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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42959/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 19/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo le pene principali e quelle accessorie fallimentari.

Deduce la violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla riduzione delle pene accessorie fallimentari, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte Cost. n. 222/2018.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ridotto le pene accessorie fallimentari, originariamente determinate nella misura fissa di 10 anni, in 3 anni, sulla base di una valutazione che ha comportato altresì la riduzione della pena detentiva principale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 19/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo le pene principali e quelle accessorie fallimentari. Deduce la violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale non si sia pronunciata sulla riduzione delle pene accessorie fallimentari, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte Cost. n. 222/2018. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha ridotto le pene accessorie fallimentari, originariamente determinate nella misura fissa di 10 anni, in 3 anni, sulla base di una valutazione che ha comportato altresì la riduzione della pena detentiva principale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il C
Sentenza Cassazione n. 42959/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris