CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate; che del tutto generica si palesa, in primo luogo, la censura vertente sul vulnus al diritto di difesa connesso alla dedotta assenza, nella decisione del Consiglio di Disciplina e nella comunicazione dell'atto sanzionatorio, dell'enunciazione del fatto contestato e delle disposizioni violate; che, in proposito, occorre notare, da un canto, che risulta dal provvedimento impugnato (cfr., in specie, pagg. 1 e, poi, 2) che Attanasio, all'atto della convocazione, fu reso edotto delle condotte ascrittegli e delle norme di ordinamento penitenziario fondanti gli addebiti, e, dall'altro, che il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente precisato che la comunicazione relativa all'adozione del provvedimento disciplinare — il cui fine è portare il destinatario a conoscenza della sanzione irrogata — non deve necessariamente indicare i fatti oggetto di contestazione ed i motivi della decisione adottata; che il Tribunale di sorveglianza ha inteso mutuare integralmente la decisione del Magistrato di sorveglianza, condividendone le motivazioni, in ordine ai profili per i quali il reclamante non ha sollevato specifiche contestazioni e si è limitato a ribadire le eccezioni articolate con l'impugnazione disattesa dal Magistrato di sorveglianza; che, quanto alla rilevanza disciplinare della c.d. «battitura», esente da vizi di sorta appare la motivazione dell'ordinanza impugnata che, facendo leva sulla durata dell'iniziativa, sulla sua reiterazione, per 15-20 minuti quotidiani, in più giorni ravvicinati o consecutivi e sulla concomitante partecipazione di una collettività di detenuti, ha stimato che essa abbia comportato, in concreto, non marginali disordini nello svolgimento delle ordinarie operazioni di controllo da parte della polizia penitenziaria, nonché il pericolo di un'improvvisa degenerazione in altre forme di protesta; che la decisione è coerente con il canone ermeneutico di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792); che privo di pertinenza appare, pertanto, il richiamo a precedente pronunzia (Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio, non massimata), con la quale è stata esclusa la qualificazione come illecito disciplinare di una battitura posta in essere in una isolata occasione e protrattasi per pochi minuti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore