CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati, oltre che declinati in chiave di mero fatto e quindi improponibili in sede di legittimità, al di là del formale riferimento ai tradizionali vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen; il ricorrente si limita, infatti, a reiterare, come già fatto nei gradi di merito del giudizio, la tesi dell'insussistenza dell'evasione dal domicilio coatto e pretende dalla Corte di legittimità una piena rivalutazione delle risultanze probatorie. Manifestamente infondata la censura in tema di attenuanti generiche, in presenza di congrua ancorché sintetica motivazione sul punto (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2s22 Il consigliere est Il 1:)t idente O Giorgc4 Fid