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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14524/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 5/10/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora.

Rigetto nel resto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 466-bis cod. pen. - di tutti i beni con riferimento al reato di cui all'art. 453 cod. pen., annullando il provvedimento per le residue imputazioni.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti che con unico atto dei difensori deducono:

2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 648, 649, 309 e 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare per la diversa qualificazione giuridica del titolo ablatorio, senza che fossero intervenuti nuovi fatti o un titolo di reato diverso e senza motivare su quanto richiesto dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 453 c.p.

2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare sul fumus delicti, risultando quali uniche diversità l'integrazione del capo di imputazione sub n. 2, con una diversa data di commissione del fatto reato di cui all'art. 453 c.p.

2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. essendosi omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora secondo i principi affermati da S.0 n. 36959 del 26/6/2021.

2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 466-bis cod. proc. pen. per errata qualificazione dei beni dei ricorrenti terzi interessati quali beni "nella disponibilità" di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di società a conduzione familiare in cui [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a poche operazioni di conto corrente per le quali era delegato, senza individuare alcun elemento che possa evidenziare che le società ricadano negli interessi economici personali di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso eserciti un potere dispositivo sugli stessi o che ci sia esercizio di poteri di fatto coincidenti con il diritto di proprietà o possesso. 2 )71

3. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.

Nel resto, in quanto infondato, deve essere respinto.

4. Il primo e secondo motivo, quanto al preteso ostativo giudicato cautelare alla riemissione della misura ablativa, sono infondati avendo il Tribunale correttamente affrontato le questioni fissate dalla sentenza rescindente, segnatamente con riguardo ai presupposti in rito della riemissione ed al fumus commissi delicti.

Nella specie, il Tribunale ha affermato la sussistenza di tali presupposti in ragione del nuovo titolo per il quale la misura ablativa è stata disposta costituito dalla finalità della confisca ex art. 466-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 453 cod. pen., in ordine al cui fumus delicti ha puntualmente motivato (v. pg.6 e ss. della ordinanza impugnata), laddove il primo decreto di sequestro preventivo era stato emesso in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di produzione e spendita di moneta falsa.

Nondimeno il Tribunale annota - richiamando le deduzioni difensive - il giudizio espresso dalla ordinanza di annullamento in data 19/8/2020 del Tribunale di Benevento del primo decreto di sequestro preventivo secondo il quale gli elementi raccolti e riportati nello stesso provvedimento ablatorio potevano "al più giustificare il concorso di persone nel reato di cui all'art. 453 cod. pen." (v. pg. 3 della ordinanza impugnata in relazione a pg. 4 della ordinanza del 19.8.2020).

Il giudizio così espresso dal Tribunale è conforme all'orientamento di legittimità che nell'affermare, in tema di sequestro preventivo, che la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente (Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020 (dep. 2021), Rv. 280345) ha spiegato che il divieto di "bis in idem" cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura.

6. Il terzo motivo è fondato dovendosi censurare l'affermata non necessità della motivazione sul periculum in mora in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in base al principio autorevolmente espresso secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848) essendosi spiegato che "solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio"...essendo -il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio -.

7. Il quarto motivo è manifestamente infondato oltreché genericamente proposto per questioni di fatto in relazione alle incensurabili ragioni espresse dal provvedimento impugnato, con le quali il ricorrente non si confronta, sulla riconducibilità delle aziende ad [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 7 e ss. della ordinanza impugnata).

8. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla esigenza cautelare relativa al periculum in mora con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio sul punto.

Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 5/10/2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora. Rigetto nel resto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Benevento, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 26/11/2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 466-bis cod. pen. - di tutti i beni con riferimento al reato di cui all'art. 453 cod. pen., annullando il provvedimento per le residue imputazioni. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti che con unico atto dei difensori deducono: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 648, 649, 309 e 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare per la diversa qualificazione giuridica del titolo ablatorio, senza che fossero intervenuti nuovi fatti o un titolo di reato diverso e senza motivare su quanto richiesto dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 453 c.p. 2.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione degli artt. 648, 649, 309, 324 cod. proc. pen. essendo errata la valutazione della ordinanza di annullamento ex art. 324 cod. proc. pen. emessa il 19/8/2020 e l'esclusione del rilievo dell'intervenuto giudicato cautelare sul fumus delicti, risultando quali uniche diversità l'integrazione del capo di imputazione sub n. 2, con una diversa data di commissione del fatto reato di cui all'art. 453 c.p. 2.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. essendosi omessa qualsiasi motivazione in ordine al periculum in mora secondo i principi affermati da S.0 n. 36959 del 26/6/2021. 2.4. Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 466-bis cod. proc. pen. per errata qualificazione dei beni dei ricorrenti terzi interessati quali beni "nella disponibilità" di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di società a conduzione familiare in cui [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a poche operazioni di conto corrente per le quali era delegato, senza individuare alcun elemento che possa evidenziare che le società ricadano negli interessi economici personali di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso eserciti un potere dispositivo sugli stessi o che ci sia esercizio di poteri di fatto coincidenti con il diritto di proprietà o possesso. 2 )71 3. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo. Nel resto, in quanto infondato, deve essere respinto. 4. Il primo e secondo motivo, quanto al preteso ostativo giudicato cautelare alla riemissione della misura ablativa, sono infondati avendo il Tribunale correttamente affrontato le questioni fissate dalla sentenza rescindente, segnatamente con riguardo ai presupposti in rito della riemissione ed al fumus commissi delicti. Nella specie, il Tribunale ha affermato la sussistenza di tali presupposti in ragione del nuovo titolo per il quale la misura ablativa è stata disposta costituito dalla finalità della confisca ex art. 466-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 453 cod. pen., in ordine al cui fumus delicti ha puntualmente motivato (v. pg.6 e ss. della ordinanza impugnata), laddove il primo decreto di sequestro preventivo era stato emesso in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di produzione e spendita di moneta falsa. Nondimeno il Tribunale annota - richiamando le deduzioni difensive - il giudizio espresso dalla ordinanza di annullamento in data 19/8/2020 del Tribunale di Benevento del primo decreto di sequestro preventivo secondo il quale gli elementi raccolti e riportati nello stesso provvedimento ablatorio potevano "al più giustificare il concorso di persone nel reato di cui all'art. 453 cod. pen." (v. pg. 3 della ordinanza impugnata in relazione a pg. 4 della ordinanza del 19.8.2020). Il giudizio così espresso dal Tribunale è conforme all'orientamento di legittimità che nell'affermare, in tema di sequestro preventivo, che la preclusione del giudicato cautelare non opera nel caso in cui, annullato il sequestro per equivalente per essere stato adottato senza aver verificato l'esperibilità del sequestro diretto del profitto del reato, sia nuovamente disposto, sulla base dei medesimi elementi, il sequestro in via diretta e, ove ciò non fosse possibile, per equivalente (Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020 (dep. 2021), Rv. 280345) ha spiegato che il divieto di "bis in idem" cautelare non presuppone solo la mera identità del fatto, ma ricomprende anche l'identità degli elementi posti e valutati a sostegno o a confutazione della misura. 6. Il terzo motivo è fondato dovendosi censurare l'affermata non necessità della motivazione sul periculum in mora in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in base al principio autorevolmente espresso secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848) essendosi spiegato che "solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio"...essendo -il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio -. 7. Il quarto motivo è manifestamente infondato oltreché genericamente proposto per questioni di fatto in relazione alle incensurabili ragioni espresse dal provvedimento impugnato, con le quali il ricorrente non si confronta, sulla riconducibilità delle aziende ad [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 7 e ss. della ordinanza impugnata). 8. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla esigenza cautelare relativa al periculum in mora con rinvio al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio sul punto. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Rigetta nel resto i ricorsi.
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