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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:420
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 21 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 242/25 S, T, AS «SEB banka» altra parte:

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Politica monetaria – Settori rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Progetto di disposizioni legislative – Consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Articolo 127, paragrafo 4, TFUE – Decisione 98/415 – Articolo 4 – Osservanza da parte delle autorità nazionali »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di essere consultata nell’ambito della procedura di adozione di una normativa nazionale che rientri nelle competenze della BCE, offrendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza sulla (non) applicabilità del diritto nazionale adottato in violazione di un requisito procedurale prescritto dal diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo A. Decisione 98/415/CE

2. Le disposizioni rilevanti ai fini della presente causa sono contenute negli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative ( 2 ).

B. Diritto lettone 1.

[OSCURATO:PERSONA]

3. L’articolo 64 della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») del 15 febbraio 1992 ( 3 ) stabilisce che il diritto di legiferare spetta al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] lettone; in prosieguo il «[OSCURATO:PERSONA] lettone») e al popolo conformemente alle procedure e nella misura previste dalla [OSCURATO:PERSONA].

4. Ai sensi dell’articolo 70 della [OSCURATO:PERSONA], il presidente dello Stato promulga le leggi secondo la seguente formula: «la [OSCURATO:PERSONA] (ossia il Popolo) ha adottato e il presidente dello Stato ha promulgato la seguente legge: (testo della legge)».

5. L’articolo 71 della [OSCURATO:PERSONA] prevede il diritto del presidente dello Stato di chiedere un secondo esame della legge: entro dieci giorni dall’adozione della legge da parte del [OSCURATO:PERSONA], mediante richiesta scritta e motivata indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso può chiedere di procedere a una nuova valutazione della legge.

Se il [OSCURATO:PERSONA] non modifica la legge, il presidente non può sollevare obiezioni una seconda volta.

2. Regolamento del [OSCURATO:PERSONA]

6. L’articolo 114, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] Kārtības rullis (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 28 luglio 1994 ( 4 ) stabilisce che un progetto di legge si considera adottato e diviene quindi legge se è stato discusso in tre letture e ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] lettone presenti al voto.

3. Legge per la tutela dei diritti dei consumatori

7. L’articolo

8. 4 del Patērētāju tiesību aizsardzības likums (legge per la tutela dei diritti dei consumatori) del 18 marzo 1999 ( 5 ), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, ha istituito un meccanismo di sostegno ai consumatori che hanno contratto mutui ipotecari a tasso variabile.

Detto meccanismo consisteva essenzialmente in una compensazione versata ai consumatori e corrispondente a una parte dell’interesse versato da questi ultimi, finanziata da un prelievo imposto agli enti creditizi e a taluni altri soggetti.

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8. Tenuto conto del notevole onere gravante sulle famiglie a causa dell’aumento delle rate dei crediti e dei prezzi al consumo a seguito dell’aumento del tasso Euribor e dell’inflazione, il 6 ottobre 2023 è stato presentato al [OSCURATO:PERSONA] lettone il progetto di legge «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» (emendamento alla legge sulla tutela dei diritti dei consumatori; in prosieguo: il «progetto di legge»).

Tale progetto mirava a integrare in detta legge l’articolo

8. 4 inserendo un meccanismo di sostegno ai debitori di mutui ipotecari. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato la Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija [[OSCURATO:PERSONA] bilancio e finanze (fiscalità); in prosieguo: la «commissione bilancio»] come commissione competente.

9. Il progetto di legge è stato esaminato in [OSCURATO:PERSONA] in tre letture e discusso in tredici riunioni della commissione bilancio, cui hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni rappresentative del settore.

Le versioni del progetto di legge adottate nelle diverse letture differivano l’una dall’altra.

10. Il 30 novembre 2023 la commissione bilancio ha esaminato il progetto di legge prima della terza e ultima lettura e si è rivolta alla BCE inviandole la versione del progetto di legge proposta prima della terza lettura e richiedendole un parere al riguardo.

11. Il 6 dicembre 2023, senza attendere il parere della BCE, il likums «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» (legge di modifica della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori; in prosieguo: la «legge controversa») è stato approvato dal [OSCURATO:PERSONA] lettone in terza lettura e inviato al presidente dello Stato per la promulgazione.

12. L’11 dicembre 2023 la BCE ha adottato e pubblicato un parere sul prelievo temporaneo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari imposto agli enti creditizi (CON/2023/42).

In detto parere, la BCE ha espresso caute critiche nei confronti del prelievo temporaneo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari introdotto dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]: essa ha messo in guardia sul fatto che la legge controversa potrebbe indebolire la trasmissione della politica monetaria, ridurre la redditività e i capitali delle banche, distorcere la concorrenza e creare rischi per la stabilità finanziaria e ha raccomandato una valutazione d’impatto più completa prima della sua adozione.

13. Il 20 dicembre 2023 il parere della BCE è stato discusso nel corso di una riunione della commissione bilancio, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni rappresentative del settore.

Lo stesso giorno il presidente ha promulgato la legge controversa, entrata in vigore il 1º gennaio 2024.

L’articolo

8. 4 è stato così aggiunto alla legge sulla tutela dei diritti dei consumatori.

14. In forza di detto articolo, gli enti creditizi e taluni altri soggetti che si occupano di credito al consumo (in prosieguo: i «soggetti imponibili») erano tenuti a pagare un prelievo denominato «prelievo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari» (in prosieguo: il «prelievo»).

Allo stesso tempo, tale articolo prevedeva una compensazione da versare ai debitori di mutui ipotecari che soddisfacevano i requisiti previsti da detto articolo e che copriva una parte degli interessi pagati da questi ultimi.

I soggetti imponibili erano tenuti a calcolare la compensazione dovuta a ciascun debitore ipotecario avente diritto a quest’ultima e a trasmettere tali informazioni al Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale; in prosieguo: il «VID»).

Il VID accreditava la compensazione sul conto dei mutuatari interessati su base trimestrale, attingendo dalle entrate provenienti dal prelievo.

15. Il regime istituito dalla legge controversa è stato applicato fino al 31 dicembre 2024.

16. La SEB banka, un ente creditizio registrato in [OSCURATO:PERSONA], nonché due persone fisiche (S e T) hanno proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, sostenendo che la legge controversa è incostituzionale, in particolare perché è contraria al principio del corretto procedimento di formazione delle leggi.

Essi affermano che il [OSCURATO:PERSONA] lettone è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di consultare la BCE prima di adottare la legge controversa.

17. Il giudice del rinvio intende accertare, in primo luogo, se l’obbligo imposto dal diritto dell’Unione a un’autorità di uno Stato membro di consultare la BCE in tempo utile sia adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, ma esiste una procedura che consente un ulteriore esame di tale legge da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore.

Il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se un eventuale inadempimento dell’obbligo di consultare la BCE come previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e in tempo utile ai sensi dell’articolo 4 della decisione 98/415, debba essere considerato una violazione del diritto dell’Unione che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni giuridiche adottate da uno Stato membro.

A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva di aver costantemente sostenuto che solo vizi procedurali sostanziali possono rendere illegittima una disposizione nazionale.

Esso rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha ancora chiarito le conseguenze di un inadempimento dell’obbligo di consultare la BCE in tempo utile sull’applicabilità della legislazione di uno Stato membro.

Nell’ipotesi in cui la Corte dichiarasse che l’inosservanza dell’obbligo di consultare la BCE in tempo utile costituisce un vizio procedurale sostanziale, il giudice del rinvio chiede, in terzo luogo, se i principi della certezza del diritto e del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può disporre, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse per il periodo di validità di queste ultime.

18. È in tale contesto che, con ordinanza del 31 marzo 2025, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 127, paragrafo 4, [TFEU] e l’articolo 4 della [decisione 98/415] del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultazione della [BCE] in tempo utile da parte dell’autorità di uno Stato membro, ivi previsto, è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della [BCE], ma esiste una procedura nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, [TFEU] e dell’articolo 4 della [decisione 98/415] del Consiglio debba essere considerata un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di diritto nazionale adottate in violazione del diritto dell’Unione. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che la [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime».

19. Hanno presentato osservazioni scritte la SEB banka, i governi lettone e portoghese, la BCE e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Tutte le suddette parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 27 gennaio 2026.

IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari

20. In via preliminare, desidero brevemente collocare il procedimento dinanzi al giudice del rinvio nel suo contesto e spiegare la genesi delle questioni nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.

21. Il giudice del rinvio è chiamato a valutare la conformità del meccanismo di sostegno previsto per i debitori di mutui ipotecari dall’articolo

8. 4 della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori all’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], al principio di uguaglianza dinanzi alla legge sancito dall’articolo 91, prima frase, della stessa e al diritto di proprietà garantito dall’articolo 105, frasi dalla prima alla terza, della medesima.

22. A tal riguardo, la SEB banka nonché S e T sostengono che l’articolo

8. 4 della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori costituisce una limitazione del diritto di proprietà e una disparità di trattamento non prevista dalla legge ( 6 ).

Essi affermano che l’articolo in parola della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori non è stato adottato conformemente al principio di corretto procedimento di formazione delle leggi, giacché, a loro avviso, il [OSCURATO:PERSONA] lettone non ha consultato la BCE sul regime previsto dalla legge in tempo utile nel corso della procedura legislativa.

La SEB Banka nonché S e T ritengono che siano state violate le pertinenti disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione: gli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, TFUE, l’articolo 4 del Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE») e gli articoli 2, paragrafi 1 e 4, della decisione 98/415.

23. Poiché la base giuridica di una limitazione del diritto di proprietà e della disparità di trattamento non è stata adottata secondo il corretto procedimento di formazione delle leggi, il giudice del rinvio si è rivolto alla Corte di giustizia.

Tutte e tre le questioni riguardano la procedura legislativa nazionale e l’obbligo di consultare la BCE.

Per contro, esse non riguardano la questione sostanziale se il diritto di proprietà sia stato violato.

24. L’istituzione autrice dell’atto di cui è contestata la costituzionalità è il [OSCURATO:PERSONA] lettone.

Tale istituzione svolge naturalmente un ruolo importante nello specifico procedimento di cui alla presente causa, vale a dire nella valutazione della conformità alla [OSCURATO:PERSONA].

25. In quanto giudice costituzionale nazionale che esercita un controllo di costituzionalità, il giudice del rinvio mira a determinare non solo se le disposizioni del diritto dell’Unione siano state violate dal [OSCURATO:PERSONA] lettone (prima questione), ma anche, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una siffatta violazione (seconda questione).

In quanto giudice costituzionale, il giudice del rinvio ha il potere di dichiarare incostituzionale una disposizione di diritto nazionale. anche se l’esercizio di tale potere dipenda da quali conseguenze giuridiche. derivanti dal diritto dell’Unione possano eventualmente esserci.

Solo se l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione consiste nell’obbligo per i giudici nazionali (ordinari) di disapplicare la legge controversa, il giudice del rinvio potrebbe dichiarare tale legge incostituzionale.

Questo è motivo per cui, nella seconda questione, il giudice del rinvio chiede se un giudice nazionale debba rifiutare di applicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione.

B. Prima questione pregiudiziale

26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione che rientri nelle «competenze» della BCE, l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultare la BCE su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale la legge di cui trattasi può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore.

27. Al fine di fornire alla Corte una proposta di risposta a detta questione, vorrei anzitutto spiegare la procedura di consultazione della BCE nelle procedure legislative nazionali, prima di analizzare se tale procedura sia stata rispettata nel caso di specie.

1. Obbligo di consultare la BCE ai sensi, inter alia , dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE

28. La BCE è una delle sette istituzioni dell’Unione ( 7 ) e le principali disposizioni che la riguardano sono contenute nel Trattato FUE e nello Statuto del SEBC e della BCE.

A tal fine, l’articolo 127, paragrafo 1, TFUE stabilisce che l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che, fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 TUE.

L’articolo 127, paragrafo 2, TFUE elenca i compiti fondamentali del SEBC, che sono: definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, svolgere le operazioni sui cambi ( 8 ), detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

29. Tre disposizioni di diritto primario, la cui formulazione è quasi identica( 9 ), prevedono una consultazione obbligatoria della BCE in merito a proposte di atto dell’Unione e su progetti di disposizioni legislative nazionali: l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, l’articolo 4 dello statuto del SEBC e della BCE e l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE.

Inoltre, una disposizione di diritto derivato stabilisce ulteriori precisazioni su tale procedura di consultazione, ossia l’articolo 4 della decisione 98/415. a) Articolo 127, paragrafo 4, TFUE: procedura generale e ratio

30. L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE prevede la consultazione obbligatoria ( 10 ) della BCE in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione ( 11 ) e dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative ( 12 ) che rientrino nelle sue competenze .

Per quanto riguarda specificamente la consultazione da parte delle autorità nazionali, si precisa che essa deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, TFUE.

L’articolo 4 dello Statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Funzioni consultive», riproduce l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE in termini identici.

Analogamente, l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE stabilisce che nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni , la BCE è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

Ritengo che l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE abbia natura dichiarativa, nella misura in cui tale disposizione si limita a ripetere, sebbene in maniera imperfetta ( 13 ), quanto già previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE ( 14 ).

Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto primario, farò ora riferimento unicamente all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE.

31. La ratio della consultazione obbligatoria sia da parte delle istituzioni dell’Unione sia da parte delle autorità nazionali è duplice: l) è volta a garantire che si tenga conto della competenza della BCE nella pertinente normativa dell’Unione e nazionale e ii) che la BCE sia informata in tempo utile di eventuali modifiche nella situazione giuridica che incidano su di essa ( 15 ).

Il legislatore deve avvalersi dell’elevato grado di competenza della BCE ( 16 ), che è intesa a migliorare la qualità della legislazione considerata nel suo complesso ( 17 ).

32. Inoltre, e in un contesto più ampio, ritengo altresì che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE implichi che essa contribuisce a tutelare le prerogative e le competenze della BCE.

La BCE deve essere posta nella condizione di garantire che le sue competenze non siano compromesse.

È per tale motivo che la BCE ha un vero e proprio diritto di essere consultata, il cui corollario è un obbligo di consultazione da parte del legislatore dell’Unione e del legislatore nazionale.

33. Sulla base di quello che ora è l’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE, il Consiglio stabilisce, mediante decisione, i limiti e le condizioni del diritto della BCE ad essere consultata. b) Decisione 98/415: dettagli relativi alla procedura

34. La decisione 98/415 prevede quanto segue per quanto riguarda la procedura da seguire,

35. In primo luogo, poiché gli Stati membri sono soggetti a un obbligo generale di assicurare l’effettiva applicazione della decisione 98/415, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito.

Il parere della BCE deve essere portato a conoscenza dell’autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta ( 18 ).

36. A tal riguardo, rilevo che la decisione 98/415 opera una chiara distinzione tra l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative e quella che deve approvare detto provvedimento.

Una siffatta distinzione segue la logica propria di qualsiasi procedura legislativa (nazionale).

Pur essendo ovvio che l’organizzazione generale delle procedure legislative nell’ambito della decisione è disciplinata dal diritto costituzionale nazionale e che le procedure nazionali possono variare notevolmente, si può affermare che si delinea sempre una distinzione tra un’autorità che elabora il progetto e un’autorità che lo deve approvare.

Di fatto, gli ordinamenti giuridici operano generalmente, in una forma o in un’altra, una distinzione tra le autorità che avviano la procedura legislativa ( 19 ) e quelle che approvano ( 20 ) la normativa ( 21 ).

37. Dall’articolo 4 della decisione 98/415 deduco che la consultazione della BCE deve avvenire nella fase più precoce possibile della procedura legislativa, vale a dire nel momento in cui l’autorità che ha presentato il progetto di legge ha elaborato un primo progetto, che viene poi trasmesso all’autorità che deve approvare la normativa, solitamente per una prima lettura.

Ciò consente alla BCE, con il suo parere, di influenzare in modo significativo la procedura legislativa nazionale.

38. In secondo luogo, la BCE è tenuta, non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, a comunicare all’autorità che la consulta se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze ( 22 ).

39. In terzo luogo, le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative, qualora lo ritengano necessario possono prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE ( 23 ).

In casi di estrema urgenza, il termine può essere ridotto, nel qual caso l’autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell’urgenza ( 24 ).

La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane; tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall’autorità nazionale che procede alla consultazione ( 25 ).

Alla scadenza del termine l’autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere; qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità nazionali ( 26 ). c) «Competenze» della BCE

40. Come è stato constatato, l’obbligo di consultare la BCE sorge in funzione della materia di cui trattasi.

Il punto di partenza per la definizione delle «competenze» della BCE è l’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 3 a 12 dello Statuto del SEBC e della BCE.

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, TFUE, l’«obiettivo principale» del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi.

Fatto salvo detto obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione.

L’articolo 127, paragrafo 2, TFUE definisce tra i «compiti fondamentali» del SEBC definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; svolgere le operazioni sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

41. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415 definisce le competenze della BCE , in particolare, individuandole nelle questioni monetarie (primo trattino), nei mezzi di pagamento (secondo trattino), nelle banche centrali nazionali (terzo trattino), nella raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti (quarto trattino), nei sistemi di pagamento e di regolamento (quinto trattino) e nelle norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari (sesto trattino).

2. Caso di specie: inadempimento dell’obbligo di consultazione

42. Spetterà al giudice del rinvio applicare alla causa di cui è investito l’interpretazione proposta delle disposizioni giuridiche in questione.

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza di rinvio e nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, posso senz’altro formulare le seguenti ipotesi per orientare il giudice del rinvio nello svolgimento di tale attività.

43. In primo luogo, occorre sottolineare che la questione se l’articolo

8. 4 della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori rientri nelle competenze della BCE non è controversa nell’ambito del procedimento nazionale. [OSCURATO:PERSONA] lettone non mette in discussione il fatto di aver avuto l’obbligo di consultare la BCE ( 27 ).

44. In secondo luogo, è stato ben precisato in udienza, in particolare dal governo lettone, che in forza del diritto costituzionale lettone la commissione bilancio è l’autorità che elabora progetti di disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415.

45. In terzo luogo, detta commissione bilancio non ha rispettato l’articolo 4 della decisione 98/415, che obbliga gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per assicurare l’effettiva applicazione di tale decisione.

Infatti, la commissione bilancio non ha accertato, come richiesto dall’articolo 4, seconda frase, della decisione 98/415, che la BCE fosse consultata «in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative ten[esse] conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito».

La commissione bilancio non ha neppure fissato un termine per la comunicazione del parere della BCE, contravvenendo dunque allo spirito dell’articolo 3 della decisione 98/415.

46. Posso pertanto concludere, in questa fase, che la commissione bilancio non ha rispettato l’articolo 4 della decisione 98/415.

47. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una siffatta violazione sia irrilevante o possa essere sanata in una situazione come quella del caso di specie, vale a dire quando esiste una procedura nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore.

Nello stesso ordine di idee, il governo lettone ribatte che l’obbligo di consultare la BCE è stato rispettato, dato che il presidente avrebbe potuto decidere di rinviare la legge al [OSCURATO:PERSONA], ma ha optato per non agire in tal senso.

48. Vorrei ricordare che, in realtà, in forza del diritto costituzionale lettone, il Presidente, che promulga formalmente le leggi a seguito della loro adozione in [OSCURATO:PERSONA], affinché entrino in vigore, può, entro dieci giorni dall’approvazione di una legge da parte del [OSCURATO:PERSONA], chiedere, con lettera motivata indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA], che la legge in questione sia sottoposta a un secondo esame.

Tuttavia, se il [OSCURATO:PERSONA] lettone non modifica la legge in parola, il presidente dello Stato non può sollevare obiezioni una seconda volta ( 28 ).

49. Ritengo che, già in astratto, la disposizione costituzionale appena descritta non possa essere tale da sanare una violazione dell’obbligo di consultare la BCE durante l’iter legislativo.

L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE impone alle autorità nazionali di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze.

Ho sostenuto in precedenza che la consultazione deve avvenire nella fase più precoce possibile, vale a dire quando il progetto è presentato per la prima volta al [OSCURATO:PERSONA] lettone.

Tuttavia, anche nell’ambito di una lettura meno restrittiva dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, mi parrebbe impossibile immaginare che una disposizione di legge costituisca ancora un progetto, una volta definitivamente adottata dal [OSCURATO:PERSONA] lettone.

In altri termini, una volta che il testo ha lasciato, in senso figurato, il [OSCURATO:PERSONA] per essere proclamato dal presidente, la legge non è più un «progetto di disposizioni legislative» ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE e dell’articolo 1 della decisione 98/415.

Se la BCE non è stata consultata entro il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] lettone ha adottato una legge, allora tali disposizioni sono state violate.

50. A mio avviso, non si fa più riferimento a un «progetto» una volta che l’atto è stato formalmente adottato dal legislatore competente, sebbene non sia ancora stato promulgato o non sia ancora in vigore.

Dall’articolo 64 della [OSCURATO:PERSONA] lettone ( 29 ) deduco che il legislatore è il [OSCURATO:PERSONA] lettone e non il presidente.

51. Ne consegue altresì che, in concreto, nel caso di specie l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e la decisione 98/415 non sono stati rispettati.

Occorre ricordare che, avendo trasmesso il progetto di legge solo prima della sua terza e ultima lettura alla BCE il 30 novembre 2023 e senza attendere il parere della BCE, il [OSCURATO:PERSONA] lettone ha adottato la legge controversa nella sua terza lettura.

Esso ha quindi trasmesso la legge al presidente per la promulgazione.

Il fatto che, dopo aver ricevuto il parere della BCE l’11 dicembre 2023, la commissione bilancio in seno al [OSCURATO:PERSONA] abbia esaminato detto parere, non modifica tale conclusione.

Infatti, ciò dimostra che nella presente causa è stato il [OSCURATO:PERSONA] stesso (un suo organo) – e non il presidente – a procedere a un nuovo esame di un testo già adottato.

Inoltre, non occorre molta immaginazione per supporre che, per quanto riguarda la tempistica, il [OSCURATO:PERSONA] lettone si trovasse sotto molta pressione, poiché voleva che la legge entrasse in vigore entro la fine del 2023.

3. Proposta di risposta alla prima questione

52. Le norme procedurali traggono legittimità dalla loro rigorosa applicazione.

Ciò contribuisce, in ultima analisi, alla certezza del diritto e, più in generale, allo Stato di diritto.

Sulla base di tali considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che vi sia stata violazione delle disposizioni procedurali di cui trattasi nella presente fattispecie.

53. Propongo pertanto di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione che rientri nelle «competenze» della BCE, l’obbligo di consultare la BCE su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni non è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore.

C. Seconda questione pregiudiziale

54. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni.

55. La seconda questione verte quindi sulle conseguenze di una violazione del requisito procedurale dell’obbligo di consultare la BCE prima dell’adozione di una legge nazionale, previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e agli articoli 3 e 4 della decisione 98/415.

56. La principale peculiarità della procedura di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è il coinvolgimento di un’istituzione dell’Unione in una procedura legislativa nazionale.

Pertanto, come dimostrerò, la giurisprudenza ad oggi non può che fornirci indicazioni parziali.

Ritengo che spetterà alla Corte elaborare una soluzione nuova per quanto riguarda il caso in esame.

1. Giurisprudenza finora pronunciata

57. Vorrei brevemente ricordare, in primo luogo, la giurisprudenza relativa alla violazione da parte di un’istituzione dell’Unione del diritto di essere consultati nell’ambito di una procedura dell’Unione per poi affrontare, in secondo luogo, la giurisprudenza classica della Corte sulle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto, da parte degli Stati membri , dei requisiti formali prescritti dal diritto dell’Unione europea, come la notifica. a) Atti delle istituzioni dell’Unione in violazione di una disposizione procedurale

58. La principale questione giuridica che si pone a tale riguardo verte sulle conseguenze giuridiche della mancata consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nell’ambito di una procedura legislativa dell’Unione.

Le pronunce di riferimento nella fattispecie sono le cosiddette sentenze «Isoglucosio» ( 30 ): le sentenze della Corte nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ).

Esse risalgono alla prima legislatura in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato direttamente eletto, e quindi in un’epoca in cui il suo coinvolgimento nel processo decisionale dell’Unione era limitato a un diritto di consultazione ( 32 ).

59. In tale causa, il Consiglio aveva adottato un regolamento che modificava l’organizzazione del mercato comune in relazione all’isoglucosio senza attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, benché fosse necessaria una consultazione ai sensi dell’allora articolo 43, paragrafo 2, CEE ( 33 ).

Tale atto è stato impugnato dalla società SA [OSCURATO:PERSONA], un produttore francese di isoglucosio direttamente interessato dal regolamento che ne fissava una quota di produzione.

60. Nella sua fondamentale sentenza, la Corte ha annullato il regolamento, ritenendo che la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], ove richiesta dal Trattato, sia lo strumento che consente al [OSCURATO:PERSONA] l’effettiva partecipazione al processo legislativo dell’Unione ( 34 ).

Tale potere costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato ( 35 ).

61. La consultazione del [OSCURATO:PERSONA] è un requisito di «forma sostanziale» ( 36 ) ai sensi dell’attuale articolo 263, paragrafo 2, TFUE, «la cui inosservanza implica la nullità dell’atto considerato» ( 37 ).

Occorre rilevare che la Corte ha esplicitamente aggiunto che «l’osservanza di detta formalità esige che il [OSCURATO:PERSONA] esprima effettivamente la propria opinione» ( 38 ) e che «tale esigenza non si può considerare soddisfatta da una semplice richiesta di parere da parte del Consiglio» ( 39 ) se il [OSCURATO:PERSONA] non ha successivamente emesso alcun parere.

La formulazione in parola respinge un’interpretazione puramente formale dell’obbligo di consultazione e osta a che il Consiglio tratti una semplice richiesta come un’osservanza sufficiente qualora il [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettivamente adottato un parere.

62. Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento in parola.

63. Dalla sentenza si può quindi dedurre che la Corte ha rifiutato di effettuare una valutazione ex post volta a stabilire se la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato il contenuto sostanziale della misura adottata dal Consiglio.

Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato consultato, e non il fatto che il suo parere non sarebbe stato comunque vincolante, era fondamentale.

64. Nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha costantemente seguito la sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Al tempo stesso, essa ha sottolineato che nell’ambito del dialogo interistituzionale sul quale si basa essenzialmente la procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA], prevalgono gli stessi obblighi reciproci di leale cooperazione che disciplinano i rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea ( 40 ).

Così, in una situazione in cui il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo specificamente la procedura d’urgenza ( 41 ), e in cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto entro un termine ragionevole alla richiesta di consultazione, avendo inizialmente deciso di rinviare la proposta a una commissione e avendo successivamente sospeso la votazione finale in seduta plenaria, la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno all’obbligo di cooperazione istituzionale e non gli era pertanto consentito affermare che il Consiglio aveva adottato la misura senza attendere il suo parere ( 42 ).

Di conseguenza, essa ha respinto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ).

65. Infine, tengo a sottolineare che, per quanto mi consta, la Corte ha annullato soltanto provvedimenti per quanto riguarda il diritto di consultazione del [OSCURATO:PERSONA].

È vero che il Trattato FUE contiene anche disposizioni che prevedono la consultazione obbligatoria di altre istituzioni o organi, nei loro settori di conoscenza e competenza, quali la Corte dei conti ( 44 ), il Comitato economico e sociale europeo ( 45 ) o il Comitato delle regioni ( 46 ).

Tuttavia, ad oggi, dalla giurisprudenza sembra emergere solo un obiter dictum della Corte in cui si afferma che l’attuale articolo 156 TFUE ( 47 ) obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a consultare il Comitato economico e sociale europeo ( 48 ).

66. Riassumendo detto passaggio, in cui il [OSCURATO:PERSONA] non è stato consultato nonostante vi fosse un obbligo in tal senso, la Corte ha annullato l’atto in questione per violazione di una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE. b) Quando un’autorità nazionale agisce in violazione di una disposizione procedurale

67. Cosa accade quando le autorità nazionali agiscono in violazione di una disposizione procedurale dell’Unione? Quali sono le conseguenze? Esistono rimedi disponibili? 1) Causa C ‑

380/87, [OSCURATO:PERSONA]

68. La controversia è sorta quando un sindaco ha adottata una decisione che vietava l’uso di sacchetti di plastica non biodegradabili nel suo comune.

La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale provvedimento, asserendo che la legge locale violava una disposizione di una direttiva allora comunitaria che obbligava gli Stati membri ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progetti di normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

69. La Corte ha dichiarato che la disposizione in parola della direttiva imponeva agli Stati membri l’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni progetto di normativa prima della sua adozione ( 49 ).

Tale requisito era diretto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere informata dei provvedimenti nazionali progettati nel settore dello smaltimento dei rifiuti al fine di poter valutare la necessità di un’armonizzazione o di esaminare se i progetti di normativa fossero o meno compatibili con il diritto dell’Unione europea ( 50 ).

La Corte ha aggiunto, tuttavia, che «[n]é il testo né la finalità della disposizione in esame consentono quindi di ritenere che dal mancato rispetto dell’obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri derivi di per sé l’illegittimità delle normative in tal modo adottate» ( 51 ). 2) Causa CIA [OSCURATO:PERSONA]

70. La causa CIA [OSCURATO:PERSONA] ( 52 ) riguardava un regio decreto belga che istituiva un sistema di omologazione per sistemi di allarme e installatori.

Tale decreto costituiva una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 83/189 ( 53 ) e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva omesso di notificare il progetto alla [OSCURATO:PERSONA] e non aveva rispettato il periodo di sospensione.

Gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189 imponevano agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo talune eccezioni, prima dell’adozione e di sospenderne l’adozione per sei mesi dalla comunicazione se nei tre mesi successivi fosse emesso un parere circostanziato, o per dodici mesi se la [OSCURATO:PERSONA] annunciasse una proposta di armonizzazione.

La questione era se un privato potesse invocare detto inadempimento nell’ambito di una controversia e quali fossero le implicazioni conseguenza per la misura non notificata.

71. Per rispondere alla questione, la Corte ha condotto un’analisi in due fasi: in una prima fase, essa ha anzitutto rilevato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189 prescrivevano un obbligo preciso per gli Stati membri di notificare i progetti di regole tecniche prima della loro adozione.

Essa ha dichiarato che «[t]ali articoli, essendo (...) dal punto di vista sostanziale, incondizionati e sufficientemente precisi, possono essere invocati dai singoli dinanzi ai giudici nazionali» ( 54 ).

72. La Corte ha poi proceduto a una seconda fase dichiarando che «[o]ccorre poi valutare le conseguenze giuridiche che derivano dall’inadempimento da parte degli Stati membri dell’obbligo di notifica e, più in particolare, se la direttiva 83/189 vada interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio di procedura nell’adozione delle regole tecniche di cui trattasi che ne comporta l’ inapplicabilità , con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli» ( 55 ).

73. Rilevo, in tale fase, che il termine importante è, nella fattispecie, «se».

74. La Corte ha poi respinto l’argomento secondo cui la direttiva 83/189 riguardava esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], si limitava a imporre obblighi procedurali che gli Stati membri dovevano osservare all’atto dell’emanazione delle regole tecniche senza però rimettere in discussione la loro competenza a emanarle dopo il periodo di sospensione, e non conteneva nessuna disposizione espressa relativa alle eventuali sanzioni per l’inadempimento dei detti obblighi procedurali ( 56 ).

75. La Corte ha osservato che non era necessaria una disposizione espressa in tal senso e che era «assodato che la finalità della direttiva è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un controllo preventivo e che l’obbligo di notifica costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del detto controllo comunitario.

L’efficacia di tale controllo sarà ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa» ( 57 ).

76. La Corte ha poi distinto la causa di cui era investita dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che la sua interpretazione era «conforme» ( 58 ) alla precedente sentenza, prima di giungere alla conclusione che una regola tecnica nazionale che avrebbe dovuto essere notificata ma non lo è stata, era inapplicabile e non poteva essere opposta ai singoli ( 59 ).

77. La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che la mancata notifica (o il mancato rispetto del periodo di sospensione) costituisce un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità della regola tecnica nazionale ai singoli ( 60 ).

78. A questo punto, per chiarezza terminologica, vorrei affrontare il tema dell’«effetto diretto».

La giurisprudenza appena descritta trae origine dalla questione relativa alle circostanze in presenza delle quali le disposizioni di una direttiva , vale a dire un atto di diritto derivato ( 61 ) contenente obblighi per gli Stati membri, possono avere effetto diretto con implicazioni orizzontali , vale a dire in una controversia tra due privati ( 62 ).

Inoltre, la Corte ha espressamente precisato che l’effetto diretto è una condizione preliminare affinché sussista l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le disposizioni contrarie al diritto dell’Unione ( 63 ).

79. La Corte ha anche precisato che, in caso di conflitto verticale tra un operatore economico e uno Stato membro, il singolo può invocare il diritto dell’Unione per escludere l’applicazione della misura nazionale ( 64 ).

Ritengo che ciò sia una conferma del fatto che l’inapplicabilità di una disposizione nazionale è la conseguenza di un vizio procedurale (nella fattispecie la mancata notifica) e non della natura della controversia (tra privati o tra un’autorità o un privato).

Di conseguenza, la natura della presente controversia (controllo di costituzionalità) non costituisce un elemento determinante nel caso di specie.

80. Infine, sebbene l’analisi contenuta nelle presenti conclusioni si sia concentrata sull’applicazione e sull’attuazione decentralizzate del diritto dell’Unione, occorre notare, per completezza, che esiste di certo la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] ( 65 ) o uno Stato membro ( 66 ) di avviare un procedimento per inadempimento contro lo Stato membro in cui è incardinata l’autorità nazionale che avrebbe violato la disposizione procedurale.

Le presenti conclusioni non sono la sede idonea per ricordare tutte le caratteristiche ben note del procedimento per inadempimento.

È sufficiente menzionare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale quasi illimitato quanto all’avvio o allo svolgimento di un procedimento, sia nella fase non contenziosa sia in quella contenziosa, e che, in definitiva, qualora venga accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA], vi è una sentenza dichiarativa della Corte che impone allo Stato membro di porre rimedio alla situazione.

Si tratta di un procedimento costituzionale che coinvolge enti pubblici e in cui i diritti dei singoli o di qualsiasi altra parte privata non sono direttamente coinvolti.

2. Caso di specie: obbligo di disapplicazione? a) Argomenti a favore

81. La BCE e la SEB banka propongono, in sostanza, di applicare la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] al presente caso.

82. La BCE afferma che la mancata consultazione della stessa da parte delle autorità nazionali sui progetti di normative rientranti nelle sue competenze, come richiesto dall’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e dall’articolo 4 della decisione 98/415, costituisce un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità di tali disposizioni nazionali.

Essa assimila la violazione in parola a un «vizio procedurale sostanziale» ai sensi della giurisprudenza della Corte, che rende i provvedimenti nazionali inapplicabili ai singoli ( 67 ).

A tale riguardo, la BCE delinea un parallelismo con la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la mancata notifica delle leggi alla [OSCURATO:PERSONA] ( 68 ) comporta l’inapplicabilità delle stesse.

La BCE sostiene che la consultazione della BCE, in quanto obbligo fondato sul Trattato, deve a fortiori avere effetti ancora più significativi rispetto all’obbligo di notificare le regole tecniche.

In particolare, la BCE ritiene che l’obbligo di consultazione per soddisfare i criteri di una «forma sostanziale», prevedendo garanzie di prudenza, consenta alla competenza della BCE di influenzare il contenuto e migliori la qualità legislativa in materia monetaria e bancaria.

Più in generale, la BCE invoca il principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nella misura in cui l’interpretazione proposta rispetta la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria e osta all’adozione di misure che pregiudichino le funzioni della BCE o la stabilità finanziaria sistemica.

83. Nello stesso ordine di idee, la SEB banka sostiene che la violazione dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e all’articolo 4 della decisione 98/415 costituisce un vizio procedurale sostanziale, che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali lettoni.

Riferendosi alla sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] la SEB banka sottolinea altresì l’importanza del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

84. Inoltre, si afferma, in particolare in dottrina, che, se una violazione procedurale può avere un’incidenza anche su una controversia tra privati, essa deve essere tanto più significativa quando lo Stato membro che ha commesso la violazione del diritto dell’Unione intende invocare la normativa in questione nei confronti di un cittadino interessato ( 69 ).

85. Un ragionamento del genere avrebbe come conseguenza che l’articolo

8. 4 della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori dovrebbe essere disapplicato dai giudici nazionali. b) Argomenti contrari

86. È certamente allettante tracciare parallelismi con la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, a mio avviso, tale sentenza non dovrebbe essere applicata per analogia, poiché il ragionamento sopra descritto non tiene sufficientemente conto dell’intera sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA].

Se si applica alla presente causa il ragionamento in due fasi della Corte sopra descritto, si constata che è soddisfatta solo la prima fase.

87. Infatti, sarebbe difficile sostenere che gli obblighi stabiliti nell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e nell’articolo 4 della decisione 98/415 non sono sufficientemente precisi e incondizionati.

Come è stato illustrato, sussiste il chiaro obbligo di consultare la BCE, il che, a sua volta, costituisce un diritto per tale istituzione.

Tuttavia, la seconda fase, vale a dire le conseguenze giuridiche da trarne, è molto meno chiara.

Come illustrato in precedenza, in tale causa il ragionamento della Corte è stato orientato dal fatto che le disposizioni in questione nella causa CIA [OSCURATO:PERSONA] miravano al controllo preventivo nel settore della libera circolazione delle merci.

88. Garantire un controllo preventivo in un ambito che, facendo parte del mercato interno ( 70 ), riguarda un ambito centrale della politica dell’Unione e che, per definizione, si fonda su un funzionamento armonioso attraverso l’azione e l’interazione di operatori economici che, affinché tale mercato funzioni, devono poter far valere i propri diritti, in particolare nei confronti degli Stati membri che creino ostacoli agli scambi, è, a mio avviso, qualcosa di piuttosto diverso da una disposizione procedurale che mira a migliorare e legittimare una procedura legislativa nazionale in un settore rientrante nella competenza della BCE.

89. In altri termini, in una situazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 83/189 di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], gli Stati membri sono, in linea di principio, legittimati a legiferare.

Essi devono limitarsi a notificare un progetto di legislazione alla [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire a tale istituzione di individuare potenziali ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione e chiedere agli Stati membri, se del caso, di modificare i progetti.

Tuttavia, la competenza legislativa resta in capo agli Stati membri.

La competenza della [OSCURATO:PERSONA] non è in discussione.

Ciò che accade è che, in un settore di competenza concorrente, la [OSCURATO:PERSONA] cercherà di calibrare gli interessi dell’Unione (il mercato interno) con gli interessi nazionali potenzialmente confliggenti (tutela di un motivo imperativo di interesse generale).

Per contro, come sopra esposto, l’obbligo di consultare la BCE di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE contribuisce a tutelare le prerogative e le competenze della BCE.

90. Inoltre, la natura della consultazione nell’ambito di una notifica tecnica e di una legge nazionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è diversa.

Quando esamina un progetto di legge ai sensi di una direttiva sulle notifiche, la [OSCURATO:PERSONA] valuta il contenuto del provvedimento previsto al fine di accertarne la legittimità alla luce del diritto dell’Unione ( 71 ). [OSCURATO:PERSONA] valuta la sostanza del progetto di un provvedimento per verificarne la compatibilità con la libertà fondamentale di libera circolazione delle merci.

Di conseguenza, se il parere della [OSCURATO:PERSONA] non viene seguito, il progetto di provvedimento potrebbe non essere compatibile con una disposizione sostanziale del Trattato.

91. Per contro, nell’ambito della consultazione prevista all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, la BCE emette un parere di natura economica .

Essa non valuta se il provvedimento nazionale di cui trattasi sia legittimo o meno.

Ciò implica che un progetto di provvedimento nazionale non può essere potenzialmente incompatibile con una disposizione sostanziale del Trattato in esito alla consultazione della BCE.

Poco importa che si dia seguito al parere della BCE.

Ciò che rileva è soltanto che quest’ultima sia stata consultata.

92. Pertanto, non ritengo sufficiente che sia la «situazione CIA [OSCURATO:PERSONA]» sia la presente causa abbiano in comune il tema delle conseguenze di una violazione dell’obbligo di coinvolgere un’istituzione dell’Unione nel processo di adozione delle norme nazionali per ritenere, al pari della BCE e della SEB banka, che la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] debba essere applicata a maggior ragione per il fatto che l’obbligo di consultare la BCE deriva dal diritto primario, mentre l’obbligo di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] deriva da una fonte di diritto di rango inferiore sotto forma di direttiva.

Ciò che rileva non è la fonte formale dell’obbligo, bensì la finalità dello stesso. c) Conclusione

93. In conclusione, ritengo che non debba essere accolto l’argomento della BCE e della SEB banka.

Alla luce dei motivi che ho sopra esposto, ritengo che il vizio procedurale sostanziale non comporti l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali.

94. In sintesi, per quanto riguarda l’attuale diritto dell’Unione in materia di mezzi di ricorso, la situazione si presenta come segue: in relazione al legislatore dell’Unione, i provvedimenti adottati in violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, primo trattino, TFUE possono, potenzialmente, essere annullati dalla Corte.

Per contro, provvedimenti nazionali adottati in violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE non possono essere impugnati dinanzi alla Corte.

L’unico mezzo di ricorso diretto a disposizione è che la [OSCURATO:PERSONA] (o un altro Stato membro) avvii un procedimento per inadempimento contro il presunto Stato inadempiente.

Nell’ipotesi in cui un siffatto procedimento abbia esito positivo, «tutto» ciò che si ottiene è in definitiva una sentenza dichiarativa con cui la Corte impone allo Stato membro di cui trattasi di porre rimedio alla situazione.

Data la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e lo Stato membro, la Corte non ha il potere di annullare il diritto nazionale.

95. A questo punto posso concludere che la giurisprudenza finora esaminata non è perfettamente calzante per la presente causa. [OSCURATO:PERSONA] è limitata alle procedure legislative centrali dell’Unione, mentre l’opzione CIA [OSCURATO:PERSONA], per quanto possa sembrare prima facie allettante, non è abbastanza adeguata in quanto offre la soluzione a un problema del tutto diverso.

Ritengo dunque che né la sentenza [OSCURATO:PERSONA] né la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] contribuiscano alla soluzione della controversia in esame.

96. Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 non devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni.

3. Altri possibili mezzi di ricorso

97. La constatazione appena formulata non implica, tuttavia, che il giudice del rinvio non possa annullare la legge controversa.

98. È evidente che la Corte non può annullare un provvedimento adottato dalle autorità nazionali, per il semplice motivo che una siffatta competenza non le è stata attribuita dai Trattati ( 72 ).

Tuttavia, il giudice del rinvio deve assicurarsi, nell’ambito delle sue competenze e del suo mandato, che il diritto di consultazione della BCE sia garantito nei procedimenti nazionali.

99. È vero che spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi giudiziari.

Spetta agli Stati membri determinare quale giudice sia competente in materia di controllo della legislazione nazionale e di pronuncia sulla legittimità di un atto di diritto nazionale.

Tuttavia, il diritto di consultazione della BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 4 della decisione 98/415 deve essere tutelato in procedimenti come quello di specie, in cui il diritto nazionale prevede una competenza del giudice nazionale in materia di controllo della normativa nazionale.

La tutela di tale diritto deve essere garantita a livello nazionale, dato che ci troviamo nell’ambito di una procedura legislativa nazionale.

In tale prospettiva, spetta agli Stati membri, nella fattispecie la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], prevedere mezzi di ricorso e procedure per tutelare un siffatto diritto.

A tal riguardo, prendo in prestito la terminologia di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «la nozione di diritto si riferisce (…) a una situazione giuridica che una persona (…) può avere e che, in condizioni normali, può essere esercitata da tale persona nei confronti di (…) altri dinanzi a un’autorità giudiziaria mediante uno o più mezzi di ricorso , vale a dire categorie di azioni dirette a porre rimedio alle violazioni dei diritti di cui trattasi conformemente a procedure che disciplinano l’esercizio di tali categorie di azioni e che sono destinate a rendere funzionale il mezzo di ricorso in questione»( 73 ).

100. Il giudice del rinvio deve quindi esaminare tutte le possibilità procedurali, compresa l’attribuzione alla BCE della legittimazione (ad agire) per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE.

Ciò consentirebbe alla BCE di far valere i propri diritti nell’ambito del procedimento nazionale.

In subordine, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare la possibilità per la BCE di intervenire in un procedimento nazionale come quello presente qualora sia in questione la legittimità di un atto nazionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE.

D. Terza questione pregiudiziale

101. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime.

102. In altri termini, la terza questione mira a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) sia autorizzata, in forza del diritto dell’Unione, a lasciare che una legge nazionale adottata in violazione del diritto dell’Unione continui a produrre i propri effetti giuridici per tutto il periodo di vigenza della stessa, sebbene tale legge sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

103. Sulla base della risposta da me proposta alla seconda questione, non è necessario affrontare la terza questione.

L’analisi che segue viene quindi condotta per il caso in cui la Corte giunga a una conclusione diversa per quanto riguarda la seconda questione.

104. Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, fornita dalla Corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore ( 74 ).

Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma ( 75 ).

Solo in via del tutto eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ( 76 ).

105. In ogni caso, spetta esclusivamente alla Corte valutare le condizioni di un’eventuale sospensione ( 77 ), e ciò per una buona ragione: in caso contrario, un giudice nazionale potrebbe differire gli effetti di tale decisione, incidendo in tal modo sulla sua natura erga omnes , il cui obiettivo principale è garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri e creare condizioni di parità per gli Stati membri, i cittadini e gli operatori economici.

A tale riguardo, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione ( 78 ).

106. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti ( 79 ).

107. Occorrerebbe aggiungere che solo in via eccezionale ( 80 ) la Corte ha optato per tale soluzione e soltanto in circostanze ben precise: quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dall’Unione europea ( 81 ).

108. Per quanto riguarda la presente causa, dubito che, in una situazione in cui debba essere dichiarata l’inapplicabilità di tale normativa, ragioni imperative di certezza del diritto o di interesse generale possano giustificarne il mantenimento.

Le difficoltà di bilancio evocate dal giudice del rinvio e connesse a detta inapplicabilità, che implicherebbe che, se del caso, l’importo totale di circa EUR 97 milioni versato al bilancio dello Stato dagli enti creditizi dovrebbe essere rimborsato, non sono sufficienti, a mio avviso, a costituire ragioni di tale natura.

109. Quanto al criterio della buona fede, fondato sull’analisi della prima questione nelle presenti conclusioni, non vedo come l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 possano ragionevolmente essere interpretati nel senso che autorizzano un [OSCURATO:PERSONA] nazionale ad adottare provvedimenti legislativi prima che la BCE abbia presentato il suo parere o che il termine stabilito a tal fine sia scaduto, tenuto conto della chiara formulazione delle disposizioni in parola.

110. Per quanto riguarda, poi, il criterio del rischio di gravi inconvenienti, se è vero che dalla decisione di rinvio risulta in modo evidente che un gran numero di rapporti giuridici si è costituito sulla base delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, l’esistenza di un rischio di grave perturbazione non mi sembra dimostrata prima facie nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse inapplicabili tali disposizioni.

I motivi economici addotti dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che una sentenza che dichiara la nullità delle disposizioni legislative controverse a decorrere dalla loro adozione potrebbe avere un’incidenza significativa sugli interessi di bilancio della Repubblica di Lituania, non sono sufficienti, a mio avviso, a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di gravi conseguenze economiche per tale Stato membro.

111. Infine, occorre ricordare, come sostenuto in modo convincente dalla BCE, che il rischio di perdite finanziarie che i debitori di mutui ipotecari potrebbero subire in [OSCURATO:PERSONA] a causa di una decisione in tal senso della Corte appare limitato.

Se gli enti creditizi e le società di capitali autorizzati a concedere mutui ai loro clienti esigessero il rimborso dai debitori di mutui ipotecari in [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi potrebbero eventualmente intentare azioni di risarcimento danni contro lo Stato membro al fine di tutelare i propri diritti.

112. Di conseguenza, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto non devono essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime.

V. Conclusione

113. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1) L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative devono essere interpretati nel senso che, in una situazione che rientri nelle «competenze» della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, l’obbligo di consultare la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni non è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale la legge di cui trattasi può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. 2) L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 non devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni. 3) I principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto non devono essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 GU 1998, L 189, pag.

42. 3 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1993, n. 43; [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1994, n. 6; Valdības Vēstnesis, 1922, n. 141, e Diena, 1993, n. 81. 4 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1994, n. 96, e [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1994, n. 17. 5 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1999, n. 104/105, e [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1999, n. 9. 6

V. punto 11 della domanda di pronuncia pregiudiziale. 7

V. articolo 13, paragrafo 1, TUE. 8 Una formulazione simile è utilizzata nell’articolo 219 TFUE. 9 Almeno per quanto riguarda le versioni linguistiche inglese, francese e tedesca 10 Come si può dedurre dall’uso del termine «shall» [nella versione in lingua inglese]. 11 Articolo 127, paragrafo 4, primo trattino, TFUE. 12 Articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE. 13 Imperfetta perché il termine «responsibilities» (attribuzioni) è giuridicamente meno preciso dei termini «fields of competence» (competenze).

La tesi opposta sostiene che il termine «responsibilities» (attribuzioni) (articolo 282, paragrafo 5, TFUE) concretizza tipicamente l’espressione «fields of competence» (competenze) (articolo 127, paragrafo 4, TFUE), ragion per cui la prima locuzione sarebbe più precisa della seconda.

Tuttavia, nemmeno siffatte posizioni traggono conseguenze giuridiche da tale constatazione semantica riguardo al rapporto tra le due disposizioni summenzionate.

V. Manger‑Nestler, C., in Pechstein, M., Nowak e C., Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV, seconda edizione, vol.

IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 282 AEUV, paragrafo

17. Questa differenza terminologica non si riscontra nella versione lettone di tali disposizioni. 14 V., in tal senso, anche Häde, U., in Calliess, Chr. e Ruffert, M. (a cura di),

EUV/AEUV [OSCURATO:PERSONA]

, C.H. Beck, Monaco di Baviera, sesta edizione, 2022, Art. 282 AEUV, paragrafo 49. 15 V., in tal senso, Kempen, B., in Streinz, R. (a cura di),

EUV/AEUV [OSCURATO:PERSONA]

, C.H. Beck, Munaco di Baviera, terza edizione, 2018, Art. 127 AEUV, paragrafo 24. 16

V. sentenza del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/ECB (C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 110).

In un’altra pronuncia, anche se non nel contesto dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, la Corte ha fatto riferimento alle conoscenze specialistiche in campo economico della BCE; v. sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 75). 17 V., in tal senso, per quanto riguarda il legislatore dell’Unione, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA]/BCE (C‑11/00, EU:C:2002:556, paragrafo 140), in cui lo stesso sottolinea anche le particolari conoscenze o esperienze della BCE, soprattutto in materia di politica monetaria, e evidenzia che l’inclusione della BCE nel disposto dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è intesa a migliorare la qualità della legislazione dell’Unione a vantaggio dell’Europa considerata nel suo complesso. 18

V. articolo 4 della decisione 98/415. 19 Ad esempio, la situazione in una selezione di paesi è la seguente.

Polonia: a norma dell’articolo 118 della [OSCURATO:PERSONA] polacca, il potere di iniziativa legislativa spetta ai membri del [OSCURATO:PERSONA], al Senato, al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei ministri (paragrafo 1), nonché a un gruppo di almeno 100 000 cittadini aventi diritto di voto; la procedura per una siffatta iniziativa dei cittadini è definita da una legge (paragrafo 2); Francia: ai sensi dell’articolo 39 della [OSCURATO:PERSONA] francese, il potere di iniziativa legislativa spetta congiuntamente al Primo ministro e ai membri del [OSCURATO:PERSONA].

Germania: ai sensi della Legge fondamentale, il diritto di iniziativa legislativa per le leggi federali spetta al Bundesregierung (governo federale), al Bundesrat (Consiglio federale) e al Bundestag ([OSCURATO:PERSONA] federale) «dall’interno», vale a dire attraverso un gruppo parlamentare o almeno il 5% dei suoi membri.

Portogallo: a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] portoghese, l’iniziativa legislativa e referendaria spetta ai membri del [OSCURATO:PERSONA], ai gruppi parlamentari e al governo, nonché, alle condizioni stabilite dalla legge, a gruppi di elettori aventi diritto di voto. 20 Per riprendere gli stessi paesi selezionati nella nota precedente – Polonia: il Sejm ([OSCURATO:PERSONA]) adotta le leggi (articolo 120 della [OSCURATO:PERSONA] polacca) e il Senato le approva, le modifica o le respinge (articolo 121, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] polacca); Francia: entrambe le camere del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’Assemblea nazionale e il Senato (articolo 45 della [OSCURATO:PERSONA] francese), adottano le leggi mentre il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione delle leggi (articolo 10 della [OSCURATO:PERSONA] francese); Germania: conformemente agli articoli 76 e 77 della Legge fondamentale, principalmente il [OSCURATO:PERSONA] federale, mentre il Consiglio federale deve tuttavia dare il proprio consenso in determinati casi specificatamente indicati dalla Legge fondamentale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 82 della Legge fondamentale, in ogni caso il Bundespräsident (Presidente federale) partecipa nella misura in cui una legge può entrare in vigore solo una volta che sia stata firmata e proclamata dal Presidente federale; Portogallo: a seconda del tipo di legge adottata, o il [OSCURATO:PERSONA] (articolo 168 della [OSCURATO:PERSONA] portoghese) o il Consiglio dei ministri [articolo 198, paragrafo 1, e articolo 200, paragrafo 1, lettera d), della [OSCURATO:PERSONA] portoghese].

In entrambi i casi, il Presidente della Repubblica proclama le leggi (articolo 136, paragrafi 1 e 4, della [OSCURATO:PERSONA] portoghese). 21 Va da sé che lo stesso vale per l’Unione europea, dove, in genere, la [OSCURATO:PERSONA] propone e il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea adottano il diritto derivato mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 TFUE. 22

V. articolo 2, paragrafo 3, della decisione 98/415. 23

V. articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415. 24

V. articolo 3, paragrafo 2, della decisione 98/415. 25

V. articolo 3, paragrafo 3, della decisione 98/415. 26

V. articolo 3, paragrafo 4, della decisione 98/415. 27

V. punto 5 della domanda di pronuncia pregiudiziale. 28

V. articolo 71 della [OSCURATO:PERSONA]. 29 Ai sensi di tale disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] lettone e anche il Popolo hanno il diritto di legiferare, conformemente alle procedure e nella misura previste da tale [OSCURATO:PERSONA]. 30 In passato la Corte ha fatto talvolta riferimento alle due sentenze con tale denominazione.

V., a titolo esemplificativo, sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punti 21 e segg.). 31

V. sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (139/79, EU:C:1980:250) Dato che le sentenze contengono constatazioni identiche ai fini dell’analisi nelle presenti conclusioni e per comodità mi riferirò unicamente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 32 Com’è noto, solo con l’Atto unico europeo (entrata in vigore: 1º luglio 1987) il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al processo legislativo mediante la procedura di cooperazione e solo con il Trattato di Maastricht (entrata in vigore: 1º novembre 1993) sono stati istituiti i meccanismi di codecisione, inizialmente in quella che può essere definita una «dose omeopatica».

Il meccanismo in parola è stato progressivamente ampliato con i trattati di Amsterdam (entrata in vigore: 1º maggio 1999) e di Nizza (entrata in vigore: 1º febbraio 2003), per culminare con la situazione giuridica attuale con il Trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1º dicembre 2009) sotto forma di procedura legislativa ordinaria ai sensi dell’articolo 294 TFUE. 33 Divenuto articolo 43, paragrafo 2, TFUE. 34

V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 33). 35 Ibidem. 36

V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 35). La versione inglese della sentenza fa peraltro riferimento, al punto 33, alla «essential formality» che ritengo abbia il medesimo significato. 37

V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 33).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Reischl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:213, pag. 3375), secondo cui il potere consultivo del [OSCURATO:PERSONA] «non può essere res[o] praticamente inefficace con l’escluderl[o] totalmente senza conseguenze giuridiche». 38

V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 34). Il corsivo è mio. 39 Ibidem . 40

V. sentenze del 10 febbraio 1983, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] (230/81, EU:C:1983:32, punto 38); del 27 settembre 1988, Grecia/Consiglio (204/86, EU:C:1988:450, punto 16), e del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 23). 41 Conformemente all’allora articolo 75 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. 42

V. sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 23). 43 In particolare, la Corte ha dichiarato che, adottando il comportamento descritto, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno al proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio.

L’inosservanza della formalità sostanziale della consultazione del [OSCURATO:PERSONA] trova il proprio fondamento nell’inosservanza da parte di tale istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio.

V. sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punti 28 e segg.). 44

V. articolo 322, paragrafi 1 e 2, TFUE. 45

V. articolo 304, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con altre disposizioni del Trattato FUE, come gli articoli 43, paragrafo

2. Per un elenco completo, v.

Breuer, M., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, vol.

IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 304 AEUV, paragrafo

4. 46

V. articolo 307, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con altre disposizioni del TFUE, come l’articolo 91, paragrafo

1. Per un elenco indicativo completo, v.

Breuer, M., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, vol.

IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 307 AEUV, paragrafo

4. 47 Precedente articolo 118 del Trattato CEE. 48

V. sentenza del 9 luglio 1987, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA] (281/85, da 283/85 a 285/85 e 287/85, EU:C:1987:351, punti 38 e segg.). 49

V. sentenza del 13 luglio 1989, [OSCURATO:PERSONA] e a. (380/87, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1989:318, punto 14). 50

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 21). 51

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 22). 52 Sentenza del 30 aprile 1996 ((C‑194/94, in prosieguo: la «sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1996:172). 53 Direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1983 L 109, pag. 8).

Questa direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 98/34/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998 L 204, pag. 37), che è stata a sua volta sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU 2015 L 241, pag.

1. 54

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 44). 55

V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 45).

Il corsivo è mio. 56 Tale argomento fu stato dedotto dalla Repubblica federale di Germania, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda.

V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 46). 57

V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 48). 58

V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). 59

V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). 60 V., ad esempio, sentenze del 26 settembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, punto 49); del 6 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑159/00, EU:C:2002:343, punto 51); del 4 febbraio 2016, Ince (C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 67); del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑613/14, EU:C:2016:821, punto 64); del 1º febbraio 2017, Município de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 36); del 12 settembre 2019, VG Media (C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 39), e del 13 marzo 2025, Unigames (C‑120/24, EU:C:2025:174, punto 62). 61

V. articolo 288, paragrafo 3, TFUE. 62 È da tale punto di vista che detta giurisprudenza riceve tradizionalmente maggiore attenzione (da parte della dottrina).

V. ex multis e a titolo esemplificativo, Dougan, M., «When worlds collide! Competing versions of the relationship between direct effect and supremacy», in

[OSCURATO:PERSONA],

vol. 44, n. 4, 2007, pagg. da 931 a 963, in particolare pagg. da 957 a 963.

V. anche Gallo, D., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2025, pagg. 107 e segg. 63 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 60 e seg.): «[i]l principio del primato del diritto dell’Unione non può quindi condurre a rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell’Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive, né, pertanto, a instaurare un regime unico di applicazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali. (…) [O]gni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito».

V., altresì, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 37). 64 V., ad esempio, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑604/21, EU:C:2023:175, punto 44) in cui la Corte ha dichiarato che una norma portoghese che impone un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti per il carburante immesso in consumo costituiva una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34 e che, dal momento che il progetto ad essa relativo non era stato notificato, detta regola non era opponibile dallo Stato ai soggetti dell’ordinamento. 65

V. articolo 258 TFUE. 66

V. articolo 259 TFUE. 67 Contrariamente agli atti dell’Unione, che possono essere annullati ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE. 68 Ai sensi delle direttive 98/34 e 2015/1535. 69 V., in tal senso, Häde, U., «[OSCURATO:PERSONA] zur Anhörung der [OSCURATO:PERSONA] nach Art. 105 Abs. 4 EGV » , in Gornig, G.H., Schöbener, B., Bausback, W. e Irmscher, T.H. (a cura di), Iustitia et Pax.

Gedächtnisschrift für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Humblot, Berlin, 2008, pagg. da 1027 a 1046, in particolare pag. 1041.

V. anche Hahn, H.J. e Häde, U., Währungsrecht , seconda edizione, C.H.

Beck, Munich, 2010, punto 7, paragrafo

92. A sostegno di questa tesi, v. anche Zilioli, C. e Selmayr, M., «[OSCURATO:PERSONA] centrale europea», [OSCURATO:PERSONA], Milano, 2007, pag. 194; Manger-Nestler, C., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, Vol.

III, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 127 AEUV , paragrafo 49; Griller, S., in Grabitz, E., Hilf, M. e Nettesheim, M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] ,

82. EL., aggiornato a maggio 2024, C.H.

Beck, Monaco di Baviera, Art. 127 AEUV , paragrafo 99; Waldhoff, C., in Siekmann, H. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] – A Commentary on the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, Article 127 TFEU, paragrafo 209; e Arda, A., Consulting the [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aspects of the Community and national authorities’ obligation to consult the ECB pursuant to Article 105(4) EC , Revue européenne de droit bancaire et financier , 2004, pagg. da 111 a 152, in particolare pag.

151. 70 Aspetto che ho descritto, in altra sede, come lo storico pilastro giuridico dei Trattati e il loro principio organizzativo centrale; v. le mie conclusioni nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 1). 71

V. sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 40), e del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑604/21, EU:C:2023:175, punto 42). 72 V., a contrario , articolo 5, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con gli articoli 258 e seg.

TFUE.

L’unica eccezione a detto principio è probabilmente l’articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE.

V., su tale specialissima procedura, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/[OSCURATO:PERSONA] (C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punti da 65 a 77). 73

V. [OSCURATO:PERSONA], W., «Of rights, remedies and procedures», in

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 37, n. 3, pagg. da 501 a 536, in particolare pag.

502. 74 Ciò è comunemente indicato come l’effetto ex tunc delle pronunce pregiudiziali di cui all’articolo 267 TFUE. 75 Detta giurisprudenza risale a molti decenni fa [v. sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana (61/79, EU:C:1980:100; punto 16), e del 27 marzo 1980, [OSCURATO:PERSONA] e a. (66/79, 127/79 e 128/79, EU:C:1980:101, punto 9) ed è regolarmente ribadita (v., a titolo di esempio, sentenze del 5 aprile 2022, Commissioner of [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 25); del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 44), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 54)]. 76

V. ad esempio, sentenze del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 45), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 55). 77

V. sentenze dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 67), e del 19 novembre 2009, Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719, punto 84). V. altresì sentenza del 6 marzo 2007, Meilicke e a. (C‑292/04, EU:C:2007:132, punto 36 e giurisprudenza citata). 78

V. sentenze del 17 dicembre 1970, [OSCURATO:PERSONA] (11/70, EU:C:1970:114, punto 3), e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 61). 79 V., a titolo esemplificativo, sentenze del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 45), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 55). 80 V., Düsterhaus, D., «[OSCURATO:PERSONA]! The past, present, and (possible) future of temporal limitations in the preliminary ruling procedure», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pagg. da 237 a

274. 81 V., ad esempio, sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑339/19, EU:C:2020:709, punto 49 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 21 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 242/25 S, T, AS «SEB banka» altra parte: [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA])] « Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Politica monetaria – Settori rientranti nella competenza della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Progetto di disposizioni legislative – Consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Articolo 127, paragrafo 4, TFUE – Decisione 98/415 – Articolo 4 – Osservanza da parte delle autorità nazionali » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione del diritto della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) di essere consultata nell’ambito della procedura di adozione di una normativa nazionale che rientri nelle competenze della BCE, offrendo alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») l’opportunità di sviluppare la propria giurisprudenza sulla (non) applicabilità del diritto nazionale adottato in violazione di un requisito procedurale prescritto dal diritto dell’Unione. II. Contesto normativo A. Decisione 98/415/CE 2. Le disposizioni rilevanti ai fini della presente causa sono contenute negli articoli 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative ( 2 ). B. Diritto lettone 1. [OSCURATO:PERSONA] 3. L’articolo 64 della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») del 15 febbraio 1992 ( 3 ) stabilisce che il diritto di legiferare spetta al [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] lettone; in prosieguo il «[OSCURATO:PERSONA] lettone») e al popolo conformemente alle procedure e nella misura previste dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ai sensi dell’articolo 70 della [OSCURATO:PERSONA], il presidente dello Stato promulga le leggi secondo la seguente formula: «la [OSCURATO:PERSONA] (ossia il Popolo) ha adottato e il presidente dello Stato ha promulgato la seguente legge: (testo della legge)». 5. L’articolo 71 della [OSCURATO:PERSONA] prevede il diritto del presidente dello Stato di chiedere un secondo esame della legge: entro dieci giorni dall’adozione della legge da parte del [OSCURATO:PERSONA], mediante richiesta scritta e motivata indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso può chiedere di procedere a una nuova valutazione della legge. Se il [OSCURATO:PERSONA] non modifica la legge, il presidente non può sollevare obiezioni una seconda volta. 2. Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] 6. L’articolo 114, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] Kārtības rullis (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 28 luglio 1994 ( 4 ) stabilisce che un progetto di legge si considera adottato e diviene quindi legge se è stato discusso in tre letture e ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei membri del [OSCURATO:PERSONA] lettone presenti al voto. 3. Legge per la tutela dei diritti dei consumatori 7. L’articolo 8. 4 del Patērētāju tiesību aizsardzības likums (legge per la tutela dei diritti dei consumatori) del 18 marzo 1999 ( 5 ), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, ha istituito un meccanismo di sostegno ai consumatori che hanno contratto mutui ipotecari a tasso variabile. Detto meccanismo consisteva essenzialmente in una compensazione versata ai consumatori e corrispondente a una parte dell’interesse versato da questi ultimi, finanziata da un prelievo imposto agli enti creditizi e a taluni altri soggetti. III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 8. Tenuto conto del notevole onere gravante sulle famiglie a causa dell’aumento delle rate dei crediti e dei prezzi al consumo a seguito dell’aumento del tasso Euribor e dell’inflazione, il 6 ottobre 2023 è stato presentato al [OSCURATO:PERSONA] lettone il progetto di legge «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» (emendamento alla legge sulla tutela dei diritti dei consumatori; in prosieguo: il «progetto di legge»). Tale progetto mirava a integrare in detta legge l’articolo 8. 4 inserendo un meccanismo di sostegno ai debitori di mutui ipotecari. [OSCURATO:PERSONA] ha nominato la Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija [[OSCURATO:PERSONA] bilancio e finanze (fiscalità); in prosieguo: la «commissione bilancio»] come commissione competente. 9. Il progetto di legge è stato esaminato in [OSCURATO:PERSONA] in tre letture e discusso in tredici riunioni della commissione bilancio, cui hanno partecipato rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni rappresentative del settore. Le versioni del progetto di legge adottate nelle diverse letture differivano l’una dall’altra. 10. Il 30 novembre 2023 la commissione bilancio ha esaminato il progetto di legge prima della terza e ultima lettura e si è rivolta alla BCE inviandole la versione del progetto di legge proposta prima della terza lettura e richiedendole un parere al riguardo. 11. Il 6 dicembre 2023, senza attendere il parere della BCE, il likums «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» (legge di modifica della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori; in prosieguo: la «legge controversa») è stato approvato dal [OSCURATO:PERSONA] lettone in terza lettura e inviato al presidente dello Stato per la promulgazione. 12. L’11 dicembre 2023 la BCE ha adottato e pubblicato un parere sul prelievo temporaneo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari imposto agli enti creditizi (CON/2023/42). In detto parere, la BCE ha espresso caute critiche nei confronti del prelievo temporaneo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari introdotto dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]: essa ha messo in guardia sul fatto che la legge controversa potrebbe indebolire la trasmissione della politica monetaria, ridurre la redditività e i capitali delle banche, distorcere la concorrenza e creare rischi per la stabilità finanziaria e ha raccomandato una valutazione d’impatto più completa prima della sua adozione. 13. Il 20 dicembre 2023 il parere della BCE è stato discusso nel corso di una riunione della commissione bilancio, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni rappresentative del settore. Lo stesso giorno il presidente ha promulgato la legge controversa, entrata in vigore il 1º gennaio 2024. L’articolo 8. 4 è stato così aggiunto alla legge sulla tutela dei diritti dei consumatori. 14. In forza di detto articolo, gli enti creditizi e taluni altri soggetti che si occupano di credito al consumo (in prosieguo: i «soggetti imponibili») erano tenuti a pagare un prelievo denominato «prelievo per la tutela dei debitori di mutui ipotecari» (in prosieguo: il «prelievo»). Allo stesso tempo, tale articolo prevedeva una compensazione da versare ai debitori di mutui ipotecari che soddisfacevano i requisiti previsti da detto articolo e che copriva una parte degli interessi pagati da questi ultimi. I soggetti imponibili erano tenuti a calcolare la compensazione dovuta a ciascun debitore ipotecario avente diritto a quest’ultima e a trasmettere tali informazioni al Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale; in prosieguo: il «VID»). Il VID accreditava la compensazione sul conto dei mutuatari interessati su base trimestrale, attingendo dalle entrate provenienti dal prelievo. 15. Il regime istituito dalla legge controversa è stato applicato fino al 31 dicembre 2024. 16. La SEB banka, un ente creditizio registrato in [OSCURATO:PERSONA], nonché due persone fisiche (S e T) hanno proposto ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, sostenendo che la legge controversa è incostituzionale, in particolare perché è contraria al principio del corretto procedimento di formazione delle leggi. Essi affermano che il [OSCURATO:PERSONA] lettone è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di consultare la BCE prima di adottare la legge controversa. 17. Il giudice del rinvio intende accertare, in primo luogo, se l’obbligo imposto dal diritto dell’Unione a un’autorità di uno Stato membro di consultare la BCE in tempo utile sia adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, ma esiste una procedura che consente un ulteriore esame di tale legge da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. Il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se un eventuale inadempimento dell’obbligo di consultare la BCE come previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e in tempo utile ai sensi dell’articolo 4 della decisione 98/415, debba essere considerato una violazione del diritto dell’Unione che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni giuridiche adottate da uno Stato membro. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva di aver costantemente sostenuto che solo vizi procedurali sostanziali possono rendere illegittima una disposizione nazionale. Esso rileva che la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha ancora chiarito le conseguenze di un inadempimento dell’obbligo di consultare la BCE in tempo utile sull’applicabilità della legislazione di uno Stato membro. Nell’ipotesi in cui la Corte dichiarasse che l’inosservanza dell’obbligo di consultare la BCE in tempo utile costituisce un vizio procedurale sostanziale, il giudice del rinvio chiede, in terzo luogo, se i principi della certezza del diritto e del primato del diritto dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può disporre, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse per il periodo di validità di queste ultime. 18. È in tale contesto che, con ordinanza del 31 marzo 2025, pervenuta alla Corte lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 127, paragrafo 4, [TFEU] e l’articolo 4 della [decisione 98/415] del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultazione della [BCE] in tempo utile da parte dell’autorità di uno Stato membro, ivi previsto, è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della [BCE], ma esiste una procedura nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. 2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, [TFEU] e dell’articolo 4 della [decisione 98/415] del Consiglio debba essere considerata un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di diritto nazionale adottate in violazione del diritto dell’Unione. 3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che la [[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime». 19. Hanno presentato osservazioni scritte la SEB banka, i governi lettone e portoghese, la BCE e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tutte le suddette parti hanno partecipato all’udienza tenutasi il 27 gennaio 2026. IV. Valutazione A. Osservazioni preliminari 20. In via preliminare, desidero brevemente collocare il procedimento dinanzi al giudice del rinvio nel suo contesto e spiegare la genesi delle questioni nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. 21. Il giudice del rinvio è chiamato a valutare la conformità del meccanismo di sostegno previsto per i debitori di mutui ipotecari dall’articolo 8. 4 della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori all’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA], al principio di uguaglianza dinanzi alla legge sancito dall’articolo 91, prima frase, della stessa e al diritto di proprietà garantito dall’articolo 105, frasi dalla prima alla terza, della medesima. 22. A tal riguardo, la SEB banka nonché S e T sostengono che l’articolo 8. 4 della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori costituisce una limitazione del diritto di proprietà e una disparità di trattamento non prevista dalla legge ( 6 ). Essi affermano che l’articolo in parola della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori non è stato adottato conformemente al principio di corretto procedimento di formazione delle leggi, giacché, a loro avviso, il [OSCURATO:PERSONA] lettone non ha consultato la BCE sul regime previsto dalla legge in tempo utile nel corso della procedura legislativa. La SEB Banka nonché S e T ritengono che siano state violate le pertinenti disposizioni del diritto primario e derivato dell’Unione: gli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, TFUE, l’articolo 4 del Protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (in prosieguo: lo «statuto del SEBC e della BCE») e gli articoli 2, paragrafi 1 e 4, della decisione 98/415. 23. Poiché la base giuridica di una limitazione del diritto di proprietà e della disparità di trattamento non è stata adottata secondo il corretto procedimento di formazione delle leggi, il giudice del rinvio si è rivolto alla Corte di giustizia. Tutte e tre le questioni riguardano la procedura legislativa nazionale e l’obbligo di consultare la BCE. Per contro, esse non riguardano la questione sostanziale se il diritto di proprietà sia stato violato. 24. L’istituzione autrice dell’atto di cui è contestata la costituzionalità è il [OSCURATO:PERSONA] lettone. Tale istituzione svolge naturalmente un ruolo importante nello specifico procedimento di cui alla presente causa, vale a dire nella valutazione della conformità alla [OSCURATO:PERSONA]. 25. In quanto giudice costituzionale nazionale che esercita un controllo di costituzionalità, il giudice del rinvio mira a determinare non solo se le disposizioni del diritto dell’Unione siano state violate dal [OSCURATO:PERSONA] lettone (prima questione), ma anche, in caso affermativo, quali siano le conseguenze giuridiche di una siffatta violazione (seconda questione). In quanto giudice costituzionale, il giudice del rinvio ha il potere di dichiarare incostituzionale una disposizione di diritto nazionale. anche se l’esercizio di tale potere dipenda da quali conseguenze giuridiche. derivanti dal diritto dell’Unione possano eventualmente esserci. Solo se l’obbligo derivante dal diritto dell’Unione consiste nell’obbligo per i giudici nazionali (ordinari) di disapplicare la legge controversa, il giudice del rinvio potrebbe dichiarare tale legge incostituzionale. Questo è motivo per cui, nella seconda questione, il giudice del rinvio chiede se un giudice nazionale debba rifiutare di applicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione. B. Prima questione pregiudiziale 26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una situazione che rientri nelle «competenze» della BCE, l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo di consultare la BCE su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale la legge di cui trattasi può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. 27. Al fine di fornire alla Corte una proposta di risposta a detta questione, vorrei anzitutto spiegare la procedura di consultazione della BCE nelle procedure legislative nazionali, prima di analizzare se tale procedura sia stata rispettata nel caso di specie. 1. Obbligo di consultare la BCE ai sensi, inter alia , dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE 28. La BCE è una delle sette istituzioni dell’Unione ( 7 ) e le principali disposizioni che la riguardano sono contenute nel Trattato FUE e nello Statuto del SEBC e della BCE. A tal fine, l’articolo 127, paragrafo 1, TFUE stabilisce che l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi e che, fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 TUE. L’articolo 127, paragrafo 2, TFUE elenca i compiti fondamentali del SEBC, che sono: definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, svolgere le operazioni sui cambi ( 8 ), detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 29. Tre disposizioni di diritto primario, la cui formulazione è quasi identica( 9 ), prevedono una consultazione obbligatoria della BCE in merito a proposte di atto dell’Unione e su progetti di disposizioni legislative nazionali: l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, l’articolo 4 dello statuto del SEBC e della BCE e l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE. Inoltre, una disposizione di diritto derivato stabilisce ulteriori precisazioni su tale procedura di consultazione, ossia l’articolo 4 della decisione 98/415. a) Articolo 127, paragrafo 4, TFUE: procedura generale e ratio 30. L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE prevede la consultazione obbligatoria ( 10 ) della BCE in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione ( 11 ) e dalle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative ( 12 ) che rientrino nelle sue competenze . Per quanto riguarda specificamente la consultazione da parte delle autorità nazionali, si precisa che essa deve avvenire entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, TFUE. L’articolo 4 dello Statuto del SEBC e della BCE, intitolato «Funzioni consultive», riproduce l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE in termini identici. Analogamente, l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE stabilisce che nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni , la BCE è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri. Ritengo che l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE abbia natura dichiarativa, nella misura in cui tale disposizione si limita a ripetere, sebbene in maniera imperfetta ( 13 ), quanto già previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE ( 14 ). Di conseguenza, per quanto riguarda il diritto primario, farò ora riferimento unicamente all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE. 31. La ratio della consultazione obbligatoria sia da parte delle istituzioni dell’Unione sia da parte delle autorità nazionali è duplice: l) è volta a garantire che si tenga conto della competenza della BCE nella pertinente normativa dell’Unione e nazionale e ii) che la BCE sia informata in tempo utile di eventuali modifiche nella situazione giuridica che incidano su di essa ( 15 ). Il legislatore deve avvalersi dell’elevato grado di competenza della BCE ( 16 ), che è intesa a migliorare la qualità della legislazione considerata nel suo complesso ( 17 ). 32. Inoltre, e in un contesto più ampio, ritengo altresì che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE implichi che essa contribuisce a tutelare le prerogative e le competenze della BCE. La BCE deve essere posta nella condizione di garantire che le sue competenze non siano compromesse. È per tale motivo che la BCE ha un vero e proprio diritto di essere consultata, il cui corollario è un obbligo di consultazione da parte del legislatore dell’Unione e del legislatore nazionale. 33. Sulla base di quello che ora è l’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE, il Consiglio stabilisce, mediante decisione, i limiti e le condizioni del diritto della BCE ad essere consultata. b) Decisione 98/415: dettagli relativi alla procedura 34. La decisione 98/415 prevede quanto segue per quanto riguarda la procedura da seguire, 35. In primo luogo, poiché gli Stati membri sono soggetti a un obbligo generale di assicurare l’effettiva applicazione della decisione 98/415, essi si accertano che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito. Il parere della BCE deve essere portato a conoscenza dell’autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta ( 18 ). 36. A tal riguardo, rilevo che la decisione 98/415 opera una chiara distinzione tra l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative e quella che deve approvare detto provvedimento. Una siffatta distinzione segue la logica propria di qualsiasi procedura legislativa (nazionale). Pur essendo ovvio che l’organizzazione generale delle procedure legislative nell’ambito della decisione è disciplinata dal diritto costituzionale nazionale e che le procedure nazionali possono variare notevolmente, si può affermare che si delinea sempre una distinzione tra un’autorità che elabora il progetto e un’autorità che lo deve approvare. Di fatto, gli ordinamenti giuridici operano generalmente, in una forma o in un’altra, una distinzione tra le autorità che avviano la procedura legislativa ( 19 ) e quelle che approvano ( 20 ) la normativa ( 21 ). 37. Dall’articolo 4 della decisione 98/415 deduco che la consultazione della BCE deve avvenire nella fase più precoce possibile della procedura legislativa, vale a dire nel momento in cui l’autorità che ha presentato il progetto di legge ha elaborato un primo progetto, che viene poi trasmesso all’autorità che deve approvare la normativa, solitamente per una prima lettura. Ciò consente alla BCE, con il suo parere, di influenzare in modo significativo la procedura legislativa nazionale. 38. In secondo luogo, la BCE è tenuta, non appena riceve un progetto di disposizioni legislative, a comunicare all’autorità che la consulta se, a suo parere, la proposta rientra nelle sue competenze ( 22 ). 39. In terzo luogo, le autorità degli Stati membri che elaborano un progetto di disposizioni legislative, qualora lo ritengano necessario possono prescrivere alla BCE un termine per la comunicazione del parere che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente della BCE ( 23 ). In casi di estrema urgenza, il termine può essere ridotto, nel qual caso l’autorità nazionale che procede alla consultazione deve indicare le ragioni dell’urgenza ( 24 ). La BCE può chiedere a tempo debito una proroga del termine di altre quattro settimane; tale richiesta non può essere respinta immotivatamente dall’autorità nazionale che procede alla consultazione ( 25 ). Alla scadenza del termine l’autorità nazionale che procede alla consultazione può non tenere conto della mancanza del parere; qualora il parere della BCE pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità nazionali ( 26 ). c) «Competenze» della BCE 40. Come è stato constatato, l’obbligo di consultare la BCE sorge in funzione della materia di cui trattasi. Il punto di partenza per la definizione delle «competenze» della BCE è l’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 3 a 12 dello Statuto del SEBC e della BCE. Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, TFUE, l’«obiettivo principale» del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo detto obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione. L’articolo 127, paragrafo 2, TFUE definisce tra i «compiti fondamentali» del SEBC definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; svolgere le operazioni sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 41. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415 definisce le competenze della BCE , in particolare, individuandole nelle questioni monetarie (primo trattino), nei mezzi di pagamento (secondo trattino), nelle banche centrali nazionali (terzo trattino), nella raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti (quarto trattino), nei sistemi di pagamento e di regolamento (quinto trattino) e nelle norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari (sesto trattino). 2. Caso di specie: inadempimento dell’obbligo di consultazione 42. Spetterà al giudice del rinvio applicare alla causa di cui è investito l’interpretazione proposta delle disposizioni giuridiche in questione. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite nell’ordinanza di rinvio e nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, posso senz’altro formulare le seguenti ipotesi per orientare il giudice del rinvio nello svolgimento di tale attività. 43. In primo luogo, occorre sottolineare che la questione se l’articolo 8. 4 della legge lettone sulla tutela dei diritti dei consumatori rientri nelle competenze della BCE non è controversa nell’ambito del procedimento nazionale. [OSCURATO:PERSONA] lettone non mette in discussione il fatto di aver avuto l’obbligo di consultare la BCE ( 27 ). 44. In secondo luogo, è stato ben precisato in udienza, in particolare dal governo lettone, che in forza del diritto costituzionale lettone la commissione bilancio è l’autorità che elabora progetti di disposizioni legislative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415. 45. In terzo luogo, detta commissione bilancio non ha rispettato l’articolo 4 della decisione 98/415, che obbliga gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per assicurare l’effettiva applicazione di tale decisione. Infatti, la commissione bilancio non ha accertato, come richiesto dall’articolo 4, seconda frase, della decisione 98/415, che la BCE fosse consultata «in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative ten[esse] conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito». La commissione bilancio non ha neppure fissato un termine per la comunicazione del parere della BCE, contravvenendo dunque allo spirito dell’articolo 3 della decisione 98/415. 46. Posso pertanto concludere, in questa fase, che la commissione bilancio non ha rispettato l’articolo 4 della decisione 98/415. 47. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una siffatta violazione sia irrilevante o possa essere sanata in una situazione come quella del caso di specie, vale a dire quando esiste una procedura nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. Nello stesso ordine di idee, il governo lettone ribatte che l’obbligo di consultare la BCE è stato rispettato, dato che il presidente avrebbe potuto decidere di rinviare la legge al [OSCURATO:PERSONA], ma ha optato per non agire in tal senso. 48. Vorrei ricordare che, in realtà, in forza del diritto costituzionale lettone, il Presidente, che promulga formalmente le leggi a seguito della loro adozione in [OSCURATO:PERSONA], affinché entrino in vigore, può, entro dieci giorni dall’approvazione di una legge da parte del [OSCURATO:PERSONA], chiedere, con lettera motivata indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA], che la legge in questione sia sottoposta a un secondo esame. Tuttavia, se il [OSCURATO:PERSONA] lettone non modifica la legge in parola, il presidente dello Stato non può sollevare obiezioni una seconda volta ( 28 ). 49. Ritengo che, già in astratto, la disposizione costituzionale appena descritta non possa essere tale da sanare una violazione dell’obbligo di consultare la BCE durante l’iter legislativo. L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE impone alle autorità nazionali di consultare la BCE sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Ho sostenuto in precedenza che la consultazione deve avvenire nella fase più precoce possibile, vale a dire quando il progetto è presentato per la prima volta al [OSCURATO:PERSONA] lettone. Tuttavia, anche nell’ambito di una lettura meno restrittiva dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, mi parrebbe impossibile immaginare che una disposizione di legge costituisca ancora un progetto, una volta definitivamente adottata dal [OSCURATO:PERSONA] lettone. In altri termini, una volta che il testo ha lasciato, in senso figurato, il [OSCURATO:PERSONA] per essere proclamato dal presidente, la legge non è più un «progetto di disposizioni legislative» ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE e dell’articolo 1 della decisione 98/415. Se la BCE non è stata consultata entro il momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] lettone ha adottato una legge, allora tali disposizioni sono state violate. 50. A mio avviso, non si fa più riferimento a un «progetto» una volta che l’atto è stato formalmente adottato dal legislatore competente, sebbene non sia ancora stato promulgato o non sia ancora in vigore. Dall’articolo 64 della [OSCURATO:PERSONA] lettone ( 29 ) deduco che il legislatore è il [OSCURATO:PERSONA] lettone e non il presidente. 51. Ne consegue altresì che, in concreto, nel caso di specie l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e la decisione 98/415 non sono stati rispettati. Occorre ricordare che, avendo trasmesso il progetto di legge solo prima della sua terza e ultima lettura alla BCE il 30 novembre 2023 e senza attendere il parere della BCE, il [OSCURATO:PERSONA] lettone ha adottato la legge controversa nella sua terza lettura. Esso ha quindi trasmesso la legge al presidente per la promulgazione. Il fatto che, dopo aver ricevuto il parere della BCE l’11 dicembre 2023, la commissione bilancio in seno al [OSCURATO:PERSONA] abbia esaminato detto parere, non modifica tale conclusione. Infatti, ciò dimostra che nella presente causa è stato il [OSCURATO:PERSONA] stesso (un suo organo) – e non il presidente – a procedere a un nuovo esame di un testo già adottato. Inoltre, non occorre molta immaginazione per supporre che, per quanto riguarda la tempistica, il [OSCURATO:PERSONA] lettone si trovasse sotto molta pressione, poiché voleva che la legge entrasse in vigore entro la fine del 2023. 3. Proposta di risposta alla prima questione 52. Le norme procedurali traggono legittimità dalla loro rigorosa applicazione. Ciò contribuisce, in ultima analisi, alla certezza del diritto e, più in generale, allo Stato di diritto. Sulla base di tali considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che vi sia stata violazione delle disposizioni procedurali di cui trattasi nella presente fattispecie. 53. Propongo pertanto di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione che rientri nelle «competenze» della BCE, l’obbligo di consultare la BCE su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni non è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della BCE, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale tale legge può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. C. Seconda questione pregiudiziale 54. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni. 55. La seconda questione verte quindi sulle conseguenze di una violazione del requisito procedurale dell’obbligo di consultare la BCE prima dell’adozione di una legge nazionale, previsto all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e agli articoli 3 e 4 della decisione 98/415. 56. La principale peculiarità della procedura di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è il coinvolgimento di un’istituzione dell’Unione in una procedura legislativa nazionale. Pertanto, come dimostrerò, la giurisprudenza ad oggi non può che fornirci indicazioni parziali. Ritengo che spetterà alla Corte elaborare una soluzione nuova per quanto riguarda il caso in esame. 1. Giurisprudenza finora pronunciata 57. Vorrei brevemente ricordare, in primo luogo, la giurisprudenza relativa alla violazione da parte di un’istituzione dell’Unione del diritto di essere consultati nell’ambito di una procedura dell’Unione per poi affrontare, in secondo luogo, la giurisprudenza classica della Corte sulle conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto, da parte degli Stati membri , dei requisiti formali prescritti dal diritto dell’Unione europea, come la notifica. a) Atti delle istituzioni dell’Unione in violazione di una disposizione procedurale 58. La principale questione giuridica che si pone a tale riguardo verte sulle conseguenze giuridiche della mancata consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nell’ambito di una procedura legislativa dell’Unione. Le pronunce di riferimento nella fattispecie sono le cosiddette sentenze «Isoglucosio» ( 30 ): le sentenze della Corte nelle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ). Esse risalgono alla prima legislatura in cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato direttamente eletto, e quindi in un’epoca in cui il suo coinvolgimento nel processo decisionale dell’Unione era limitato a un diritto di consultazione ( 32 ). 59. In tale causa, il Consiglio aveva adottato un regolamento che modificava l’organizzazione del mercato comune in relazione all’isoglucosio senza attendere il parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, benché fosse necessaria una consultazione ai sensi dell’allora articolo 43, paragrafo 2, CEE ( 33 ). Tale atto è stato impugnato dalla società SA [OSCURATO:PERSONA], un produttore francese di isoglucosio direttamente interessato dal regolamento che ne fissava una quota di produzione. 60. Nella sua fondamentale sentenza, la Corte ha annullato il regolamento, ritenendo che la consultazione del [OSCURATO:PERSONA], ove richiesta dal Trattato, sia lo strumento che consente al [OSCURATO:PERSONA] l’effettiva partecipazione al processo legislativo dell’Unione ( 34 ). Tale potere costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal Trattato ( 35 ). 61. La consultazione del [OSCURATO:PERSONA] è un requisito di «forma sostanziale» ( 36 ) ai sensi dell’attuale articolo 263, paragrafo 2, TFUE, «la cui inosservanza implica la nullità dell’atto considerato» ( 37 ). Occorre rilevare che la Corte ha esplicitamente aggiunto che «l’osservanza di detta formalità esige che il [OSCURATO:PERSONA] esprima effettivamente la propria opinione» ( 38 ) e che «tale esigenza non si può considerare soddisfatta da una semplice richiesta di parere da parte del Consiglio» ( 39 ) se il [OSCURATO:PERSONA] non ha successivamente emesso alcun parere. La formulazione in parola respinge un’interpretazione puramente formale dell’obbligo di consultazione e osta a che il Consiglio tratti una semplice richiesta come un’osservanza sufficiente qualora il [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettivamente adottato un parere. 62. Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento in parola. 63. Dalla sentenza si può quindi dedurre che la Corte ha rifiutato di effettuare una valutazione ex post volta a stabilire se la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato il contenuto sostanziale della misura adottata dal Consiglio. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non sia stato consultato, e non il fatto che il suo parere non sarebbe stato comunque vincolante, era fondamentale. 64. Nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha costantemente seguito la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Al tempo stesso, essa ha sottolineato che nell’ambito del dialogo interistituzionale sul quale si basa essenzialmente la procedura di consultazione del [OSCURATO:PERSONA], prevalgono gli stessi obblighi reciproci di leale cooperazione che disciplinano i rapporti fra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea ( 40 ). Così, in una situazione in cui il Consiglio ha chiesto il parere del [OSCURATO:PERSONA], chiedendo specificamente la procedura d’urgenza ( 41 ), e in cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto entro un termine ragionevole alla richiesta di consultazione, avendo inizialmente deciso di rinviare la proposta a una commissione e avendo successivamente sospeso la votazione finale in seduta plenaria, la Corte ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno all’obbligo di cooperazione istituzionale e non gli era pertanto consentito affermare che il Consiglio aveva adottato la misura senza attendere il suo parere ( 42 ). Di conseguenza, essa ha respinto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ). 65. Infine, tengo a sottolineare che, per quanto mi consta, la Corte ha annullato soltanto provvedimenti per quanto riguarda il diritto di consultazione del [OSCURATO:PERSONA]. È vero che il Trattato FUE contiene anche disposizioni che prevedono la consultazione obbligatoria di altre istituzioni o organi, nei loro settori di conoscenza e competenza, quali la Corte dei conti ( 44 ), il Comitato economico e sociale europeo ( 45 ) o il Comitato delle regioni ( 46 ). Tuttavia, ad oggi, dalla giurisprudenza sembra emergere solo un obiter dictum della Corte in cui si afferma che l’attuale articolo 156 TFUE ( 47 ) obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a consultare il Comitato economico e sociale europeo ( 48 ). 66. Riassumendo detto passaggio, in cui il [OSCURATO:PERSONA] non è stato consultato nonostante vi fosse un obbligo in tal senso, la Corte ha annullato l’atto in questione per violazione di una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE. b) Quando un’autorità nazionale agisce in violazione di una disposizione procedurale 67. Cosa accade quando le autorità nazionali agiscono in violazione di una disposizione procedurale dell’Unione? Quali sono le conseguenze? Esistono rimedi disponibili? 1) Causa C ‑ 380/87, [OSCURATO:PERSONA] 68. La controversia è sorta quando un sindaco ha adottata una decisione che vietava l’uso di sacchetti di plastica non biodegradabili nel suo comune. La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale provvedimento, asserendo che la legge locale violava una disposizione di una direttiva allora comunitaria che obbligava gli Stati membri ad informare la [OSCURATO:PERSONA] dei progetti di normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. 69. La Corte ha dichiarato che la disposizione in parola della direttiva imponeva agli Stati membri l’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni progetto di normativa prima della sua adozione ( 49 ). Tale requisito era diretto a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere informata dei provvedimenti nazionali progettati nel settore dello smaltimento dei rifiuti al fine di poter valutare la necessità di un’armonizzazione o di esaminare se i progetti di normativa fossero o meno compatibili con il diritto dell’Unione europea ( 50 ). La Corte ha aggiunto, tuttavia, che «[n]é il testo né la finalità della disposizione in esame consentono quindi di ritenere che dal mancato rispetto dell’obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri derivi di per sé l’illegittimità delle normative in tal modo adottate» ( 51 ). 2) Causa CIA [OSCURATO:PERSONA] 70. La causa CIA [OSCURATO:PERSONA] ( 52 ) riguardava un regio decreto belga che istituiva un sistema di omologazione per sistemi di allarme e installatori. Tale decreto costituiva una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 83/189 ( 53 ) e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio aveva omesso di notificare il progetto alla [OSCURATO:PERSONA] e non aveva rispettato il periodo di sospensione. Gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189 imponevano agli Stati membri di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo talune eccezioni, prima dell’adozione e di sospenderne l’adozione per sei mesi dalla comunicazione se nei tre mesi successivi fosse emesso un parere circostanziato, o per dodici mesi se la [OSCURATO:PERSONA] annunciasse una proposta di armonizzazione. La questione era se un privato potesse invocare detto inadempimento nell’ambito di una controversia e quali fossero le implicazioni conseguenza per la misura non notificata. 71. Per rispondere alla questione, la Corte ha condotto un’analisi in due fasi: in una prima fase, essa ha anzitutto rilevato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189 prescrivevano un obbligo preciso per gli Stati membri di notificare i progetti di regole tecniche prima della loro adozione. Essa ha dichiarato che «[t]ali articoli, essendo (...) dal punto di vista sostanziale, incondizionati e sufficientemente precisi, possono essere invocati dai singoli dinanzi ai giudici nazionali» ( 54 ). 72. La Corte ha poi proceduto a una seconda fase dichiarando che «[o]ccorre poi valutare le conseguenze giuridiche che derivano dall’inadempimento da parte degli Stati membri dell’obbligo di notifica e, più in particolare, se la direttiva 83/189 vada interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio di procedura nell’adozione delle regole tecniche di cui trattasi che ne comporta l’ inapplicabilità , con la conseguenza che esse non possono essere opposte ai singoli» ( 55 ). 73. Rilevo, in tale fase, che il termine importante è, nella fattispecie, «se». 74. La Corte ha poi respinto l’argomento secondo cui la direttiva 83/189 riguardava esclusivamente i rapporti fra gli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA], si limitava a imporre obblighi procedurali che gli Stati membri dovevano osservare all’atto dell’emanazione delle regole tecniche senza però rimettere in discussione la loro competenza a emanarle dopo il periodo di sospensione, e non conteneva nessuna disposizione espressa relativa alle eventuali sanzioni per l’inadempimento dei detti obblighi procedurali ( 56 ). 75. La Corte ha osservato che non era necessaria una disposizione espressa in tal senso e che era «assodato che la finalità della direttiva è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un controllo preventivo e che l’obbligo di notifica costituisce un mezzo essenziale per l’attuazione del detto controllo comunitario. L’efficacia di tale controllo sarà ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l’inadempimento dell’obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa» ( 57 ). 76. La Corte ha poi distinto la causa di cui era investita dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che la sua interpretazione era «conforme» ( 58 ) alla precedente sentenza, prima di giungere alla conclusione che una regola tecnica nazionale che avrebbe dovuto essere notificata ma non lo è stata, era inapplicabile e non poteva essere opposta ai singoli ( 59 ). 77. La giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che la mancata notifica (o il mancato rispetto del periodo di sospensione) costituisce un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità della regola tecnica nazionale ai singoli ( 60 ). 78. A questo punto, per chiarezza terminologica, vorrei affrontare il tema dell’«effetto diretto». La giurisprudenza appena descritta trae origine dalla questione relativa alle circostanze in presenza delle quali le disposizioni di una direttiva , vale a dire un atto di diritto derivato ( 61 ) contenente obblighi per gli Stati membri, possono avere effetto diretto con implicazioni orizzontali , vale a dire in una controversia tra due privati ( 62 ). Inoltre, la Corte ha espressamente precisato che l’effetto diretto è una condizione preliminare affinché sussista l’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare le disposizioni contrarie al diritto dell’Unione ( 63 ). 79. La Corte ha anche precisato che, in caso di conflitto verticale tra un operatore economico e uno Stato membro, il singolo può invocare il diritto dell’Unione per escludere l’applicazione della misura nazionale ( 64 ). Ritengo che ciò sia una conferma del fatto che l’inapplicabilità di una disposizione nazionale è la conseguenza di un vizio procedurale (nella fattispecie la mancata notifica) e non della natura della controversia (tra privati o tra un’autorità o un privato). Di conseguenza, la natura della presente controversia (controllo di costituzionalità) non costituisce un elemento determinante nel caso di specie. 80. Infine, sebbene l’analisi contenuta nelle presenti conclusioni si sia concentrata sull’applicazione e sull’attuazione decentralizzate del diritto dell’Unione, occorre notare, per completezza, che esiste di certo la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] ( 65 ) o uno Stato membro ( 66 ) di avviare un procedimento per inadempimento contro lo Stato membro in cui è incardinata l’autorità nazionale che avrebbe violato la disposizione procedurale. Le presenti conclusioni non sono la sede idonea per ricordare tutte le caratteristiche ben note del procedimento per inadempimento. È sufficiente menzionare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale quasi illimitato quanto all’avvio o allo svolgimento di un procedimento, sia nella fase non contenziosa sia in quella contenziosa, e che, in definitiva, qualora venga accolta la tesi della [OSCURATO:PERSONA], vi è una sentenza dichiarativa della Corte che impone allo Stato membro di porre rimedio alla situazione. Si tratta di un procedimento costituzionale che coinvolge enti pubblici e in cui i diritti dei singoli o di qualsiasi altra parte privata non sono direttamente coinvolti. 2. Caso di specie: obbligo di disapplicazione? a) Argomenti a favore 81. La BCE e la SEB banka propongono, in sostanza, di applicare la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] al presente caso. 82. La BCE afferma che la mancata consultazione della stessa da parte delle autorità nazionali sui progetti di normative rientranti nelle sue competenze, come richiesto dall’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e dall’articolo 4 della decisione 98/415, costituisce un vizio procedurale sostanziale che comporta l’inapplicabilità di tali disposizioni nazionali. Essa assimila la violazione in parola a un «vizio procedurale sostanziale» ai sensi della giurisprudenza della Corte, che rende i provvedimenti nazionali inapplicabili ai singoli ( 67 ). A tale riguardo, la BCE delinea un parallelismo con la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la mancata notifica delle leggi alla [OSCURATO:PERSONA] ( 68 ) comporta l’inapplicabilità delle stesse. La BCE sostiene che la consultazione della BCE, in quanto obbligo fondato sul Trattato, deve a fortiori avere effetti ancora più significativi rispetto all’obbligo di notificare le regole tecniche. In particolare, la BCE ritiene che l’obbligo di consultazione per soddisfare i criteri di una «forma sostanziale», prevedendo garanzie di prudenza, consenta alla competenza della BCE di influenzare il contenuto e migliori la qualità legislativa in materia monetaria e bancaria. Più in generale, la BCE invoca il principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nella misura in cui l’interpretazione proposta rispetta la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica monetaria e osta all’adozione di misure che pregiudichino le funzioni della BCE o la stabilità finanziaria sistemica. 83. Nello stesso ordine di idee, la SEB banka sostiene che la violazione dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e all’articolo 4 della decisione 98/415 costituisce un vizio procedurale sostanziale, che comporta l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali lettoni. Riferendosi alla sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] la SEB banka sottolinea altresì l’importanza del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 84. Inoltre, si afferma, in particolare in dottrina, che, se una violazione procedurale può avere un’incidenza anche su una controversia tra privati, essa deve essere tanto più significativa quando lo Stato membro che ha commesso la violazione del diritto dell’Unione intende invocare la normativa in questione nei confronti di un cittadino interessato ( 69 ). 85. Un ragionamento del genere avrebbe come conseguenza che l’articolo 8. 4 della legge sulla tutela dei diritti dei consumatori dovrebbe essere disapplicato dai giudici nazionali. b) Argomenti contrari 86. È certamente allettante tracciare parallelismi con la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, a mio avviso, tale sentenza non dovrebbe essere applicata per analogia, poiché il ragionamento sopra descritto non tiene sufficientemente conto dell’intera sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA]. Se si applica alla presente causa il ragionamento in due fasi della Corte sopra descritto, si constata che è soddisfatta solo la prima fase. 87. Infatti, sarebbe difficile sostenere che gli obblighi stabiliti nell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e nell’articolo 4 della decisione 98/415 non sono sufficientemente precisi e incondizionati. Come è stato illustrato, sussiste il chiaro obbligo di consultare la BCE, il che, a sua volta, costituisce un diritto per tale istituzione. Tuttavia, la seconda fase, vale a dire le conseguenze giuridiche da trarne, è molto meno chiara. Come illustrato in precedenza, in tale causa il ragionamento della Corte è stato orientato dal fatto che le disposizioni in questione nella causa CIA [OSCURATO:PERSONA] miravano al controllo preventivo nel settore della libera circolazione delle merci. 88. Garantire un controllo preventivo in un ambito che, facendo parte del mercato interno ( 70 ), riguarda un ambito centrale della politica dell’Unione e che, per definizione, si fonda su un funzionamento armonioso attraverso l’azione e l’interazione di operatori economici che, affinché tale mercato funzioni, devono poter far valere i propri diritti, in particolare nei confronti degli Stati membri che creino ostacoli agli scambi, è, a mio avviso, qualcosa di piuttosto diverso da una disposizione procedurale che mira a migliorare e legittimare una procedura legislativa nazionale in un settore rientrante nella competenza della BCE. 89. In altri termini, in una situazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 83/189 di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA], gli Stati membri sono, in linea di principio, legittimati a legiferare. Essi devono limitarsi a notificare un progetto di legislazione alla [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire a tale istituzione di individuare potenziali ostacoli agli scambi all’interno dell’Unione e chiedere agli Stati membri, se del caso, di modificare i progetti. Tuttavia, la competenza legislativa resta in capo agli Stati membri. La competenza della [OSCURATO:PERSONA] non è in discussione. Ciò che accade è che, in un settore di competenza concorrente, la [OSCURATO:PERSONA] cercherà di calibrare gli interessi dell’Unione (il mercato interno) con gli interessi nazionali potenzialmente confliggenti (tutela di un motivo imperativo di interesse generale). Per contro, come sopra esposto, l’obbligo di consultare la BCE di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE contribuisce a tutelare le prerogative e le competenze della BCE. 90. Inoltre, la natura della consultazione nell’ambito di una notifica tecnica e di una legge nazionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è diversa. Quando esamina un progetto di legge ai sensi di una direttiva sulle notifiche, la [OSCURATO:PERSONA] valuta il contenuto del provvedimento previsto al fine di accertarne la legittimità alla luce del diritto dell’Unione ( 71 ). [OSCURATO:PERSONA] valuta la sostanza del progetto di un provvedimento per verificarne la compatibilità con la libertà fondamentale di libera circolazione delle merci. Di conseguenza, se il parere della [OSCURATO:PERSONA] non viene seguito, il progetto di provvedimento potrebbe non essere compatibile con una disposizione sostanziale del Trattato. 91. Per contro, nell’ambito della consultazione prevista all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, la BCE emette un parere di natura economica . Essa non valuta se il provvedimento nazionale di cui trattasi sia legittimo o meno. Ciò implica che un progetto di provvedimento nazionale non può essere potenzialmente incompatibile con una disposizione sostanziale del Trattato in esito alla consultazione della BCE. Poco importa che si dia seguito al parere della BCE. Ciò che rileva è soltanto che quest’ultima sia stata consultata. 92. Pertanto, non ritengo sufficiente che sia la «situazione CIA [OSCURATO:PERSONA]» sia la presente causa abbiano in comune il tema delle conseguenze di una violazione dell’obbligo di coinvolgere un’istituzione dell’Unione nel processo di adozione delle norme nazionali per ritenere, al pari della BCE e della SEB banka, che la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] debba essere applicata a maggior ragione per il fatto che l’obbligo di consultare la BCE deriva dal diritto primario, mentre l’obbligo di notifica alla [OSCURATO:PERSONA] deriva da una fonte di diritto di rango inferiore sotto forma di direttiva. Ciò che rileva non è la fonte formale dell’obbligo, bensì la finalità dello stesso. c) Conclusione 93. In conclusione, ritengo che non debba essere accolto l’argomento della BCE e della SEB banka. Alla luce dei motivi che ho sopra esposto, ritengo che il vizio procedurale sostanziale non comporti l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali. 94. In sintesi, per quanto riguarda l’attuale diritto dell’Unione in materia di mezzi di ricorso, la situazione si presenta come segue: in relazione al legislatore dell’Unione, i provvedimenti adottati in violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, primo trattino, TFUE possono, potenzialmente, essere annullati dalla Corte. Per contro, provvedimenti nazionali adottati in violazione dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE non possono essere impugnati dinanzi alla Corte. L’unico mezzo di ricorso diretto a disposizione è che la [OSCURATO:PERSONA] (o un altro Stato membro) avvii un procedimento per inadempimento contro il presunto Stato inadempiente. Nell’ipotesi in cui un siffatto procedimento abbia esito positivo, «tutto» ciò che si ottiene è in definitiva una sentenza dichiarativa con cui la Corte impone allo Stato membro di cui trattasi di porre rimedio alla situazione. Data la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e lo Stato membro, la Corte non ha il potere di annullare il diritto nazionale. 95. A questo punto posso concludere che la giurisprudenza finora esaminata non è perfettamente calzante per la presente causa. [OSCURATO:PERSONA] è limitata alle procedure legislative centrali dell’Unione, mentre l’opzione CIA [OSCURATO:PERSONA], per quanto possa sembrare prima facie allettante, non è abbastanza adeguata in quanto offre la soluzione a un problema del tutto diverso. Ritengo dunque che né la sentenza [OSCURATO:PERSONA] né la sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] contribuiscano alla soluzione della controversia in esame. 96. Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 non devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni. 3. Altri possibili mezzi di ricorso 97. La constatazione appena formulata non implica, tuttavia, che il giudice del rinvio non possa annullare la legge controversa. 98. È evidente che la Corte non può annullare un provvedimento adottato dalle autorità nazionali, per il semplice motivo che una siffatta competenza non le è stata attribuita dai Trattati ( 72 ). Tuttavia, il giudice del rinvio deve assicurarsi, nell’ambito delle sue competenze e del suo mandato, che il diritto di consultazione della BCE sia garantito nei procedimenti nazionali. 99. È vero che spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi giudiziari. Spetta agli Stati membri determinare quale giudice sia competente in materia di controllo della legislazione nazionale e di pronuncia sulla legittimità di un atto di diritto nazionale. Tuttavia, il diritto di consultazione della BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e dell’articolo 4 della decisione 98/415 deve essere tutelato in procedimenti come quello di specie, in cui il diritto nazionale prevede una competenza del giudice nazionale in materia di controllo della normativa nazionale. La tutela di tale diritto deve essere garantita a livello nazionale, dato che ci troviamo nell’ambito di una procedura legislativa nazionale. In tale prospettiva, spetta agli Stati membri, nella fattispecie la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], prevedere mezzi di ricorso e procedure per tutelare un siffatto diritto. A tal riguardo, prendo in prestito la terminologia di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «la nozione di diritto si riferisce (…) a una situazione giuridica che una persona (…) può avere e che, in condizioni normali, può essere esercitata da tale persona nei confronti di (…) altri dinanzi a un’autorità giudiziaria mediante uno o più mezzi di ricorso , vale a dire categorie di azioni dirette a porre rimedio alle violazioni dei diritti di cui trattasi conformemente a procedure che disciplinano l’esercizio di tali categorie di azioni e che sono destinate a rendere funzionale il mezzo di ricorso in questione»( 73 ). 100. Il giudice del rinvio deve quindi esaminare tutte le possibilità procedurali, compresa l’attribuzione alla BCE della legittimazione (ad agire) per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE. Ciò consentirebbe alla BCE di far valere i propri diritti nell’ambito del procedimento nazionale. In subordine, il giudice del rinvio dovrebbe esaminare la possibilità per la BCE di intervenire in un procedimento nazionale come quello presente qualora sia in questione la legittimità di un atto nazionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE. D. Terza questione pregiudiziale 101. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime. 102. In altri termini, la terza questione mira a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) sia autorizzata, in forza del diritto dell’Unione, a lasciare che una legge nazionale adottata in violazione del diritto dell’Unione continui a produrre i propri effetti giuridici per tutto il periodo di vigenza della stessa, sebbene tale legge sia incompatibile con il diritto dell’Unione. 103. Sulla base della risposta da me proposta alla seconda questione, non è necessario affrontare la terza questione. L’analisi che segue viene quindi condotta per il caso in cui la Corte giunga a una conclusione diversa per quanto riguarda la seconda questione. 104. Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, fornita dalla Corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore ( 74 ). Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché sussistano, peraltro, i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma ( 75 ). Solo in via del tutto eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede ( 76 ). 105. In ogni caso, spetta esclusivamente alla Corte valutare le condizioni di un’eventuale sospensione ( 77 ), e ciò per una buona ragione: in caso contrario, un giudice nazionale potrebbe differire gli effetti di tale decisione, incidendo in tal modo sulla sua natura erga omnes , il cui obiettivo principale è garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e la certezza del diritto in tutti gli Stati membri e creare condizioni di parità per gli Stati membri, i cittadini e gli operatori economici. A tale riguardo, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, possano menomare l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione ( 78 ). 106. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti ( 79 ). 107. Occorrerebbe aggiungere che solo in via eccezionale ( 80 ) la Corte ha optato per tale soluzione e soltanto in circostanze ben precise: quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dall’Unione europea ( 81 ). 108. Per quanto riguarda la presente causa, dubito che, in una situazione in cui debba essere dichiarata l’inapplicabilità di tale normativa, ragioni imperative di certezza del diritto o di interesse generale possano giustificarne il mantenimento. Le difficoltà di bilancio evocate dal giudice del rinvio e connesse a detta inapplicabilità, che implicherebbe che, se del caso, l’importo totale di circa EUR 97 milioni versato al bilancio dello Stato dagli enti creditizi dovrebbe essere rimborsato, non sono sufficienti, a mio avviso, a costituire ragioni di tale natura. 109. Quanto al criterio della buona fede, fondato sull’analisi della prima questione nelle presenti conclusioni, non vedo come l’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 possano ragionevolmente essere interpretati nel senso che autorizzano un [OSCURATO:PERSONA] nazionale ad adottare provvedimenti legislativi prima che la BCE abbia presentato il suo parere o che il termine stabilito a tal fine sia scaduto, tenuto conto della chiara formulazione delle disposizioni in parola. 110. Per quanto riguarda, poi, il criterio del rischio di gravi inconvenienti, se è vero che dalla decisione di rinvio risulta in modo evidente che un gran numero di rapporti giuridici si è costituito sulla base delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, l’esistenza di un rischio di grave perturbazione non mi sembra dimostrata prima facie nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse inapplicabili tali disposizioni. I motivi economici addotti dal giudice del rinvio, vale a dire il fatto che una sentenza che dichiara la nullità delle disposizioni legislative controverse a decorrere dalla loro adozione potrebbe avere un’incidenza significativa sugli interessi di bilancio della Repubblica di Lituania, non sono sufficienti, a mio avviso, a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di gravi conseguenze economiche per tale Stato membro. 111. Infine, occorre ricordare, come sostenuto in modo convincente dalla BCE, che il rischio di perdite finanziarie che i debitori di mutui ipotecari potrebbero subire in [OSCURATO:PERSONA] a causa di una decisione in tal senso della Corte appare limitato. Se gli enti creditizi e le società di capitali autorizzati a concedere mutui ai loro clienti esigessero il rimborso dai debitori di mutui ipotecari in [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi potrebbero eventualmente intentare azioni di risarcimento danni contro lo Stato membro al fine di tutelare i propri diritti. 112. Di conseguenza, propongo di rispondere alla terza questione dichiarando che i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto non devono essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime. V. Conclusione 113. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) come segue: 1)      L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative devono essere interpretati nel senso che, in una situazione che rientri nelle «competenze» della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, l’obbligo di consultare la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea su un progetto di disposizioni legislative ai sensi di tali disposizioni non è adempiuto quando il [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato membro adotta una legge prima di ricevere il parere della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, qualora esista una procedura nazionale nell’ambito della quale la legge di cui trattasi può essere oggetto di un secondo esame da parte del [OSCURATO:PERSONA] prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore. 2)      L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE e l’articolo 4 della decisione 98/415 non devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di una legge nazionale adottata in violazione di tali disposizioni. 3)      I principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto non devono essere interpretati nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] tiesa [OSCURATO:PERSONA] tiesa (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) può decidere, nella sua pronuncia, la conservazione degli effetti giuridici delle disposizioni controverse durante il periodo di vigenza di queste ultime. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 GU 1998, L 189, pag. 42. 3 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1993, n. 43; [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1994, n. 6; Valdības Vēstnesis, 1922, n. 141, e Diena, 1993, n. 81. 4 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1994, n. 96, e [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1994, n. 17. 5 [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis, 1999, n. 104/105, e [OSCURATO:PERSONA] un [OSCURATO:PERSONA] Ziņotājs, 1999, n. 9. 6 V. punto 11 della domanda di pronuncia pregiudiziale. 7 V. articolo 13, paragrafo 1, TUE. 8 Una formulazione simile è utilizzata nell’articolo 219 TFUE. 9 Almeno per quanto riguarda le versioni linguistiche inglese, francese e tedesca 10 Come si può dedurre dall’uso del termine «shall» [nella versione in lingua inglese]. 11 Articolo 127, paragrafo 4, primo trattino, TFUE. 12 Articolo 127, paragrafo 4, secondo trattino, TFUE. 13 Imperfetta perché il termine «responsibilities» (attribuzioni) è giuridicamente meno preciso dei termini «fields of competence» (competenze). La tesi opposta sostiene che il termine «responsibilities» (attribuzioni) (articolo 282, paragrafo 5, TFUE) concretizza tipicamente l’espressione «fields of competence» (competenze) (articolo 127, paragrafo 4, TFUE), ragion per cui la prima locuzione sarebbe più precisa della seconda. Tuttavia, nemmeno siffatte posizioni traggono conseguenze giuridiche da tale constatazione semantica riguardo al rapporto tra le due disposizioni summenzionate. V. Manger‑Nestler, C., in Pechstein, M., Nowak e C., Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV, seconda edizione, vol. IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 282 AEUV, paragrafo 17. Questa differenza terminologica non si riscontra nella versione lettone di tali disposizioni. 14 V., in tal senso, anche Häde, U., in Calliess, Chr. e Ruffert, M. (a cura di), EUV/AEUV [OSCURATO:PERSONA] , C.H. Beck, Monaco di Baviera, sesta edizione, 2022, Art. 282 AEUV, paragrafo 49. 15 V., in tal senso, Kempen, B., in Streinz, R. (a cura di), EUV/AEUV [OSCURATO:PERSONA] , C.H. Beck, Munaco di Baviera, terza edizione, 2018, Art. 127 AEUV, paragrafo 24. 16 V. sentenza del 10 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/ECB (C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 110). In un’altra pronuncia, anche se non nel contesto dell’obbligo di consultazione di cui all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, la Corte ha fatto riferimento alle conoscenze specialistiche in campo economico della BCE; v. sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 75). 17 V., in tal senso, per quanto riguarda il legislatore dell’Unione, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa [OSCURATO:PERSONA]/BCE (C‑11/00, EU:C:2002:556, paragrafo 140), in cui lo stesso sottolinea anche le particolari conoscenze o esperienze della BCE, soprattutto in materia di politica monetaria, e evidenzia che l’inclusione della BCE nel disposto dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE è intesa a migliorare la qualità della legislazione dell’Unione a vantaggio dell’Europa considerata nel suo complesso. 18 V. articolo 4 della decisione 98/415. 19 Ad esempio, la situazione in una selezione di paesi è la seguente. Polonia: a norma dell’articolo 118 della [OSCURATO:PERSONA] polacca, il potere di iniziativa legislativa spetta ai membri del [OSCURATO:PERSONA], al Senato, al Presidente della Repubblica e al Consiglio dei ministri (paragrafo 1), nonché a un gruppo di almeno 100 000 cittadini aventi diritto di voto; la procedura per una siffatta iniziativa dei cittadini è definita da una legge (paragrafo 2); Francia: ai sensi dell’articolo 39 della [OSCURATO:PERSONA] francese, il potere di iniziativa legislativa spetta congiuntamente al Primo ministro e ai membri del [OSCURATO:PERSONA]. Germania: ai sensi della Legge fondamentale, il diritto di iniziativa legislativa per le leggi federali spetta al Bundesregierung (governo federale), al Bundesrat (Consiglio federale) e al Bundestag ([OSCURATO:PERSONA] federale) «dall’interno», vale a dire attraverso un gruppo parlamentare o almeno il 5% dei suoi membri. Portogallo: a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] portoghese, l’iniziativa legislativa e referendaria spetta ai membri del [OSCURATO:PERSONA], ai gruppi parlamentari e al governo, nonché, alle condizioni stabilite dalla legge, a gruppi di elettori aventi diritto di voto. 20 Per riprendere gli stessi paesi selezionati nella nota precedente – Polonia: il Sejm ([OSCURATO:PERSONA]) adotta le leggi (articolo 120 della [OSCURATO:PERSONA] polacca) e il Senato le approva, le modifica o le respinge (articolo 121, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] polacca); Francia: entrambe le camere del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’Assemblea nazionale e il Senato (articolo 45 della [OSCURATO:PERSONA] francese), adottano le leggi mentre il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione delle leggi (articolo 10 della [OSCURATO:PERSONA] francese); Germania: conformemente agli articoli 76 e 77 della Legge fondamentale, principalmente il [OSCURATO:PERSONA] federale, mentre il Consiglio federale deve tuttavia dare il proprio consenso in determinati casi specificatamente indicati dalla Legge fondamentale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 82 della Legge fondamentale, in ogni caso il Bundespräsident (Presidente federale) partecipa nella misura in cui una legge può entrare in vigore solo una volta che sia stata firmata e proclamata dal Presidente federale; Portogallo: a seconda del tipo di legge adottata, o il [OSCURATO:PERSONA] (articolo 168 della [OSCURATO:PERSONA] portoghese) o il Consiglio dei ministri [articolo 198, paragrafo 1, e articolo 200, paragrafo 1, lettera d), della [OSCURATO:PERSONA] portoghese]. In entrambi i casi, il Presidente della Repubblica proclama le leggi (articolo 136, paragrafi 1 e 4, della [OSCURATO:PERSONA] portoghese). 21 Va da sé che lo stesso vale per l’Unione europea, dove, in genere, la [OSCURATO:PERSONA] propone e il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea adottano il diritto derivato mediante la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 TFUE. 22 V. articolo 2, paragrafo 3, della decisione 98/415. 23 V. articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/415. 24 V. articolo 3, paragrafo 2, della decisione 98/415. 25 V. articolo 3, paragrafo 3, della decisione 98/415. 26 V. articolo 3, paragrafo 4, della decisione 98/415. 27 V. punto 5 della domanda di pronuncia pregiudiziale. 28 V. articolo 71 della [OSCURATO:PERSONA]. 29 Ai sensi di tale disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] lettone e anche il Popolo hanno il diritto di legiferare, conformemente alle procedure e nella misura previste da tale [OSCURATO:PERSONA]. 30 In passato la Corte ha fatto talvolta riferimento alle due sentenze con tale denominazione. V., a titolo esemplificativo, sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punti 21 e segg.). 31 V. sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (139/79, EU:C:1980:250) Dato che le sentenze contengono constatazioni identiche ai fini dell’analisi nelle presenti conclusioni e per comodità mi riferirò unicamente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 32 Com’è noto, solo con l’Atto unico europeo (entrata in vigore: 1º luglio 1987) il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al processo legislativo mediante la procedura di cooperazione e solo con il Trattato di Maastricht (entrata in vigore: 1º novembre 1993) sono stati istituiti i meccanismi di codecisione, inizialmente in quella che può essere definita una «dose omeopatica». Il meccanismo in parola è stato progressivamente ampliato con i trattati di Amsterdam (entrata in vigore: 1º maggio 1999) e di Nizza (entrata in vigore: 1º febbraio 2003), per culminare con la situazione giuridica attuale con il Trattato di Lisbona (entrata in vigore: 1º dicembre 2009) sotto forma di procedura legislativa ordinaria ai sensi dell’articolo 294 TFUE. 33 Divenuto articolo 43, paragrafo 2, TFUE. 34 V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 33). 35 Ibidem. 36 V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 35). La versione inglese della sentenza fa peraltro riferimento, al punto 33, alla «essential formality» che ritengo abbia il medesimo significato. 37 V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 33). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Reischl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:213, pag. 3375), secondo cui il potere consultivo del [OSCURATO:PERSONA] «non può essere res[o] praticamente inefficace con l’escluderl[o] totalmente senza conseguenze giuridiche». 38 V. sentenza del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (138/79, EU:C:1980:249, punto 34). Il corsivo è mio. 39 Ibidem . 40 V. sentenze del 10 febbraio 1983, Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA] (230/81, EU:C:1983:32, punto 38); del 27 settembre 1988, Grecia/Consiglio (204/86, EU:C:1988:450, punto 16), e del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 23). 41 Conformemente all’allora articolo 75 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA]. 42 V. sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 23). 43 In particolare, la Corte ha dichiarato che, adottando il comportamento descritto, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno al proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio. L’inosservanza della formalità sostanziale della consultazione del [OSCURATO:PERSONA] trova il proprio fondamento nell’inosservanza da parte di tale istituzione del proprio obbligo di leale cooperazione con il Consiglio. V. sentenza del 30 marzo 1995, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑65/93, EU:C:1995:91, punti 28 e segg.). 44 V. articolo 322, paragrafi 1 e 2, TFUE. 45 V. articolo 304, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con altre disposizioni del Trattato FUE, come gli articoli 43, paragrafo 2. Per un elenco completo, v. Breuer, M., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, vol. IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 304 AEUV, paragrafo 4. 46 V. articolo 307, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con altre disposizioni del TFUE, come l’articolo 91, paragrafo 1. Per un elenco indicativo completo, v. Breuer, M., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, vol. IV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 307 AEUV, paragrafo 4. 47 Precedente articolo 118 del Trattato CEE. 48 V. sentenza del 9 luglio 1987, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA] (281/85, da 283/85 a 285/85 e 287/85, EU:C:1987:351, punti 38 e segg.). 49 V. sentenza del 13 luglio 1989, [OSCURATO:PERSONA] e a. (380/87, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1989:318, punto 14). 50 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 21). 51 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 22). 52 Sentenza del 30 aprile 1996 ((C‑194/94, in prosieguo: la «sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1996:172). 53 Direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1983 L 109, pag. 8). Questa direttiva è stata successivamente sostituita dalla direttiva 98/34/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998 L 204, pag. 37), che è stata a sua volta sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU 2015 L 241, pag. 1. 54 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 44). 55 V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 45). Il corsivo è mio. 56 Tale argomento fu stato dedotto dalla Repubblica federale di Germania, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e d’Irlanda. V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 46). 57 V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 48). 58 V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). 59 V. sentenza CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 54). 60 V., ad esempio, sentenze del 26 settembre 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, punto 49); del 6 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑159/00, EU:C:2002:343, punto 51); del 4 febbraio 2016, Ince (C‑336/14, EU:C:2016:72, punto 67); del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑613/14, EU:C:2016:821, punto 64); del 1º febbraio 2017, Município de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76, punto 36); del 12 settembre 2019, VG Media (C‑299/17, EU:C:2019:716, punto 39), e del 13 marzo 2025, Unigames (C‑120/24, EU:C:2025:174, punto 62). 61 V. articolo 288, paragrafo 3, TFUE. 62 È da tale punto di vista che detta giurisprudenza riceve tradizionalmente maggiore attenzione (da parte della dottrina). V. ex multis e a titolo esemplificativo, Dougan, M., «When worlds collide! Competing versions of the relationship between direct effect and supremacy», in [OSCURATO:PERSONA], vol. 44, n. 4, 2007, pagg. da 931 a 963, in particolare pagg. da 957 a 963. V. anche Gallo, D., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2025, pagg. 107 e segg. 63 V., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 60 e seg.): «[i]l principio del primato del diritto dell’Unione non può quindi condurre a rimettere in discussione la distinzione essenziale tra le disposizioni del diritto dell’Unione dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive, né, pertanto, a instaurare un regime unico di applicazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali. (…) [O]gni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito». V., altresì, sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) (C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 37). 64 V., ad esempio, sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑604/21, EU:C:2023:175, punto 44) in cui la Corte ha dichiarato che una norma portoghese che impone un obiettivo di incorporazione del 10% di biocarburanti per il carburante immesso in consumo costituiva una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34 e che, dal momento che il progetto ad essa relativo non era stato notificato, detta regola non era opponibile dallo Stato ai soggetti dell’ordinamento. 65 V. articolo 258 TFUE. 66 V. articolo 259 TFUE. 67 Contrariamente agli atti dell’Unione, che possono essere annullati ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, TFUE. 68 Ai sensi delle direttive 98/34 e 2015/1535. 69 V., in tal senso, Häde, U., «[OSCURATO:PERSONA] zur Anhörung der [OSCURATO:PERSONA] nach Art. 105 Abs. 4 EGV » , in Gornig, G.H., Schöbener, B., Bausback, W. e Irmscher, T.H. (a cura di), Iustitia et Pax. Gedächtnisschrift für [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Humblot, Berlin, 2008, pagg.  da 1027 a 1046, in particolare pag. 1041. V. anche Hahn, H.J. e Häde, U., Währungsrecht , seconda edizione, C.H. Beck, Munich, 2010, punto 7, paragrafo 92. A sostegno di questa tesi, v. anche Zilioli, C. e Selmayr, M., «[OSCURATO:PERSONA] centrale europea», [OSCURATO:PERSONA], Milano, 2007, pag. 194; Manger-Nestler, C., in Pechstein, M., Nowak, C. e Häde, U. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] zu EUV, GRC und AEUV , seconda edizione, Vol. III, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, Art. 127 AEUV , paragrafo 49; Griller, S., in Grabitz, E., Hilf, M. e Nettesheim, M. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] , 82. EL., aggiornato a maggio 2024, C.H. Beck, Monaco di Baviera, Art. 127 AEUV , paragrafo 99; Waldhoff, C., in Siekmann, H. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] – A Commentary on the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, Article 127 TFEU, paragrafo 209; e Arda, A., Consulting the [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aspects of the Community and national authorities’ obligation to consult the ECB pursuant to Article 105(4) EC , Revue européenne de droit bancaire et financier , 2004, pagg. da 111 a 152, in particolare pag. 151. 70 Aspetto che ho descritto, in altra sede, come lo storico pilastro giuridico dei Trattati e il loro principio organizzativo centrale; v. le mie conclusioni nelle cause riunite X e Visser (C‑360/15 e C‑31/16, EU:C:2017:397, paragrafo 1). 71 V. sentenze CIA [OSCURATO:PERSONA] (punto 40), e del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑604/21, EU:C:2023:175, punto 42). 72 V., a contrario , articolo 5, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con gli articoli 258 e seg. TFUE. L’unica eccezione a detto principio è probabilmente l’articolo 14, paragrafo 2, dello statuto del SEBC e della BCE. V., su tale specialissima procedura, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/[OSCURATO:PERSONA] (C‑202/18 e C‑238/18, EU:C:2019:139, punti da 65 a 77). 73 V. [OSCURATO:PERSONA], W., «Of rights, remedies and procedures», in [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 37, n. 3, pagg. da 501 a 536, in particolare pag. 502. 74 Ciò è comunemente indicato come l’effetto ex tunc delle pronunce pregiudiziali di cui all’articolo 267 TFUE. 75 Detta giurisprudenza risale a molti decenni fa [v. sentenze del 27 marzo 1980, Denkavit italiana (61/79, EU:C:1980:100; punto 16), e del 27 marzo 1980, [OSCURATO:PERSONA] e a. (66/79, 127/79 e 128/79, EU:C:1980:101, punto 9) ed è regolarmente ribadita (v., a titolo di esempio, sentenze del 5 aprile 2022, Commissioner of [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 25); del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 44), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 54)]. 76 V. ad esempio, sentenze del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 45), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 55). 77 V. sentenze dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 67), e del 19 novembre 2009, Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719, punto 84). V. altresì sentenza del 6 marzo 2007, Meilicke e a. (C‑292/04, EU:C:2007:132, punto 36 e giurisprudenza citata). 78 V. sentenze del 17 dicembre 1970, [OSCURATO:PERSONA] (11/70, EU:C:1970:114, punto 3), e dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punto 61). 79 V., a titolo esemplificativo, sentenze del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635, punto 45), e del 28 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Fissazione dei pedaggi per l’uso delle autostrade) (C‑321/19, EU:C:2020:866, punto 55). 80 V., Düsterhaus, D., «[OSCURATO:PERSONA]! The past, present, and (possible) future of temporal limitations in the preliminary ruling procedure», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , 2016, pagg. da 237 a 274. 81 V., ad esempio, sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑339/19, EU:C:2020:709, punto 49 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris