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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 08143/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4155/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoDONNARUMMA ALFONSO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5103/2023 depositata il 12/07/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’intimata, P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 17/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4155/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoDONNARUMMA ALFONSO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5103/2023 depositata il 12/07/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la mancata costituzione dell’intimata, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 17/02/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08143/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris