CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38360/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ogY [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Il ricorrente - prosciolto in primo grado a seguito della prescrizione del delitto di calunnia (contestatogli per aver affermato, contrariamente al vero, di avere smarrito un assegno postale, quando invece lo aveva compilato di suo pugno e personalmente consegnato a tale Painante) - deduce: mancato accoglimento della richiesta assolutoria nel merito e relativo vizio di motivazione. In particolare, esclude fosse emersa la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della calunnia, essendosi l'imputato limitato a denunciare lo smarrimento dell'assegno postale senza presentare querela, neppure contro ignoti, per furto. I Giudici avrebbero quindi disatteso il principio di diritto per cui il delitto non si configura allorché la falsa incolpazione sia punibile a querela di parte e questa manchi. 3. In senso contrario, tuttavia: per un verso, fermo il principio di diritto richiamato nel ricorso, sin dall'imputazione il reato di cui la terza persona è stata falsamente incolpata non è il furto, bensì la ricettazione (art. 648 cod. pen.), reato perseguibile d'ufficio; per altro verso, correttamente i Giudici del merito hanno affermato che la causa di proscioglimento prevale là dove non risulti evidente - come da essi ritenuto - la prova dell'innocenza dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 1000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estens