenza didisposizione al riguardo.6.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ. comma 1 nn. 410 11 e 12 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazioneall art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ. con conseguente pronuncia dinullità dei lodi impugnati per aver ritenuto la Corte d appellocorretta la pronuncia impugnata benché emessa oltre i limiti delladomanda. * la violazione dell art. 112 cod. proc. civ. inquanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitatoun azione sociale di responsabilità ai sensi dell art. 2476 n. 3 cod.civ. nei confronti di * * poiché si erano solo limitatea chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensidell art. 2476 n. 6 cod. civ. esercitando un ordinaria azione di4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024inadempimento causativa di un danno. * la violazioneData pubblicazione 07/03/2024dell art. 829 n. 4 10 11 e 12 cod. proc. civ. per avere erroneamentela Corte di merito ritenuto che l interpretazione della domandacostituisse nel caso di specie solo un giudizio di merito riservatoagli arbitri poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti dicui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di unragionamento basato su presupposti errati sì da integrare un vero eproprio vizio di motivazione.

In proposito il ricorrente richiama ladomanda di arbitrato nello specifico le conclusioni e deduce che ledomande inizialmente proposte dalle attrici * e *avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società e/odell odierno ricorrente in loro favore non in favore della societàmentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio diimpugnazione avanti alla Corte d appello aveva modificato leconclusioni chiedendo condannarsi l amministratore unico eliquidatore * * al risarcimento dei danni “subiti dalleappellate e per esse dalla società 55 * * s.r.l. ovverodalle esponenti stesse in qualità di successori della 55 ** s.r.l.”.

Ad avviso del ricorrente le iniziali domandeerano state sostituite “dall interpretazione meglio qualificazioneerrata degli arbitri con una successiva pronuncia ben oltre il chiestoe che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalleappellate” ed invece il Collegio arbitrale non aveva affattointerpretato le originarie domande ma d ufficio aveva qualificato perle attrici una nuova domanda su cui aveva deciso peraltrocondannando una società non più esistente sulla base dellerisultanze documentali.7.

Il primo motivo è fondato.7.1.

Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della naturarituale o irrituale dell arbitrato de quo questa Suprema Corte deveesaminare e valutare direttamente il patto compromissoriointegrante la fonte dell arbitrato medesimo e non limitarsi alla5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023verifica della tenuta sotto il profilo motivazionale della opzioneNumero di raccolta generale 6140/2024ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito inDavtae pruobb l icalazio ne 07/03/2024qualificazione dell arbitrato incide sul problema processualedell ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità atteso cheil lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previstoper quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. bensì alleimpugnative negoziali con riferimento sia alla validità dell accordocompromissorio sia all attività degli arbitri da proporre conl osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppiogrado di giurisdizione cfr. * 23629/2015 * 7574/ 2011 .In altri termini questa Corte al fine di determinare la natura ritualeo irrituale dell arbitrato ha il potere di accertare direttamente comegiudice del fatto attraverso l esame degli atti e degli elementiacquisiti al processo ferma restando l esclusione di nuoveacquisizioni probatorie la volontà delle parti espressa nellasuddetta scrittura compromissoria in quanto la relativaqualificazione incide sull ammissibilità della impugnazione delladecisione arbitrale cfr. in tal senso tra le più recenti *11847/2021 * * *che richiama l orientamento giurisprudenziale prevalente espressoa partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Uniteseguita tra le altre da * 10705/2007 il quale trovafondamento nell esatta considerazione che il giudiziosull ammissibilità dell impugnazione ossia la decisione su unaquestione processuale coincide con l ambito del giudizio di meritocome avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza chesi pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio sicchéricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni perle quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sullacompetenza in base agli atti senza limitarsi al controllo delladecisione del giudice di merito .6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Non gioverebbe quindi il tentativo di inquadrare le censureData pubblicazione 07/03/2024formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali diermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione e di metternein dubbio l ammissibilità poiché riguarderebbero in realtà nonquestioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativainsorta tra le parti.

Nel caso in esame in altre parole non si trattasoltanto di procedere all interpretazione della clausolacompromissoria giacché l indagine da compiere sul punto viene aincidere in primo luogo su un profilo di carattere processuale ossiasulla stessa ammissibilità dell impugnazione per nullità ex artt. 827e ss. cod. proc. civ..Peraltro nell indagine volta ad individuare la natura dell arbitratooltre che dell intero contesto della scrittura compromissoria devetenersi conto quale criterio sussidiario di valutazione della condottacomplessiva tenuta delle parti ad essa attribuendo il rilievoconsentito dall art. 1362 cod. civ. che come è noto consente diutilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiariaove i risultati dell interpretazione letterale e logico sistematica nonsiano appaganti.Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato entrambericonducibili all autonomia negoziale ed alla legittimazione delle partia derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata dellalite cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da * * n.527/2000 è stato affermato nella giurisprudenza di legittimitàsulla premessa che sia l arbitrato rituale che quello irrituale hannonatura privata che la differenza tra l uno e l altro tipo di arbitratonon può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbianodemandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudicema va ravvisata nel fatto che nell arbitrato rituale le parti voglionoche si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e diprodurre gli effetti di cui all art. 825 cod. proc. civ. con l osservanzadelle regole del procedimento arbitrale mentre nell arbitrato7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024irrituale esse intendono affidare all arbitro o agli arbitri laData pubblicazione 07/03/2024soluzione di controversie insorte o che possano insorgere inrelazione a determinati rapporti giuridici soltanto attraverso lostrumento negoziale mediante una composizione amichevole o unnegozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stessele quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri comeespressione della loro volontà cfr. pronunce sopra citate .7.2.

Alla stregua di detti principi dunque va interpretata la scritturacompromissoria di cui si tratta ed al riguardo ritiene il Collegioall esito del suo complessivo esame che le parti abbiano inteso darevita ad un arbitrato irrituale non potendo attribuirsi alcuna valenzadi segno contrario a quello che è stato il comportamento degli *con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite cfr. *23629/2015 .Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente “Lecontroversie insorgenti tra la società e i soci l organo amministrativoed il liquidatore in dipendenza delle presenti norme difunzionamento della società purché compromettibili saranno decisedalla Camera * presso la * competente per territorio.

IlCollegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore eprovvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”.Nel caso di specie al chiaro riferimento ai “poteri di amichevolecompositore” si aggiunge in modo dirimente la volontà manifestatadalle stesse odierne controricorrenti circa la scelta del ricorso astrumenti esclusivamente negoziali nel momento in cui avevanoproposto alla Camera * domanda di arbitrato irrituale comededotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto indiscussione dalle controricorrenti e ciò in un contesto altrettantopacifico caratterizzato dalla composizione “familiare” della società55 * * nel senso che la compagine era costituita dafigli e moglie del * * * Inoltre non risultano evocatenella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri né8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferireData pubblicazione 07/03/2024l oggettivo carattere di terzietà né infine risulta compiutamenteprecisato l oggetto dell attività concretamente affidata al collegioarbitrale stante il generico richiamo a controversie sorte “indipendenza delle presenti norme di funzionamento della società” sìda rendere non significativa in senso contrario la previsione della“compromettibilità”.

Pertanto nel caso di specie la natura irritualedell arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanzache le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di “amichevolecompositore” e perciò si verte in fattispecie diversa da quellaesaminata da * 18973/2023 citata nella memoria dellericorrenti ma anche da tutti gli altri elementi suesposti da cuiemerge l intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodoirrituale inidoneo a produrre gli effetti di cui all art.825 cod. proc.civ. tant è che nessuna delle parti ne ha richiesto l esecutività inbase a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi.Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all orientamentoespresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 en.21059/2019 di favor nei confronti dell arbitrato rituale dato chenella specie non residuano dubbi sull effettiva scelta dei contraenti.7.3.

Va aggiunto come questa Corte ha già avuto occasione dichiarire * che ove gli arbitri abbiano ritenuto lanatura rituale dell arbitrato ed abbiano pertanto provveduto nelleforme di cui all art. 816 cod. proc. civ. e segg. l impugnazione dellodo anche se diretta a far valere la natura irrituale dell arbitrato edi conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri vaproposta davanti alla Corte d appello ai sensi dell art. 827 cod. proc.civ. e segg. e non nei modi propri dell impugnazione del lodoirrituale ossia davanti al giudice ordinariamente competente efacendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasimanifestazione di volontà negoziale * 19129/2006 *25258/2013 * 3197/2016 .9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024* il Collegio ritenendo di condividere e dare continuità a taleData pubblicazione 07/03/2024orientamento che invero agli effetti dell individuazione del mezzocon cui il lodo va impugnato è la natura dell atto in concreto postoin essere dagli arbitri più che la natura dell arbitrato come previstadalle parti. * possono le parti aver previsto con il compromessoo la clausola compromissoria un arbitrato irrituale ma se gli arbitridi fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all art. 816 cod. proc.civ. e segg. ossia un lodo rituale quel lodo è impugnabileesclusivamente ai sensi dell art. 827 cod. proc. civ. e segg..* accertamento della natura del lodo in concreto emesso un ruolofondamentale svolge come si è detto l interpretazione dellaconvenzione di arbitrato dovendosi presumere in difetto di elementicontrari che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti.Ma se risulta altrimenti chiaro dalla procedura seguita e dallaqualificazione espressamente data dagli stessi arbitri che è statoemesso un lodo rituale o irrituale ciò è decisivo ai finidell individuazione del mezzo di impugnazione esperibile senza chesi debba o si possa risalire all interpretazione della volontà espressadalle parti nella convenzione.Tale volontà rileva piuttosto agli effetti della validità del lodo.

Infattila pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto unarbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quantopronunciato fuori dei limiti della convenzione d arbitrato art.829cod. proc. civ. comma 1 n. 4 che non consentiva agli arbitri diemettere un lodo rituale.7.4. * specie è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lodirituali il primo parziale e il secondo definitivo tali qualificati da essistessi all esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giudizioarbitrale conseguentemente era ammissibile l impugnazione pernullità proposta davanti alla Corte d appello che ha tuttaviaerroneamente statuito respingendo l impugnativa dei lodi propostadall odierno ricorrente e che va pertanto cassata con rinvio in10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024conseguenza dell accoglimento del primo motivo di ricorso neiData pubblicazione 07/03/2024termini di cui si è detto restando assorbito il secondo.

Il giudice dirinvio provvederà a nuovo esame facendo applicazione dei principisuesposti. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d appello di Romain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.Così deciso in Roma il 12/12/2023.Il Presidente* *11 di 11* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d appello di Romain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.Così deciso in Roma il 12/12/2023.Il Presidente* *11 di 11* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Data pubblicazione 07/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Presidente* CC* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17335/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 10/A presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * * rappresentate e difesedall avvocato * * *[OSCURATO:EMAIL] controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 07/03/20242193/2022 depositata l 01/04/2022udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dalConsigliere * *1. * * e * * sulla premessa di averereditato dal * * * le quote della società 55 ** s.r.l. pari all 11 67% ciascuna adivano la Camera* presso la Camera di * di Roma così comeprevisto nello * della società 55 * * s.r.l.chiedendo che a venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare della 55 * * s.r.l. del 25 gennaio 2016con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società permancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo bvenisse dichiarata l invalidità dell iscrizione nel * *della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di attonotorio in data 25 gennaio 2016 e per l effetto disporne la revoca ecancellazione c venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previadeliberazione di scioglimento della società d venisse dichiaratal invalidità della eventuale iscrizione nel * * dellacancellazione della società e per l effetto disporne l immediata revocae cancellazione e venisse accertata e dichiarata la responsabilitàdell * * e * * * per i fattidi cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione dellasocietà f venisse disposta la condanna della società e del *al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad €12.000 00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate.Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017 il Collegio nominato aseguito della domanda proposta da * * e ** quali eredi del * * * dinanzi alla Cameraarbitrale presso la * di Roma riteneva rituale l arbitrato2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024previsto dall art.24 dello * sociale della 55 * *Data pubblicazione 07/03/2024s.r.l. dichiarava l invalidità della delibera assembleare di messa inliquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di * * ed ilconseguente obbligo al risarcimento dei danni che si riservava diquantificare con il lodo definitivo così come pure le spese legalidisponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. Conlodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio * condannava* * al risarcimento in favore della 55 ** s.r.l. dei danni cagionati nell attività di liquidazione inmisura pari a € 43.023 07 oltre rivalutazione ed interessi dal marzo2016 al giugno 2018 ponendo integralmente a carico dello stesso lespese del giudizio arbitrale quelle di * e le spese legali.2. Con sentenza n.2193/2022 la Corte d appello di Roma rigettaval impugnazione proposta da * * avverso i citati lodi.3. Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a due motivi nei confronti di ** e * * che resistono con controricorso.4. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ.. Lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. inrelazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con conseguente pronunciadi nullità dei lodi impugnati per avere ritenuto la Corte d appello lanatura rituale e non irrituale dell arbitrato. Deduce che la decisionedella Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontàdelle parti che ne avevano invece assunto l irritualità con ciòviolando i limiti della convenzione in particolare atteso che le stesseevidenziato la natura irrituale dell arbitrato. Ad avviso del ricorrente3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024la clausola compromissoria contenuta nello * della societàData pubblicazione 07/03/2024prevedeva espressamente che il Collegio * dovessefunzionare come amichevole compositore e la stessa si dovevainterpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e lacomune intenzione delle parti quale desumibile dal loro complessivocomportamento. A tale riguardo evidenzia altresì che la società erafamiliare prima utilizzata dal maestro * * e dai figli* e * mentre solo alla morte del padre eranosubentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altrifigli. * che la motivazione della Corte di merito era contraria inrealtà alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza secondocui in caso di incertezza avrebbe dovuto prevalere la qualificadell arbitrato rituale poiché nel caso di specie l interpretazioneletterale della clausola compromissoria e l insieme deicomportamenti delle parti non potevano trasformare l arbitratoirrituale in rituale. In questo contesto non assumerebbe rilievo ilfatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria atteso chela clausola statutaria non faceva riferimento al d.lgs.5/2003 né ilfatto che la decisione fosse delegata a un terzo in assenza didisposizione al riguardo.6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ. comma 1 nn. 410 11 e 12 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazioneall art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ. con conseguente pronuncia dinullità dei lodi impugnati per aver ritenuto la Corte d appellocorretta la pronuncia impugnata benché emessa oltre i limiti delladomanda. * la violazione dell art. 112 cod. proc. civ. inquanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitatoun azione sociale di responsabilità ai sensi dell art. 2476 n. 3 cod.civ. nei confronti di * * poiché si erano solo limitatea chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensidell art. 2476 n. 6 cod. civ. esercitando un ordinaria azione di4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024inadempimento causativa di un danno. * la violazioneData pubblicazione 07/03/2024dell art. 829 n. 4 10 11 e 12 cod. proc. civ. per avere erroneamentela Corte di merito ritenuto che l interpretazione della domandacostituisse nel caso di specie solo un giudizio di merito riservatoagli arbitri poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti dicui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di unragionamento basato su presupposti errati sì da integrare un vero eproprio vizio di motivazione. In proposito il ricorrente richiama ladomanda di arbitrato nello specifico le conclusioni e deduce che ledomande inizialmente proposte dalle attrici * e *avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società e/odell odierno ricorrente in loro favore non in favore della societàmentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio diimpugnazione avanti alla Corte d appello aveva modificato leconclusioni chiedendo condannarsi l amministratore unico eliquidatore * * al risarcimento dei danni “subiti dalleappellate e per esse dalla società 55 * * s.r.l. ovverodalle esponenti stesse in qualità di successori della 55 ** s.r.l.”. Ad avviso del ricorrente le iniziali domandeerano state sostituite “dall interpretazione meglio qualificazioneerrata degli arbitri con una successiva pronuncia ben oltre il chiestoe che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalleappellate” ed invece il Collegio arbitrale non aveva affattointerpretato le originarie domande ma d ufficio aveva qualificato perle attrici una nuova domanda su cui aveva deciso peraltrocondannando una società non più esistente sulla base dellerisultanze documentali.7. Il primo motivo è fondato.7.1. Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della naturarituale o irrituale dell arbitrato de quo questa Suprema Corte deveesaminare e valutare direttamente il patto compromissoriointegrante la fonte dell arbitrato medesimo e non limitarsi alla5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023verifica della tenuta sotto il profilo motivazionale della opzioneNumero di raccolta generale 6140/2024ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito inDavtae pruobb l icalazio ne 07/03/2024qualificazione dell arbitrato incide sul problema processualedell ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità atteso cheil lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previstoper quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. bensì alleimpugnative negoziali con riferimento sia alla validità dell accordocompromissorio sia all attività degli arbitri da proporre conl osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppiogrado di giurisdizione cfr. * 23629/2015 * 7574/ 2011 .In altri termini questa Corte al fine di determinare la natura ritualeo irrituale dell arbitrato ha il potere di accertare direttamente comegiudice del fatto attraverso l esame degli atti e degli elementiacquisiti al processo ferma restando l esclusione di nuoveacquisizioni probatorie la volontà delle parti espressa nellasuddetta scrittura compromissoria in quanto la relativaqualificazione incide sull ammissibilità della impugnazione delladecisione arbitrale cfr. in tal senso tra le più recenti *11847/2021 * * *che richiama l orientamento giurisprudenziale prevalente espressoa partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Uniteseguita tra le altre da * 10705/2007 il quale trovafondamento nell esatta considerazione che il giudiziosull ammissibilità dell impugnazione ossia la decisione su unaquestione processuale coincide con l ambito del giudizio di meritocome avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza chesi pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio sicchéricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni perle quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sullacompetenza in base agli atti senza limitarsi al controllo delladecisione del giudice di merito .6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Non gioverebbe quindi il tentativo di inquadrare le censureData pubblicazione 07/03/2024formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali diermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione e di metternein dubbio l ammissibilità poiché riguarderebbero in realtà nonquestioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativainsorta tra le parti. Nel caso in esame in altre parole non si trattasoltanto di procedere all interpretazione della clausolacompromissoria giacché l indagine da compiere sul punto viene aincidere in primo luogo su un profilo di carattere processuale ossiasulla stessa ammissibilità dell impugnazione per nullità ex artt. 827e ss. cod. proc. civ..Peraltro nell indagine volta ad individuare la natura dell arbitratooltre che dell intero contesto della scrittura compromissoria devetenersi conto quale criterio sussidiario di valutazione della condottacomplessiva tenuta delle parti ad essa attribuendo il rilievoconsentito dall art. 1362 cod. civ. che come è noto consente diutilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiariaove i risultati dell interpretazione letterale e logico sistematica nonsiano appaganti.Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato entrambericonducibili all autonomia negoziale ed alla legittimazione delle partia derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata dellalite cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da * * n.527/2000 è stato affermato nella giurisprudenza di legittimitàsulla premessa che sia l arbitrato rituale che quello irrituale hannonatura privata che la differenza tra l uno e l altro tipo di arbitratonon può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbianodemandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudicema va ravvisata nel fatto che nell arbitrato rituale le parti voglionoche si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e diprodurre gli effetti di cui all art. 825 cod. proc. civ. con l osservanzadelle regole del procedimento arbitrale mentre nell arbitrato7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024irrituale esse intendono affidare all arbitro o agli arbitri laData pubblicazione 07/03/2024soluzione di controversie insorte o che possano insorgere inrelazione a determinati rapporti giuridici soltanto attraverso lostrumento negoziale mediante una composizione amichevole o unnegozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stessele quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri comeespressione della loro volontà cfr. pronunce sopra citate .7.2. Alla stregua di detti principi dunque va interpretata la scritturacompromissoria di cui si tratta ed al riguardo ritiene il Collegioall esito del suo complessivo esame che le parti abbiano inteso darevita ad un arbitrato irrituale non potendo attribuirsi alcuna valenzadi segno contrario a quello che è stato il comportamento degli *con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite cfr. *23629/2015 .Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente “Lecontroversie insorgenti tra la società e i soci l organo amministrativoed il liquidatore in dipendenza delle presenti norme difunzionamento della società purché compromettibili saranno decisedalla Camera * presso la * competente per territorio. IlCollegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore eprovvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”.Nel caso di specie al chiaro riferimento ai “poteri di amichevolecompositore” si aggiunge in modo dirimente la volontà manifestatadalle stesse odierne controricorrenti circa la scelta del ricorso astrumenti esclusivamente negoziali nel momento in cui avevanoproposto alla Camera * domanda di arbitrato irrituale comededotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto indiscussione dalle controricorrenti e ciò in un contesto altrettantopacifico caratterizzato dalla composizione “familiare” della società55 * * nel senso che la compagine era costituita dafigli e moglie del * * * Inoltre non risultano evocatenella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri né8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferireData pubblicazione 07/03/2024l oggettivo carattere di terzietà né infine risulta compiutamenteprecisato l oggetto dell attività concretamente affidata al collegioarbitrale stante il generico richiamo a controversie sorte “indipendenza delle presenti norme di funzionamento della società” sìda rendere non significativa in senso contrario la previsione della“compromettibilità”. Pertanto nel caso di specie la natura irritualedell arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanzache le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di “amichevolecompositore” e perciò si verte in fattispecie diversa da quellaesaminata da * 18973/2023 citata nella memoria dellericorrenti ma anche da tutti gli altri elementi suesposti da cuiemerge l intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodoirrituale inidoneo a produrre gli effetti di cui all art.825 cod. proc.civ. tant è che nessuna delle parti ne ha richiesto l esecutività inbase a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi.Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all orientamentoespresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 en.21059/2019 di favor nei confronti dell arbitrato rituale dato chenella specie non residuano dubbi sull effettiva scelta dei contraenti.7.3. Va aggiunto come questa Corte ha già avuto occasione dichiarire * che ove gli arbitri abbiano ritenuto lanatura rituale dell arbitrato ed abbiano pertanto provveduto nelleforme di cui all art. 816 cod. proc. civ. e segg. l impugnazione dellodo anche se diretta a far valere la natura irrituale dell arbitrato edi conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri vaproposta davanti alla Corte d appello ai sensi dell art. 827 cod. proc.civ. e segg. e non nei modi propri dell impugnazione del lodoirrituale ossia davanti al giudice ordinariamente competente efacendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasimanifestazione di volontà negoziale * 19129/2006 *25258/2013 * 3197/2016 .9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024* il Collegio ritenendo di condividere e dare continuità a taleData pubblicazione 07/03/2024orientamento che invero agli effetti dell individuazione del mezzocon cui il lodo va impugnato è la natura dell atto in concreto postoin essere dagli arbitri più che la natura dell arbitrato come previstadalle parti. * possono le parti aver previsto con il compromessoo la clausola compromissoria un arbitrato irrituale ma se gli arbitridi fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all art. 816 cod. proc.civ. e segg. ossia un lodo rituale quel lodo è impugnabileesclusivamente ai sensi dell art. 827 cod. proc. civ. e segg..* accertamento della natura del lodo in concreto emesso un ruolofondamentale svolge come si è detto l interpretazione dellaconvenzione di arbitrato dovendosi presumere in difetto di elementicontrari che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti.Ma se risulta altrimenti chiaro dalla procedura seguita e dallaqualificazione espressamente data dagli stessi arbitri che è statoemesso un lodo rituale o irrituale ciò è decisivo ai finidell individuazione del mezzo di impugnazione esperibile senza chesi debba o si possa risalire all interpretazione della volontà espressadalle parti nella convenzione.Tale volontà rileva piuttosto agli effetti della validità del lodo. Infattila pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto unarbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quantopronunciato fuori dei limiti della convenzione d arbitrato art.829cod. proc. civ. comma 1 n. 4 che non consentiva agli arbitri diemettere un lodo rituale.7.4. * specie è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lodirituali il primo parziale e il secondo definitivo tali qualificati da essistessi all esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giudizioarbitrale conseguentemente era ammissibile l impugnazione pernullità proposta davanti alla Corte d appello che ha tuttaviaerroneamente statuito respingendo l impugnativa dei lodi propostadall odierno ricorrente e che va pertanto cassata con rinvio in10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024conseguenza dell accoglimento del primo motivo di ricorso neiData pubblicazione 07/03/2024termini di cui si è detto restando assorbito il secondo. Il giudice dirinvio provvederà a nuovo esame facendo applicazione dei principisuesposti.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Data pubblicazione 07/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* ** * Presidente* CC* * Consigliere ** * * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17335/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 10/A presso lo studio dell avvocato ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * * * rappresentate e difesedall avvocato * * *[OSCURATO:EMAIL] controricorrenti* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 07/03/20242193/2022 depositata l 01/04/2022udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dalConsigliere * *1. * * e * * sulla premessa di averereditato dal * * * le quote della società 55 ** s.r.l. pari all 11 67% ciascuna adivano la Camera* presso la Camera di * di Roma così comeprevisto nello * della società 55 * * s.r.l.chiedendo che a venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare della 55 * * s.r.l. del 25 gennaio 2016con la quale era stato deliberato lo scioglimento della società permancanza dei requisiti formali richiesti e del quorum deliberativo bvenisse dichiarata l invalidità dell iscrizione nel * *della causa di scioglimento dichiarata con atto sostitutivo di attonotorio in data 25 gennaio 2016 e per l effetto disporne la revoca ecancellazione c venisse dichiarata l invalidità della deliberaassembleare del 21 aprile 2016 assunta senza regolare previadeliberazione di scioglimento della società d venisse dichiaratal invalidità della eventuale iscrizione nel * * dellacancellazione della società e per l effetto disporne l immediata revocae cancellazione e venisse accertata e dichiarata la responsabilitàdell * * e * * * per i fattidi cui ai punti precedenti e dei successivi atti di liquidazione dellasocietà f venisse disposta la condanna della società e del *al risarcimento dei danni subiti e comunque non inferiori ad €12.000 00 riferibili alla perdita delle edizioni cedute ed accertate.Con lodo arbitrale parziale del 31/7/2017 il Collegio nominato aseguito della domanda proposta da * * e ** quali eredi del * * * dinanzi alla Cameraarbitrale presso la * di Roma riteneva rituale l arbitrato2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024previsto dall art.24 dello * sociale della 55 * *Data pubblicazione 07/03/2024s.r.l. dichiarava l invalidità della delibera assembleare di messa inliquidazione della suddetta società del 25 gennaio 2016 e del 21aprile 2016 e dichiarava la responsabilità di * * ed ilconseguente obbligo al risarcimento dei danni che si riservava diquantificare con il lodo definitivo così come pure le spese legalidisponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio. Conlodo definitivo del 27/6/2018 il Collegio * condannava* * al risarcimento in favore della 55 ** s.r.l. dei danni cagionati nell attività di liquidazione inmisura pari a € 43.023 07 oltre rivalutazione ed interessi dal marzo2016 al giugno 2018 ponendo integralmente a carico dello stesso lespese del giudizio arbitrale quelle di * e le spese legali.2. Con sentenza n.2193/2022 la Corte d appello di Roma rigettaval impugnazione proposta da * * avverso i citati lodi.3. Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a due motivi nei confronti di ** e * * che resistono con controricorso.4. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aisensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc. civ.. Lecontroricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE5. Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 829 n. 4 cod. proc. civ. inrelazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ. con conseguente pronunciadi nullità dei lodi impugnati per avere ritenuto la Corte d appello lanatura rituale e non irrituale dell arbitrato. Deduce che la decisionedella Corte di merito sul punto si pone in contrasto con la volontàdelle parti che ne avevano invece assunto l irritualità con ciòviolando i limiti della convenzione in particolare atteso che le stesseevidenziato la natura irrituale dell arbitrato. Ad avviso del ricorrente3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024la clausola compromissoria contenuta nello * della societàData pubblicazione 07/03/2024prevedeva espressamente che il Collegio * dovessefunzionare come amichevole compositore e la stessa si dovevainterpretare analizzando congiuntamente il dato letterale e lacomune intenzione delle parti quale desumibile dal loro complessivocomportamento. A tale riguardo evidenzia altresì che la società erafamiliare prima utilizzata dal maestro * * e dai figli* e * mentre solo alla morte del padre eranosubentrati per successione testamentaria la seconda moglie e gli altrifigli. * che la motivazione della Corte di merito era contraria inrealtà alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza secondocui in caso di incertezza avrebbe dovuto prevalere la qualificadell arbitrato rituale poiché nel caso di specie l interpretazioneletterale della clausola compromissoria e l insieme deicomportamenti delle parti non potevano trasformare l arbitratoirrituale in rituale. In questo contesto non assumerebbe rilievo ilfatto che si trattava di un arbitrato in materia societaria atteso chela clausola statutaria non faceva riferimento al d.lgs.5/2003 né ilfatto che la decisione fosse delegata a un terzo in assenza didisposizione al riguardo.6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ. comma 1 nn. 410 11 e 12 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazioneall art. 360 n. 3 e n.5 cod. proc. civ. con conseguente pronuncia dinullità dei lodi impugnati per aver ritenuto la Corte d appellocorretta la pronuncia impugnata benché emessa oltre i limiti delladomanda. * la violazione dell art. 112 cod. proc. civ. inquanto le odierne controricorrenti non avrebbero mai esercitatoun azione sociale di responsabilità ai sensi dell art. 2476 n. 3 cod.civ. nei confronti di * * poiché si erano solo limitatea chiedere una pronuncia in loro favore come creditrici ai sensidell art. 2476 n. 6 cod. civ. esercitando un ordinaria azione di4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024inadempimento causativa di un danno. * la violazioneData pubblicazione 07/03/2024dell art. 829 n. 4 10 11 e 12 cod. proc. civ. per avere erroneamentela Corte di merito ritenuto che l interpretazione della domandacostituisse nel caso di specie solo un giudizio di merito riservatoagli arbitri poiché questi ultimi avevano invece superato i limiti dicui al citato art. 112 e la pronuncia era stata frutto di unragionamento basato su presupposti errati sì da integrare un vero eproprio vizio di motivazione. In proposito il ricorrente richiama ladomanda di arbitrato nello specifico le conclusioni e deduce che ledomande inizialmente proposte dalle attrici * e *avevano ad oggetto la pretesa di condanna della società e/odell odierno ricorrente in loro favore non in favore della societàmentre solo nella comparsa di costituzione nel giudizio diimpugnazione avanti alla Corte d appello aveva modificato leconclusioni chiedendo condannarsi l amministratore unico eliquidatore * * al risarcimento dei danni “subiti dalleappellate e per esse dalla società 55 * * s.r.l. ovverodalle esponenti stesse in qualità di successori della 55 ** s.r.l.”. Ad avviso del ricorrente le iniziali domandeerano state sostituite “dall interpretazione meglio qualificazioneerrata degli arbitri con una successiva pronuncia ben oltre il chiestoe che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalleappellate” ed invece il Collegio arbitrale non aveva affattointerpretato le originarie domande ma d ufficio aveva qualificato perle attrici una nuova domanda su cui aveva deciso peraltrocondannando una società non più esistente sulla base dellerisultanze documentali.7. Il primo motivo è fondato.7.1. Poiché è stata posta dal ricorrente la questione della naturarituale o irrituale dell arbitrato de quo questa Suprema Corte deveesaminare e valutare direttamente il patto compromissoriointegrante la fonte dell arbitrato medesimo e non limitarsi alla5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023verifica della tenuta sotto il profilo motivazionale della opzioneNumero di raccolta generale 6140/2024ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito inDavtae pruobb l icalazio ne 07/03/2024qualificazione dell arbitrato incide sul problema processualedell ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità atteso cheil lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previstoper quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. bensì alleimpugnative negoziali con riferimento sia alla validità dell accordocompromissorio sia all attività degli arbitri da proporre conl osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppiogrado di giurisdizione cfr. * 23629/2015 * 7574/ 2011 .In altri termini questa Corte al fine di determinare la natura ritualeo irrituale dell arbitrato ha il potere di accertare direttamente comegiudice del fatto attraverso l esame degli atti e degli elementiacquisiti al processo ferma restando l esclusione di nuoveacquisizioni probatorie la volontà delle parti espressa nellasuddetta scrittura compromissoria in quanto la relativaqualificazione incide sull ammissibilità della impugnazione delladecisione arbitrale cfr. in tal senso tra le più recenti *11847/2021 * * *che richiama l orientamento giurisprudenziale prevalente espressoa partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Uniteseguita tra le altre da * 10705/2007 il quale trovafondamento nell esatta considerazione che il giudiziosull ammissibilità dell impugnazione ossia la decisione su unaquestione processuale coincide con l ambito del giudizio di meritocome avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza chesi pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio sicchéricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni perle quali la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sullacompetenza in base agli atti senza limitarsi al controllo delladecisione del giudice di merito .6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024Non gioverebbe quindi il tentativo di inquadrare le censureData pubblicazione 07/03/2024formulate dal ricorrente nelle violazioni delle regole legali diermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione e di metternein dubbio l ammissibilità poiché riguarderebbero in realtà nonquestioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativainsorta tra le parti. Nel caso in esame in altre parole non si trattasoltanto di procedere all interpretazione della clausolacompromissoria giacché l indagine da compiere sul punto viene aincidere in primo luogo su un profilo di carattere processuale ossiasulla stessa ammissibilità dell impugnazione per nullità ex artt. 827e ss. cod. proc. civ..Peraltro nell indagine volta ad individuare la natura dell arbitratooltre che dell intero contesto della scrittura compromissoria devetenersi conto quale criterio sussidiario di valutazione della condottacomplessiva tenuta delle parti ad essa attribuendo il rilievoconsentito dall art. 1362 cod. civ. che come è noto consente diutilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiariaove i risultati dell interpretazione letterale e logico sistematica nonsiano appaganti.Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato entrambericonducibili all autonomia negoziale ed alla legittimazione delle partia derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata dellalite cfr. le pronunce susseguitesi a decorrere da * * n.527/2000 è stato affermato nella giurisprudenza di legittimitàsulla premessa che sia l arbitrato rituale che quello irrituale hannonatura privata che la differenza tra l uno e l altro tipo di arbitratonon può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbianodemandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudicema va ravvisata nel fatto che nell arbitrato rituale le parti voglionoche si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e diprodurre gli effetti di cui all art. 825 cod. proc. civ. con l osservanzadelle regole del procedimento arbitrale mentre nell arbitrato7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024irrituale esse intendono affidare all arbitro o agli arbitri laData pubblicazione 07/03/2024soluzione di controversie insorte o che possano insorgere inrelazione a determinati rapporti giuridici soltanto attraverso lostrumento negoziale mediante una composizione amichevole o unnegozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stessele quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri comeespressione della loro volontà cfr. pronunce sopra citate .7.2. Alla stregua di detti principi dunque va interpretata la scritturacompromissoria di cui si tratta ed al riguardo ritiene il Collegioall esito del suo complessivo esame che le parti abbiano inteso darevita ad un arbitrato irrituale non potendo attribuirsi alcuna valenzadi segno contrario a quello che è stato il comportamento degli *con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite cfr. *23629/2015 .Il tenore della clausola statutaria di cui si discute è il seguente “Lecontroversie insorgenti tra la società e i soci l organo amministrativoed il liquidatore in dipendenza delle presenti norme difunzionamento della società purché compromettibili saranno decisedalla Camera * presso la * competente per territorio. IlCollegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore eprovvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”.Nel caso di specie al chiaro riferimento ai “poteri di amichevolecompositore” si aggiunge in modo dirimente la volontà manifestatadalle stesse odierne controricorrenti circa la scelta del ricorso astrumenti esclusivamente negoziali nel momento in cui avevanoproposto alla Camera * domanda di arbitrato irrituale comededotto con sufficiente specificità dal ricorrente e non posto indiscussione dalle controricorrenti e ciò in un contesto altrettantopacifico caratterizzato dalla composizione “familiare” della società55 * * nel senso che la compagine era costituita dafigli e moglie del * * * Inoltre non risultano evocatenella clausola specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri né8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferireData pubblicazione 07/03/2024l oggettivo carattere di terzietà né infine risulta compiutamenteprecisato l oggetto dell attività concretamente affidata al collegioarbitrale stante il generico richiamo a controversie sorte “indipendenza delle presenti norme di funzionamento della società” sìda rendere non significativa in senso contrario la previsione della“compromettibilità”. Pertanto nel caso di specie la natura irritualedell arbitrato voluto dalle parti si evince non solo dalla circostanzache le funzioni attribuite agli arbitri fossero quelle di “amichevolecompositore” e perciò si verte in fattispecie diversa da quellaesaminata da * 18973/2023 citata nella memoria dellericorrenti ma anche da tutti gli altri elementi suesposti da cuiemerge l intenzione delle parti di pervenire alla pronuncia di un lodoirrituale inidoneo a produrre gli effetti di cui all art.825 cod. proc.civ. tant è che nessuna delle parti ne ha richiesto l esecutività inbase a quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi.Né infine potrebbe giustificarsi il riferimento all orientamentoespresso nelle pronunce di questa Corte n.6909/2015 en.21059/2019 di favor nei confronti dell arbitrato rituale dato chenella specie non residuano dubbi sull effettiva scelta dei contraenti.7.3. Va aggiunto come questa Corte ha già avuto occasione dichiarire * che ove gli arbitri abbiano ritenuto lanatura rituale dell arbitrato ed abbiano pertanto provveduto nelleforme di cui all art. 816 cod. proc. civ. e segg. l impugnazione dellodo anche se diretta a far valere la natura irrituale dell arbitrato edi conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri vaproposta davanti alla Corte d appello ai sensi dell art. 827 cod. proc.civ. e segg. e non nei modi propri dell impugnazione del lodoirrituale ossia davanti al giudice ordinariamente competente efacendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasimanifestazione di volontà negoziale * 19129/2006 *25258/2013 * 3197/2016 .9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024* il Collegio ritenendo di condividere e dare continuità a taleData pubblicazione 07/03/2024orientamento che invero agli effetti dell individuazione del mezzocon cui il lodo va impugnato è la natura dell atto in concreto postoin essere dagli arbitri più che la natura dell arbitrato come previstadalle parti. * possono le parti aver previsto con il compromessoo la clausola compromissoria un arbitrato irrituale ma se gli arbitridi fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all art. 816 cod. proc.civ. e segg. ossia un lodo rituale quel lodo è impugnabileesclusivamente ai sensi dell art. 827 cod. proc. civ. e segg..* accertamento della natura del lodo in concreto emesso un ruolofondamentale svolge come si è detto l interpretazione dellaconvenzione di arbitrato dovendosi presumere in difetto di elementicontrari che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti.Ma se risulta altrimenti chiaro dalla procedura seguita e dallaqualificazione espressamente data dagli stessi arbitri che è statoemesso un lodo rituale o irrituale ciò è decisivo ai finidell individuazione del mezzo di impugnazione esperibile senza chesi debba o si possa risalire all interpretazione della volontà espressadalle parti nella convenzione.Tale volontà rileva piuttosto agli effetti della validità del lodo. Infattila pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto unarbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quantopronunciato fuori dei limiti della convenzione d arbitrato art.829cod. proc. civ. comma 1 n. 4 che non consentiva agli arbitri diemettere un lodo rituale.7.4. * specie è pacifico che gli arbitri avevano emesso due lodirituali il primo parziale e il secondo definitivo tali qualificati da essistessi all esito delle contestazioni sollevate in tal senso nel giudizioarbitrale conseguentemente era ammissibile l impugnazione pernullità proposta davanti alla Corte d appello che ha tuttaviaerroneamente statuito respingendo l impugnativa dei lodi propostadall odierno ricorrente e che va pertanto cassata con rinvio in10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 17335/2022Numero sezionale 5577/2023Numero di raccolta generale 6140/2024conseguenza dell accoglimento del primo motivo di ricorso neiData pubblicazione 07/03/2024termini di cui si è detto restando assorbito il secondo. Il giudice dirinvio provvederà a nuovo esame facendo applicazione dei principisuesposti. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d appello di Romain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.Così deciso in Roma il 12/12/2023.Il Presidente* *11 di 11* **La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondocassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d appello di Romain diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52.Così deciso in Roma il 12/12/2023.Il Presidente* *11 di 11* *
Sentenza Cassazione n. 06140/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris