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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36744/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 45/2021 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/12/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG bLeanz...

Udit i dife o Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Torino, Sez. misure. di prevenzione, ha confermato il provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di prevenzione di quattro immobili intestati alla madre,Borio, ma ritenuti in disponibilità del proposto. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso tramite, difensore di fiducia, Soderini e Borio, quest'ultima terza interessata,lamentando la violazione di legge in relazione agli artt 1 e 4 Divo 159/2011, quanto alla ritenuta sussistenza della pericolosità e della sproporzione reddituale al momento degli acquisti degli immobili.

Sostiene la difesa che mancherebbe il requisito del vivere abitualmente con proventi dell'attività delittuose poiché in 21 anni Soderini aveva riportato sette condanne per esercizio abusivo della professione.

Per altro verso aveva dimostrato documentalmente di aver prodotto reddito , attraverso l'attività di odontotecnico, più che adeguato rispetto al tenore di vita, poichè gli immobili acquisiti erano di modico valore ed allo scopo il proposto aveva contratto mutui bancari.

Analoghe considerazioni svolge il ricorrente quanto alla pericolosità ex art 1 lett c) e sul punto sottolinea che all'epoca dell'acquisto dei due appartamenti, nel 2005, aveva riportato una sola condanna per esercizio abusivo della professione.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.0ccorre in primis osservare che il ricorso nell'interesse di Borio, che si qualifica terza interessata, appare inammissibile per l'assenza della procura speciale in favore del difensore, che nell'atto di ricorso nemmeno si definisce procuratore speciale, né indica nell'atto di impugnazione la presenza della procura speciale.

Secondo il fermo orientamento di questa Corte regolatrice in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo.

Ex multis la recente (Sez. 5, Sentenza n. 880 del 26/11/2020 Cc. (dep. 12/01/2021 ) Rv. 280403. 2.Per altro verso prima di esaminare le censure avanzate dai ricorrenti - puntualizzando che si tratta di argomenti comuni ad entrambi - occorre ricordare il costante indirizzo esegetico elaborato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Divo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'ad 10 terzo comma del DL 159/2011.

In particolare è stato ribadito che non può essere proposto come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Così, Sez.

U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246.

2.1. Infine, va osservato che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, questa stessa Sezione ha affermato il principio - che il Collegio condivide ed al quale intende dar seguito - secondo il quale le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 - come nel caso in esame - devono presentare tre requisiti ancorati a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione; si è puntualizzato che deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145. 3.La difesa dei ricorrenti sotto la veste della violazione degli artt 1 e 4 Divo 159/2011 propone inammissibili censure sviluppate riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, che appare corretta quanto all'applicazione delle norme di legge e che contiene una giustificazione delle ragioni della decisione tutt'altro che apparente.

Infatti, si ricava dalle conformi pronunzie dei Giudici della prevenzione - pagine tre, otto, nove - che gli immobili sottoposti a confisca, formalmente intestati a Borio, furono acquistati nel 2005, i due appartamenti,e nel 2006 e nel 2013, i due garages, con provviste incompatibili con i redditi della intestataria Borio, titolare solo di una modesta pensione; si ricava, inoltre, dall'ordinanza impugnata che le modalità di pagamento chiaramente riconducevano le acquisizioni immobiliari alla persona del proposto, poiché il mutuo per i due appartamenti fu stipulato con l'azienda bancaria da [OSCURATO:PERSONA], il quale ne pagò le rate; il primo garage fu pagato con assegno a firma di Borio ma tratto su conto corrente cointestato a Soderini, a sua volta formato ed incrementato con risorse finanziarie provenienti da costui; il secondo box fu pagato con assegni firmati da Soderini. 3.1 Quanto al collegamento degli acquisti al periodo in cui si è ritenuto che il proposto vivesse abitualmente dei proventi derivanti dall'abusiva attività di odontoiatra, nella fase di merito si è accertato che Soderini ha riportato sette condanne per il reato di abusivo esercizio della professione - come riconosce la difesa - illeciti realizzati con condotte tenute in epoche compatibili con l'acquisto degli stessi, sia in relazione a quelli di più risalente periodo - tra il 2005 ed il 2006 - che con riferimento a quello più recente, avvenuto nel Gennaio 2013; i Giudici della prevenzione hanno, altresì, correttamente valorizzato/allo scopo di ritenere l'abitualità delle condotte delittuose produttive di reddito/anche la sottoposizione del proposto ad indagini per violazioni fiscali ( art 4 Dlgvo 74/2000 ) attribuite nell'arco di tempo dal 2010 al 2014 dalle quali rinvengono illeciti arricchimenti. 4.Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti della collocazione temporale degli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale comune attribuita al proposto e, nel contempo, dell'abitualità delle attività delittuose, individuate nel prolungatissimo esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per il quale Soderini riceveva compensi dai clienti, condotte realizzate in un arco di tempo più che significativo e da ultimo accertate nel Marzo 2013. 4.1 Quanto al requisito della sproporzione tra gli acquisti ed il reddito lecito dichiarato occorre sottolineare che l'ordinanza impugnata si è meticolosamente ed ampiamente occupata di esaminare e confutare - alle pagine nove e dieci del testo - con adeguate, logiche e corrette argomentazioni le censure già proposte alla attenzione dei Giudici del merito, potendosi limitare il compito di questo Collegio semplicemente a riassumere che tutte le allegazioni e deduzioni difensive sono state esattamente disattese nella precedente fase. 4.2 Tali adeguate argomentazioni valgono anche per quanto riguarda il requisito della prevalenza di reddito illecito poiché con puntuali annotazioni, esposte in particolare alla pagina dieci del testo , la Corte torinese ha dato atto dell'impossibilità per il proposto di far fronte alle consistenti spese sostenute con la redditività ufficialmente dichiarata*, 5.A fronte di un apparato argomentativo corretto e congruo non sussiste la denunziata violazione di legge e ne appare priva di ogni serio fondamento la relativa censura, le cui doglianze, del resto, risultano solo genericamente formulate.

Sul punto deve solo evidenziarsi che la difesa, mancando di prendere in considerazione la argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, continua ad insistere nella generica rappresentazione della liceità dell'attività professionale svolta dal proposto e dell'adeguatezza degli acquisti rispetto al reddito da essa derivante.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 45/2021 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/12/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG bLeanz... Udit i dife o Avv.; [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Torino, Sez. misure. di prevenzione, ha confermato il provvedimento di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di prevenzione di quattro immobili intestati alla madre,Borio, ma ritenuti in disponibilità del proposto. 1.Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso tramite, difensore di fiducia, Soderini e Borio, quest'ultima terza interessata,lamentando la violazione di legge in relazione agli artt 1 e 4 Divo 159/2011, quanto alla ritenuta sussistenza della pericolosità e della sproporzione reddituale al momento degli acquisti degli immobili. Sostiene la difesa che mancherebbe il requisito del vivere abitualmente con proventi dell'attività delittuose poiché in 21 anni Soderini aveva riportato sette condanne per esercizio abusivo della professione. Per altro verso aveva dimostrato documentalmente di aver prodotto reddito , attraverso l'attività di odontotecnico, più che adeguato rispetto al tenore di vita, poichè gli immobili acquisiti erano di modico valore ed allo scopo il proposto aveva contratto mutui bancari. Analoghe considerazioni svolge il ricorrente quanto alla pericolosità ex art 1 lett c) e sul punto sottolinea che all'epoca dell'acquisto dei due appartamenti, nel 2005, aveva riportato una sola condanna per esercizio abusivo della professione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.0ccorre in primis osservare che il ricorso nell'interesse di Borio, che si qualifica terza interessata, appare inammissibile per l'assenza della procura speciale in favore del difensore, che nell'atto di ricorso nemmeno si definisce procuratore speciale, né indica nell'atto di impugnazione la presenza della procura speciale. Secondo il fermo orientamento di questa Corte regolatrice in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo. Ex multis la recente (Sez. 5, Sentenza n. 880 del 26/11/2020 Cc. (dep. 12/01/2021 ) Rv. 280403. 2.Per altro verso prima di esaminare le censure avanzate dai ricorrenti - puntualizzando che si tratta di argomenti comuni ad entrambi - occorre ricordare il costante indirizzo esegetico elaborato da questa Corte nella sua massima espressione, secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 27 Divo 152/2011, che richiama l'art 10 della medesima legge in tema di impugnazioni; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'ad 10 terzo comma del DL 159/2011. In particolare è stato ribadito che non può essere proposto come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Così, Sez. U, Sentenza n. 33451 del 29/05/2014 Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260246. 2.1. Infine, va osservato che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, questa stessa Sezione ha affermato il principio - che il Collegio condivide ed al quale intende dar seguito - secondo il quale le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 - come nel caso in esame - devono presentare tre requisiti ancorati a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione; si è puntualizzato che deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. (Sez. 5, Sentenza n. 182 del 30/11/2020 Cc. (dep. 05/01/2021 ) Rv. 280145. 3.La difesa dei ricorrenti sotto la veste della violazione degli artt 1 e 4 Divo 159/2011 propone inammissibili censure sviluppate riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, che appare corretta quanto all'applicazione delle norme di legge e che contiene una giustificazione delle ragioni della decisione tutt'altro che apparente. Infatti, si ricava dalle conformi pronunzie dei Giudici della prevenzione - pagine tre, otto, nove - che gli immobili sottoposti a confisca, formalmente intestati a Borio, furono acquistati nel 2005, i due appartamenti,e nel 2006 e nel 2013, i due garages, con provviste incompatibili con i redditi della intestataria Borio, titolare solo di una modesta pensione; si ricava, inoltre, dall'ordinanza impugnata che le modalità di pagamento chiaramente riconducevano le acquisizioni immobiliari alla persona del proposto, poiché il mutuo per i due appartamenti fu stipulato con l'azienda bancaria da [OSCURATO:PERSONA], il quale ne pagò le rate; il primo garage fu pagato con assegno a firma di Borio ma tratto su conto corrente cointestato a Soderini, a sua volta formato ed incrementato con risorse finanziarie provenienti da costui; il secondo box fu pagato con assegni firmati da Soderini. 3.1 Quanto al collegamento degli acquisti al periodo in cui si è ritenuto che il proposto vivesse abitualmente dei proventi derivanti dall'abusiva attività di odontoiatra, nella fase di merito si è accertato che Soderini ha riportato sette condanne per il reato di abusivo esercizio della professione - come riconosce la difesa - illeciti realizzati con condotte tenute in epoche compatibili con l'acquisto degli stessi, sia in relazione a quelli di più risalente periodo - tra il 2005 ed il 2006 - che con riferimento a quello più recente, avvenuto nel Gennaio 2013; i Giudici della prevenzione hanno, altresì, correttamente valorizzato/allo scopo di ritenere l'abitualità delle condotte delittuose produttive di reddito/anche la sottoposizione del proposto ad indagini per violazioni fiscali ( art 4 Dlgvo 74/2000 ) attribuite nell'arco di tempo dal 2010 al 2014 dalle quali rinvengono illeciti arricchimenti. 4.Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti della collocazione temporale degli acquisti nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale comune attribuita al proposto e, nel contempo, dell'abitualità delle attività delittuose, individuate nel prolungatissimo esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per il quale Soderini riceveva compensi dai clienti, condotte realizzate in un arco di tempo più che significativo e da ultimo accertate nel Marzo 2013. 4.1 Quanto al requisito della sproporzione tra gli acquisti ed il reddito lecito dichiarato occorre sottolineare che l'ordinanza impugnata si è meticolosamente ed ampiamente occupata di esaminare e confutare - alle pagine nove e dieci del testo - con adeguate, logiche e corrette argomentazioni le censure già proposte alla attenzione dei Giudici del merito, potendosi limitare il compito di questo Collegio semplicemente a riassumere che tutte le allegazioni e deduzioni difensive sono state esattamente disattese nella precedente fase. 4.2 Tali adeguate argomentazioni valgono anche per quanto riguarda il requisito della prevalenza di reddito illecito poiché con puntuali annotazioni, esposte in particolare alla pagina dieci del testo , la Corte torinese ha dato atto dell'impossibilità per il proposto di far fronte alle consistenti spese sostenute con la redditività ufficialmente dichiarata*, 5.A fronte di un apparato argomentativo corretto e congruo non sussiste la denunziata violazione di legge e ne appare priva di ogni serio fondamento la relativa censura, le cui doglianze, del resto, risultano solo genericamente formulate. Sul punto deve solo evidenziarsi che la difesa, mancando di prendere in considerazione la argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, continua ad insistere nella generica rappresentazione della liceità dell'attività professionale svolta dal proposto e dell'adeguatezza degli acquisti rispetto al reddito da essa derivante. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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