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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30633/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1984 avverso la sentenza resa il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello cli Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 13 febbraio 2014 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni perché estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione contestato al capo A, rideterminando la pena inflitta.

Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, con minaccia consistita nel prospettare la mancata restituzione del telefono cellulare sottratto alla persona offesa, tentato di costringerla a versare la somma di 30 euro, non riuscendo nell'intento per il rifiuto opposto. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello con cui si invocava la -concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione apparente poiché con la suddetta censura si evidenziavano diversi elementi che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento del beneficio, anche in ragione della sostanziale condizione di incensurati dei due imputati, gravati da un solo precedente contravvenzionale per violazione del Codice della strada, poi depenalizzato.

Il diniego delle attenuanti generiche è stato tuttavia giustificato per la concreta gravità della condotta e l'intensità del dolo e per l'assenza di elementi positivi di valutazione, mentre la condizione di incensurato era certamente un elemento di novità che i giudici avrebbero dovuto valutare. 2.2 Violazione degli articoli 163 e 165 comma due cod.pen. cori riferimento al terzo motivo di appello con cui si invocava la concessione a [OSCURATO:PERSONA] del beneficio della sospensione condizionale.

Con il terzo motivo si chiedeva di escludere la condizione apposta ex art. 165 comma 2 cod.pen. alla sospensione condizionale della pena concessa all'imputato [OSCURATO:PERSONA], subordinata allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha un unico precedente per condanna alla pena sospesa dell'ammenda e [OSCURATO:PERSONA] risulta 2i vere due precedenti sempre per guida senza patente, che tuttavia sono stati unificati dal giudice dell'esecuzione, rideterminando la pena complessiva in 4.500 C di ammenda ed eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Questa condanna non è certamente ostativa alla concessione del beneficio senza alcuna condizione.

Nelle more del giudizio di appello, peraltro, il legislatore ha depenalizzato il reato di cui all'art. 116 Codice della strada, salvo il caso della recidiva, ma la corte di appello ha respinto la relativa doglianza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito della pena sospesa, senza considerare quanto dedotto con il motivo di gravame e dimenticando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nell'unificare le due condanne aveva espressamente escluso il beneficio della sospensione.

Le Sezioni unite, ricorda il ricorrente, hanno risolto il contrasto interpretativo emerso in ordine alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale della pena in caso di revoca per aboliti° criminis di sentenze di condanna che abbiano impedito nel pregresso giudizio di cognizione la concessione del beneficio e hanno affermato che è possibile per il giudice dell'esecuzione, a seguito della revoca della precedente condanna, concedere il beneficio anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Con memoria trasmessa il 24 maggio 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 597 comma 5 cod. proc.pen., la corte di appello aveva il potere ex officio di intervenire sul beneficio della sospensione condizionale della pena, escludendo la condizione dello svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità e avrebbe di conseguenza dovuto eliminare la detta condizione anche nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pure in assenza di esplicita richiesta.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901) La sentenza di appello ha affermato che non vi sono elementi positivi di valutazione che possano giustificare il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche, risultando del tutto neutro il comportamento processuale degli imputati, che si sono limitati ad ammettere circostanze del tutto pacifiche, e in ragione della concreta gravità del fatto e dell'intensità del dolo, considerato peraltro che il tribunale ha già benevolmente riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod.pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante delle più persone riunite. 1.2 In relazione al secondo motivo di ricorso occorre premettere che il tribunale ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ad entrambi gli imputati, subordinandolo alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune, in quanto costoro avevano già usufruito della sospensione condizionale della pena.

Tale statuizione è stata oggetto di appello soltanto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo problema che si pone è se, come sostiene il difensore, l'art. 597 comma 5 cod. proc.pen. consente di rivalutare la sussistenza del presupposti per l'applicazione della condizione di cui all'art. 165 cod.pen. al beneficio della sospensione condizionale, in assenza di specifica impugnazione in appello.

Sostiene il difensore che ciò sia consentito poiché l'art. 597 cod. proc.pen. impone al giudice di rilevare anche di ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ma questa tesi non può trovare accoglimento.

Non ricorre nel caso in esame un'ipotesi di pena illegale poiché il potere del giudice di applicare ex officio un beneficio non comporta, tuttavia, l'onere di applicarlo senza condizioni, e rientra nel potere del giudice ex art. 165 cod.pen. primo comma, di subordinare la sospensione condizionale della pena ad una delle attività previste dalla medesima norma, tra cui appunto la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a prescindere da eventuale precedente fruizione del medesimo beneficio.

A sostegno di questa posizione deve rilevarsi che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, sia pure in tema di patteggiamento, ha precisato che l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena. (Sez. 6, Sentenza n. 36772 del 12/09/2022 Cc. (dep. 28/09/2022 ) Rv. 283829 - 01) Inoltre anche la più recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez.

U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01) Sulla scia di questi principi, che si riferiscono alla concessione del beneficio, deve ritenersi che la corte di merito non abbia alcun onere di valutare ex officio i presupposti per revocare la condizione cui sia stata subordinata detta sospensione ex art. 165 cod.pen., in assenza di un motivo di appello.

Ne consegue che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non dedotto in appello.

Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente infondata poiché la corte ha risposto, sia pur in modo succinto ma non apparente, allo specifico motivo di appello con cui si invocava la revoca della subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento di attività lavorativa di utilità, affermando che il Florea ha già usufruito della pena sospesa.

In effetti così risulta dal certificato penale, anche se, come allegato dal ricorrente, in sede di incidente di esecuzione il giudice del Tribunale di Napoli abbia in seguito unificato le due condanne dell'ammenda e revocato il beneficio già concesso.

Il secondo comma dell'art. 165 cod.pen. afferma che la sospensione condizionale deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi quando è concessa a chi ne ha già usufruito, e certamente l'imputato ne ha già usufruito.

La ratio è infatti quella di evitare la reiterazione di benefici incondizionati, che possono incidere sull'efficacia deterrente della pena, in favore di soggetti che non siano incensurati e che abbiano già usufruito del beneficio, anche se in seguito revocato in sede esecutiva.

Con la memoria il difensore rileva inoltre che nelle more del giudizio è intervenuta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, e la corte avrebbe dovuto tenerne conto ex officio nella sua decisione.

Deve tuttavia rilevarsi che in caso di recidiva nel biennio la condotta di guida senza patente mantiene la sua rilevanza penale e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] dal certificato penale emerge un'ipotesi di reiterazione dell'illecito nel biennio, per cui deve ritenersi che non sia intervenuta alcuna abolitio criminis-nei confronti del Florea e questo elemento di novità non ha rilevanza ai fini della sua posizione.

Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 8 giugno 2023 il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 giugno 1984 avverso la sentenza resa il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello cli Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 13 febbraio 2014 dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni perché estinti per intervenuta prescrizione e ha confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione contestato al capo A, rideterminando la pena inflitta. Si addebita ai due imputati di avere in concorso tra loro, con minaccia consistita nel prospettare la mancata restituzione del telefono cellulare sottratto alla persona offesa, tentato di costringerla a versare la somma di 30 euro, non riuscendo nell'intento per il rifiuto opposto. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello con cui si invocava la -concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione apparente poiché con la suddetta censura si evidenziavano diversi elementi che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento del beneficio, anche in ragione della sostanziale condizione di incensurati dei due imputati, gravati da un solo precedente contravvenzionale per violazione del Codice della strada, poi depenalizzato. Il diniego delle attenuanti generiche è stato tuttavia giustificato per la concreta gravità della condotta e l'intensità del dolo e per l'assenza di elementi positivi di valutazione, mentre la condizione di incensurato era certamente un elemento di novità che i giudici avrebbero dovuto valutare. 2.2 Violazione degli articoli 163 e 165 comma due cod.pen. cori riferimento al terzo motivo di appello con cui si invocava la concessione a [OSCURATO:PERSONA] del beneficio della sospensione condizionale. Con il terzo motivo si chiedeva di escludere la condizione apposta ex art. 165 comma 2 cod.pen. alla sospensione condizionale della pena concessa all'imputato [OSCURATO:PERSONA], subordinata allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha un unico precedente per condanna alla pena sospesa dell'ammenda e [OSCURATO:PERSONA] risulta 2i vere due precedenti sempre per guida senza patente, che tuttavia sono stati unificati dal giudice dell'esecuzione, rideterminando la pena complessiva in 4.500 C di ammenda ed eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Questa condanna non è certamente ostativa alla concessione del beneficio senza alcuna condizione. Nelle more del giudizio di appello, peraltro, il legislatore ha depenalizzato il reato di cui all'art. 116 Codice della strada, salvo il caso della recidiva, ma la corte di appello ha respinto la relativa doglianza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] aveva già usufruito della pena sospesa, senza considerare quanto dedotto con il motivo di gravame e dimenticando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che nell'unificare le due condanne aveva espressamente escluso il beneficio della sospensione. Le Sezioni unite, ricorda il ricorrente, hanno risolto il contrasto interpretativo emerso in ordine alla possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale della pena in caso di revoca per aboliti° criminis di sentenze di condanna che abbiano impedito nel pregresso giudizio di cognizione la concessione del beneficio e hanno affermato che è possibile per il giudice dell'esecuzione, a seguito della revoca della precedente condanna, concedere il beneficio anche sulla base di elementi sopravvenuti. Con memoria trasmessa il 24 maggio 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 597 comma 5 cod. proc.pen., la corte di appello aveva il potere ex officio di intervenire sul beneficio della sospensione condizionale della pena, escludendo la condizione dello svolgimento di attività lavorativa di pubblica utilità e avrebbe di conseguenza dovuto eliminare la detta condizione anche nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], pure in assenza di esplicita richiesta.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Il primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 27126901) La sentenza di appello ha affermato che non vi sono elementi positivi di valutazione che possano giustificare il riconoscimento anche delle circostanze attenuanti generiche, risultando del tutto neutro il comportamento processuale degli imputati, che si sono limitati ad ammettere circostanze del tutto pacifiche, e in ragione della concreta gravità del fatto e dell'intensità del dolo, considerato peraltro che il tribunale ha già benevolmente riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod.pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante delle più persone riunite. 1.2 In relazione al secondo motivo di ricorso occorre premettere che il tribunale ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ad entrambi gli imputati, subordinandolo alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune, in quanto costoro avevano già usufruito della sospensione condizionale della pena. Tale statuizione è stata oggetto di appello soltanto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo problema che si pone è se, come sostiene il difensore, l'art. 597 comma 5 cod. proc.pen. consente di rivalutare la sussistenza del presupposti per l'applicazione della condizione di cui all'art. 165 cod.pen. al beneficio della sospensione condizionale, in assenza di specifica impugnazione in appello. Sostiene il difensore che ciò sia consentito poiché l'art. 597 cod. proc.pen. impone al giudice di rilevare anche di ufficio la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ma questa tesi non può trovare accoglimento. Non ricorre nel caso in esame un'ipotesi di pena illegale poiché il potere del giudice di applicare ex officio un beneficio non comporta, tuttavia, l'onere di applicarlo senza condizioni, e rientra nel potere del giudice ex art. 165 cod.pen. primo comma, di subordinare la sospensione condizionale della pena ad una delle attività previste dalla medesima norma, tra cui appunto la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a prescindere da eventuale precedente fruizione del medesimo beneficio. A sostegno di questa posizione deve rilevarsi che l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, sia pure in tema di patteggiamento, ha precisato che l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena. (Sez. 6, Sentenza n. 36772 del 12/09/2022 Cc. (dep. 28/09/2022 ) Rv. 283829 - 01) Inoltre anche la più recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte ha stabilito che in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01) Sulla scia di questi principi, che si riferiscono alla concessione del beneficio, deve ritenersi che la corte di merito non abbia alcun onere di valutare ex officio i presupposti per revocare la condizione cui sia stata subordinata detta sospensione ex art. 165 cod.pen., in assenza di un motivo di appello. Ne consegue che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché non dedotto in appello. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], la censura è manifestamente infondata poiché la corte ha risposto, sia pur in modo succinto ma non apparente, allo specifico motivo di appello con cui si invocava la revoca della subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento di attività lavorativa di utilità, affermando che il Florea ha già usufruito della pena sospesa. In effetti così risulta dal certificato penale, anche se, come allegato dal ricorrente, in sede di incidente di esecuzione il giudice del Tribunale di Napoli abbia in seguito unificato le due condanne dell'ammenda e revocato il beneficio già concesso. Il secondo comma dell'art. 165 cod.pen. afferma che la sospensione condizionale deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi quando è concessa a chi ne ha già usufruito, e certamente l'imputato ne ha già usufruito. La ratio è infatti quella di evitare la reiterazione di benefici incondizionati, che possono incidere sull'efficacia deterrente della pena, in favore di soggetti che non siano incensurati e che abbiano già usufruito del beneficio, anche se in seguito revocato in sede esecutiva. Con la memoria il difensore rileva inoltre che nelle more del giudizio è intervenuta la depenalizzazione del reato di guida senza patente, e la corte avrebbe dovuto tenerne conto ex officio nella sua decisione. Deve tuttavia rilevarsi che in caso di recidiva nel biennio la condotta di guida senza patente mantiene la sua rilevanza penale e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] dal certificato penale emerge un'ipotesi di reiterazione dell'illecito nel biennio, per cui deve ritenersi che non sia intervenuta alcuna abolitio criminis-nei confronti del Florea e questo elemento di novità non ha rilevanza ai fini della sua posizione. Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 giugno 2023 il co
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