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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24668/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di evasione e tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 2 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e accertati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, al pari, il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è indeducibile, in quanto il giudice può legittimamente motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o indicando elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo, in tal caso, disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione) e la Corte territoriale, con argomentazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in questa sede (pag. 2 della sentenza impugnata), ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] • DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di evasione e tentato furto pluriaggravato; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 2 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e accertati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato, alla luce di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede ove, come in questa caso, assistito da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati richiamati; - che, al pari, il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è indeducibile, in quanto il giudice può legittimamente motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o indicando elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (rimanendo, in tal caso, disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione) e la Corte territoriale, con argomentazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in questa sede (pag. 2 della sentenza impugnata), ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA] • DE
Sentenza Cassazione n. 24668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris