CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29699/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge poiché meramente e genericamente riproduttivo dei motivi d'appello già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato come il ricorrente, per gli anni oggetto di accertamento, era il legale rappresentante della società e, in tale veste, aveva presentato la dichiarazione IRES per l'anno d'imposta del 2010, sicché era a conoscenza dell'obbligo legale di presentazione delle dichiarazioni fiscali omesse per l'anno 2011 con l'evidente intenzione di evadere il relativo pagamento, come si desume anche dall'ammontare complessivo delle imposte non pagate (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), pari ad oltre mezzo milione di euro, e dalla circostanza che l'imputato non ha provveduto, neppure tardivamente, al versamento del dovuto (Sez. 3 n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966) considerato che il secondo motivo, che censura il trattamento sanzionatorio, è parimenti inammissibile poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché sorretto da non illogica motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato, ex art. 133 cod. pen., l'elevato ammontare delle imposte non pagate, e considerando che, nonostante la contestata recidiva, all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, pur con giudizio di equivalenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1